Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14069 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 23/09/2016, dep.07/06/2017),  n. 14069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25055-2012 proposto da:

L.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

CASSANO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimati –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 631/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 29/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha chiesto

l’accoglimento e l’annullamento delle sentenze per inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria regionale del Lazio, con sentenza dell’8 giugno 2011 rigettava l’appello proposto da L.M.G. avverso la sentenza della CTP di Latina n. 67/05/08 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla L.M.G. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, Add.le IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2000, notificatole il 30 ottobre 2007.

Osservava la CTR come la motivazione resa dal giudice di primo grado fosse pienamente condivisibile tenuto conto della sostanziale genericità dell’appello che reiterava argomenti già adeguatamente valutati dal primo giudice: dagli atti contabili emergevano, infatti, gravi irregolarità che giustificavano l’esistenza di ricavi nettamente superiori a quelli contabilizzati pari a Lire 102.390.288, oltre a costi non deducibili pari a Lire 6.843.663, con conseguente accertamento di un reddito imponibile di Lire 182.797.000 a fronte di un reddito dichiarato di Lire 73.563.000.

Ricorre avverso tale decisione la società L.M.G. deducendo tre motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto; c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta in particolare, quanto al primo motivo, omessa motivazione per essere questa stata resa per relationem rispetto alla motivazione della CTP con acritica adesione alle argomentazioni di quest’ultima. Il giudice di appello – così come quello di primo grado – non si sarebbe pronunciato su punti decisivi della controversia violando il principio della corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato in spregio all’art. 112 c.p.c..

In riferimento al secondo e terzo motivo, esaminabili unitariamente perchè tra loro intimamente connessi, la ricorrente dopo aver enumerato in dettaglio i prelevamenti che – ad avviso della Commissione Tributaria Regionale – integravano l’ipotesi di irregolarità contabili in quanto prelevamenti non giustificati (prelevamenti indicati partitamente dalla pag. 11 alla pag. 14 del ricorso) denuncia vizio di motivazione in quanto il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della documentazione depositata comprovante secondo parte ricorrente la regolarità dei prelevamenti.

Con riferimento al primo motivo, ricordato che la norma processuale che si assume essere stata violata da parte del giudice di appello (art. 112 c.p.c.) fa obbligo al giudice di pronunciare su tutta la domanda e/o sui singoli motivi di appello, è da escludere che nel caso in esame la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio denunciato in quanto, nel riprendere per sintesi il ragionamento del giudice di primo grado la CTR ha, ancora una volta, rilevato l’assoluta inconsistenza delle argomentazioni addotte dalla parte ricorrente nel giudizio di appello non solo perchè ripropositive di analoghe questioni sottoposte al vaglio del primo giudice che aveva fornito sul punto risposte convincenti e condivise, ma perchè la ricorrente non aveva fornito nemmeno in quella fase del giudizio elementi e prove documentali idonee a spiegare le anomalie risultanti dal conto corrente bancario.

Si tratta quindi di una motivazione che – seppure sintetica – non può integrare il vizio denunciato che si verifica solo quanto manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione sottoposta alla sua attenzione ovverosia in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l’emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Passando agli altri motivi di ricorso, con riguardo al secondo si tratta di una censura che non indica la norma processuale violata ma si ricollega alla assenza di motivazione perchè resa per relationem.

Proposta in questi termini la censura è però inammissibile in quanto già era stata dedotta la violazione di legge per inosservanza dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della mancanza di motivazione in quanto redatta per relationem.

Con riferimento, invece, alla specifica censura contenuta nel terzo motivo, l’omessa o insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), può ritenersi fondata soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito risultante dalla sentenza sia riscontrabile una obiettiva carenza e/o incongruità del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento; ancora, la denunciata contraddittorietà della motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355).

In ogni caso merita di essere ribadito che tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, essendo compito del giudice l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo circa la loro attendibilità e concludenza, la scelta tra le risultanze istruttorie per quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, accordando infine prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale.

A tali principi si è uniformato il giudice di appello anche in considerazione della assoluta genericità delle doglianze formulate in sede di legittimità dalla parte ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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