Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1407 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34347-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

7, presso lo STUDIO LEGALE PERIFANO & PARTNERS, rappresentata e

difesa dall’avvocato PERIFANO MARIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RILEVATO

che l’avvocatessa P.E. ha impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia – pronunciandosi in sede di rinvio dalla Corte di cassazione – ha accolto la sua domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio amministrativo ed ha condannato il convenuto Ministero dell’economia e delle finanze a rifonderle le spese del giudizio di rinvio;

che con i due mezzi di ricorso – riferiti alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e, rispettivamente, degli artt. 91 e 384 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 – l’avvocatessa Perifano censura l’impugnata sentenza per l’omessa liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio in unico grado definito con la sentenza già cassata da questa Corte;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha spiegato difese in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 novembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie;

che il ricorso è fondato, perchè il giudice del rinvio ha omesso di regolare le spese del giudizio di cassazione (come gli era stato demandato da questa Corte con la sentenza di cassazione con rinvio n. 27921/17) ed ha omesso di regolare le spese del giuzio in unico grado definito con la sentenza cassata (come avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 91 c.p.c.: cfr. Cass. n. 15868/15: “In materia di spese processuali la parte, già soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito, sicchè, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimità”);

che pertanto il ricorso va accolto;

che l’istanza del ricorrente di pronuncia nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non può trovare accoglimento, giacchè tale pronuncia postulerebbe accertamenti di fatto che non possono essere svolti in questa sede;

che quindi la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, perchè si pronunci sulla domanda giudiziale del ricorrente e regoli anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato per quanto di ragione e rinvia alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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