Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14068 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26466-2006 proposto da:

B.E. (OMISSIS), B.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato VENETO ARMANDO,

che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale Dr. C.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso; D.S.E.

(OMISSIS), CONFRATERNITA MISERICORDIA CASTROVILLARI in

persona del suo Presidente p.t. Sig. V.M. ed il Sig.

D.S.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI GIULIO, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio PAOLO

LOVISETTI in MILANO 2/11/2006, rep. n. 286570;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3885/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/7/2005, depositata il 20/09/2005, R.G.N.

3729/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato LORENZO FASCIONE per delega dell’Avvocato GIULIO

PROSPERETTI;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega dell’Avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L. ed B.E. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma D.S.E., la Confraternita della Misericordia di Castrovillari e la Milano Assicurazioni s.p.a.

chiedendo il risarcimento dei danni che asserivano di aver subito, iure proprio e iure haereditario, a seguito della morte dei loro genitori in un sinistro verificatosi durante il trasporto di questi ultimi in una ambulanza della stessa Confraternita.

Si costituivano la Milano Assicurazioni, il D.S. e la Confraternita.

Il Tribunale rigettava la domanda dei fratelli B. nei confronti di tutti i convenuti.

Proponevano appello L. ed B.E..

Si costituiva la Milano s.p.a..

Si costituivano altresì il D.S. e la Confraternita.

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello e confermava l’impugnata sentenza.

Proponevano ricorso per cassazione L. ed B.E..

Resistevano con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a. e la Confraternita della Misericordia di Castrovillari.

Non svolgeva attività difensiva D.S.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i tre mezzi d’impugnazione, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “VIOLAZIONE EX ART. 360 C.P.C., N. 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 132 C.P.C. E VIOLAZIONE EX ART. 360 C.P.C., N. 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 45 C.P.”; 2) “VIOLAZIONE EX ART. 360 C.P.C., N. 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 172 C.D.S. – ARTT. 2043, 2056 E 1227 C.C.”;

3) VIOLAZIONE EX ART. 360 C.P.C., N. 3 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1681, 2054 e 2059 C.C.”.

Sostengono L. ed B.E. che la Corte d’Appello, da un lato, non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e dei fatti storici accertati dai quali a loro avviso emerge la responsabilità dei convenuti; dall’altro non ha applicato gli artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.. A loro avviso risultano infatti presenti tutti gli elementi per affermare la responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. del conducente D.S. in solido con la Confraternita proprietaria del mezzo, nonchè la responsabilità extracontrattuale degli stessi ai sensi della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c..

Sempre ad avviso dei ricorrenti inoltre dalla lettura congiunta degli artt. 1681 e 2054 c.c. si evince che qualora vi siano danni alle persone provocati da un incidente stradale è onere del vettore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Poichè lo scoppio del pneumatico fu dovuto a cattiva manutenzione, ritengono i B. che non si comprende perchè sia stata esclusa la responsabilità dei convenuti in assenza della prova relativa alla corretta tenuta del veicolo.

Infine, secondo parte ricorrente, in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. non osta il mancato accertamento della colpa dell’autore del danno se quest’ultima debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo una colpa, il fatto sia qualificabile come reato.

I motivi sono fondati.

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 cod. civ. esprime infatti, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto stesso, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).

Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 cod. civ. – che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio – può concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 cod. civ. (Cass., 1.6.2006, n. 13130; Cass., 26.10.1998, n. 10629).

La suddetta presunzione di responsabilità, posta dagli artt. 1681 e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto (Cass., 23.2.2009, n. 4343).

Nè è necessario che il passeggero individui la precisa anomalia del servizio che ha determinato il sinistro, dovendo solo provare che l’evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla sua attività di trasporto (Cass., 13.7.1999, n. 7423).

Nella fattispecie per cui è causa non è dubbio che sussista un nesso di causalità fra l’esecuzione del trasporto e il sinistro occorso al viaggiatore e tale circostanza non è neppure esclusa da parte resistente.

Per contro, il vettore, per liberarsi dalla presunzione legale è tenuto a provare che l’evento dannoso non è a lui imputabile, in quanto dovuto a fortuito, ovvero a colpa esclusiva del terzo ed in ogni caso è altresì tenuto a provare di aver adottato ed usato tutte le cautele richieste dall’adempimento dei suoi obblighi contrattuali (Cass., 29.4.1964, n. 1034).

D’altra parte la giurisprudenza di questa Corte non riconosce senz’altro allo scoppio di un pneumatico carattere di fortuito, come invece affermato da parte resistente.

Infatti, in materia di circolazione stradale, lo scoppio di un pneumatico, se costituisce talvolta evento fortuito, quale avvenimento impreveduto ed imprevedibile, che esula completamente dalla condotta volontaria (dolosa o colposa) dell’agente, tuttavia può comportare colpa del conducente quando sia in relazione a cause note o ragionevolmente prevedibili dal conducente medesimo. Fra tali cause, rientrano, oltre la qualità e lo stato del fondo stradale, lo stato di usura dei copertoni, la temperatura particolarmente elevata o la velocità in relazione alle caratteristiche, generali e particolari, del veicolo (Cass., 10.3.1965, n. 389).

Nella fattispecie per cui è causa il C.t.u. aveva, fra l’altro, ipotizzato che lo scoppio fu dovuto “probabilmente alla insufficiente pressione di gonfiaggio”, mentre la circostanza che gli altri pneumatici risultavano in condizioni regolari non esclude che in cattive condizioni (per carente gonfiaggio od usura) fosse un singolo pneumatico. L’impugnata sentenza ha invece affermato in modo apodittico che lo scoppio di uno pneumatico costituisce caso fortuito e non ha adeguatamente motivato perchè non ha tenuto conto dell’opinione del C.t.u. circa la causa del sinistro. Nè comunque è stato dimostrato il fortuito da parte del danneggiante.

Quanto al danno non patrimoniale deve rilevarsi che non osta alla sua risarcibilità il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno stesso se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato (Cass. 19.11.2007, n. 23918).

In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della impugnata sentenza della Corte d’Appello di Roma e rinvio alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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