Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14069 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14069 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Ricorrente
Contro

Capriulo Cosimo„ elett.te dom.to in Roma, alla circumvallazione Clodia 171 presso
lo studio dell’avv. Giuseppe Nardelli, rapp.to e difeso dall’avv. Aurelio Arnese
Contricorrente
per la cassazione della sentenza della CTR della Pu glia 169/29/10 depositata il
3/9/2010;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis ;

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Data pubblicazione: 04/06/2013

Udito l’avv. Marrone per la ricorrente e l’avv. Arnese per il contro.-ricorrente;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento, notificato a Capriulo Cosi-

desimo, unitamente a Capriulo Franco, Rosaria, Ettore, e Caterina, quali soci della
s.n.c. Motel Appia, alla società stessa, a seguito dell’aumento del capitale sociale
della società, giusta atto per notar Bonfrate del 17/1/1984.
Il ricorso proposto dal Capriulo veniva accolto dalla CTP di Taranto — sent.
59/5/2001- ; la decisione veniva confermata, seppur con diversa motivazione, dalla
CTR della Puglia che affermava la nullità dell’accertamento per avere l’Ufficio ignorato “del tutto l’esistenza dell’obbligato principale che è la società”.
Il ricorso si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il Capriulo che ha
depositato memoria. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa
applicazione dell’art. 55 del dpr 634/72, dell’art. 4 della I parte della tariffa, e degli
artt. 1292 e 1294, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso la
solidarietà passiva dei soci conferenti relativamente alla maggiore imposta di registro
La censura è fondata. L’art. 55 comma 1, del d.p.r. 634/72, applicabile ratione temporis, disponeva:” Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto ed ai soggetti nel
cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento
dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denuncie di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di
cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”. Ne consegue che, in
relazione al conferimento immobiliare operato da Capriulo Cosimo, Capriulo Franco,
Capriulo Rosaria, Capriulo Ettore, e Capriulo Caterina in favore della s.n.c. Motel

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mo il 30/1/1986, con il quale veniva rettificato il valore dei terreni conferiti dal me-

Appia, a seguito del deliberato aumento di capitale della società, i singoli soci da un
lato, e la società dall’altro, vanno ritenuti “parti in causa” dell’atto, con conseguente
responsabilità solidale dei medesimi, ai sensi della succitata norma.
Va infine disattesa l’eccezione di giudicato formulata dal Capriulo, con la memoria
ex art. 378 c.p.c., in ordine al merito della controversia, in quanto la sentenza impu-

si:” la ritenuta nullità dell’accertamento esonera il Collegio dall’esame del merito
riguardante il quantum..”
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche
per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della etwegia?t3
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma, 18/4/2013
onsigliere est.

o il,Pres ente

gnata non contiene alcun riferimento a riguardo: al punto 8) della motivazione legge-

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