Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1407 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FIL LADY (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO RAPISARDI 48,
presso lo studio dell’avvocato CARDUCCI ROBERTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FANTAPPIE’ RICCARDO giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
LLOYD ADRIATICO S.P.A. (OMISSIS) in persona del procuratore Dott.
C.S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO
II 11, presso lo studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GENTILESCHI NUNZIO giusta delega in calce al
ricorso notificato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 890/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 21/2/2006, depositata il
11/04/2005, R.G.N. 2266/A/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato RICCARDO FANTAPPIE’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
la soc. Fil Lady subi’ danni alla merce stivata nei suoi magazzini a seguito di evento atmosferico verificatosi nell’ottobre 1992.
Denunziato il sinistro alla Lloyd Adriatico spa, venne costituito, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa, un collegio peritale che procedette all’accertamento ed alla liquidazione del danno;
nel febbraio 1998 la Fil Lady cito’ in giudizio la Compagnia ed i tre periti perche’ la prima fosse condannata al pagamento dell’indennizzo assicurativo ed i tre periti, anche in solido con la compagnia, a risarcirla di tutti i danni subiti;
sosteneva che il danno le era derivato dai lunghi tempi d’espletamento della perizia, che avevano portato in avaria altra merce originariamente rimasta integra;
il Tribunale dichiaro’ prescritto il diritto all’indennizzo assicurativo e respinse nel merito la domanda risarcitoria, sia nei confronti della Compagnia, sia nei confronti dei periti;
la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello della Fil Lady con la sentenza che questa societa’ impugna per cassazione a mezzo di un solo motivo; si difende con controricorso la Lloyd Ass.ni.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Che:
sostiene la ricorrente che l’inesistenza o la nullita’ della perizia (per la mancata apposizione della firma di uno dei periti) avrebbe determinato la sospensione del termine prescrizionale;
la sentenza, nell’affrontare la questione (pag. 9), la dichiara inammissibile per non essere stata prospettata ne’ nell’atto introduttivo, ne’ nelle conclusioni ed aggiunge che “ad ogni buon conto il vizio dedotto … non e’ tale da determinare l’inesistenza dell’atto … ma semmai avrebbe dovuto essere oggetto d’impugnazione secondo le forma prescritte dalla legge (o per i tradizionali vizi della volonta’ o ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 5…..)”;
la decisione, dunque, si basa su due diverse ragioni, una di ordine processuale (la tardiva prospettazione della questione) ed una di ordine sostanziale (la necessita’ di una apposita impugnazione dell’atto peritale per il dedotti vizi);
la ricorrente concentra la censura intorno alla prima ragione, senza sollevare alcuna lagnanza rispetto alla seconda, il che rende inammissibile il motivo per difetto d’interesse alla relativa delibazione, in quanto il presupposto della tesi sostenuta (la sospensione del decorso prescrizionale) fonda proprio sulla sostenuta invalidita’ dell’atto peritale;
il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011