Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1407 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.19/01/2017), n. 1407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27660/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DI DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
Z.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SABA
7, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGLIO, che la rappresenta
e difende giusta procura allegata al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6186/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa l’1/10/2014 e depositata il 17/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione, conseguente alla decadenza dal beneficio prima casa, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso è stato accolto, e, contro la decisone di primo grado, ha proposto impugnazione l’Agenzia, ma l’appello è stato dichiarato tardivo.
La CTR ha ritenuto infatti che non operasse la sospensione dei termini prevista dalla L. n. 98 del 2011, art. 39, per le controversie definibili con condono, se di importo inferiore a 20 mila Euro, stimando il valore della lite come superiore a tale cifra.
Ha proposto ricorso l’Agenzia con un solo motivo, mentre la contribuente si è opposta con controricorso.
Il motivo è fondato.
Di fatto risulta che l’ammontare dell’imposta, al netto delle sanzioni e degli interessi, è 18.902,00 Euro, e che soltanto con l’aggiunta degli accessori supera la somma di 20 mila Euro.
Proprio perchè l’importo del tributo è inferiore a 20 mila Euro deve ritenersi che la causa è suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011. Tale modalità di definizione opera, infatti, solo in relazione alle liti di valore non superiore a 20.000,00 Euro, intendendosi per valore della lite, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo (cfr. Cass. n. 22255 del 26/10/2011). Tale norma non solo è chiarissima e non dà adito a dubbi interpretativi, ma, come tutte quelle che disciplinano agevolazioni fiscali (e tra esse, indubbiamente, le diverse forme di definizione agevolata), va considerata di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 8168 del 5/1/2011; Cass. 12316/2006).
Resta fuori dai motivi di ricorso la questione posta dalla resistente del valore processuale della rinuncia fatta dalla contribuente alla possibilità di condonare la lite.
Dunque, poichè la controversia rientrava tra quelle che potevano essere definite ai sensi dell’art. 39 cit., anche i termini per l’appello erano sospesi, e non erano conseguentemente scaduti.
Poichè la causa è stata decisa sulla preliminare questione della sospensione dei termini, senza entrare nel merito, la sentenza va cassata con rinvio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017