Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14068 del 08/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 08/07/2016, (ud. 26/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30888-2011 proposto da:

NORDITALIA IMMOBILIARE SRL, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio

dell’avvocato MARINA FLOCCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO BAZOLI;

– controricorrente –

e contro

V.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 916/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato FLOCCO Marina, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati, deposita 2 (due) cartoline di

ricevimento;

uditi gli Avvocati ROMANELLI GUIDO FRANCESCO e MANCA Daniele,

difensori dei rispettivi resistenti che si riportano agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il rag. Pa.An., quale tutore del sig. D.M., con atto di citazione del 15 dicembre 1998 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la società Norditalia srl al fine di ottenere l’annullamento dell’atto di compravendita immobiliare redatto dal notaio Luigi Grasso Biondi il 28 gennaio 1997 stipulato tra D. e La Norditalia Immobiliare avente ad oggetto un fondo sito nel Comune di Ghedi, per incapacità di intendere di volere del venditore; in via subordinata chiedeva l’annullamento,, dell’atto di cui si dice per vizio del consenso del venditore ai sensi dell’art. 1427 c.c., e in via ancora più subordinata, dichiarare risolto il contratto per l’inadempimento del compratore al pagamento del prezzo.

Si costituiva la società Norditalia Immobiliare, che chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata in fatto ed in diritto; in via istruttoria chiedeva, senza inversione dell’onere della prova e interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa.

Si costituiva nel giudizio, con comparsa adesiva, la sig.ra V. N., avendone un evidente interesse perchè l’accoglimento della domanda attorea avrebbe potuto essere causa del rigetto delle domande di riscatto agrario proposte dalla stessa, essendo la vendita del compendio immobiliare il presupposto giuridico necessario per il accoglimento.

Il Tribunale di Brescia, istruita la causa anche con CTU, con sentenza n. 256 del 2006, accoglieva parzialmente la domanda e, per l’effetto, annullava il contratto di compravendita stipulato tra D.M. e la società Norditalia Immobiliare di cui si dice, con conseguente obbligo di restituzione dell’immobile in capo a quest’ultima. Rigettava ogni altra domanda e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite, unitamente alle spese della CTU. Compensava le spese tra la parte attrice e la parte intervenuta.

Avverso questa sentenza interponeva appello la società Norditalia Immobiliare e, separatamente la sig.ra V.; entrambi chiedevano la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento delle conclusioni come formulate in primo grado, eccependo, in particolare, l’errata valutazione della sussistenza dello stato di incapacità naturale del D.M..

Si costituiva il sig. P.A., tutore di D., riproponendo le stesse domande già formulate in primo grado.

Previa riunione delle cause, la Corte di appello di Brescia con sentenza n. 916 del 2011 rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali.

Secondo la Corte bresciana, nell’ipotesi in esame sussistevano tutti gli elementi della fattispecie dell’incapacità naturale ex art. 428 c.c.: a) la Consulenza tecnica, utilizzata correttamente dal giudice di primo grado per valutare le risultanze di fatti e circostanze già acquisite in giudizio, nonchè la documentazione clinica ritenuta necessaria, aveva confermato che il D. al momento della stipula del contratto del (OMISSIS) era del tutto incapace di comprendere appieno i termini del contratto stesso, le motivazioni e le conseguenze dello stesso e fosse altrettanto coartato e sovradeterminato nella volontà da una condizione cognitivo emotiva abnorme, implicita alla condizione-psicopatologica e alla relazione conflittuale (vissuta in modo stolido) con la moglie. b) Era impossibile che il M., titolare della Norditalia immobiliare non conoscesse la condizione psicopatologica del D., posto che vi era tra gli stessi una conoscenza da oltre vent’anni. c) Risultava altresì provato che l’atto impugnato aveva cagionato un pregiudizio economico al D., considerato che, mentre il compendio immobiliare fu venduto per Lire 200.000.000, la Ctu ha accertato che al momento della vendita il bene aveva un valore di Lire 358.400.000.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Norditalia Immobiliare per un motivo, illustrato con memoria.

D.M. e V.N. hanno resistito con separato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto da V.N. che ha aderito pedissequamente alle motivazione contenute nel ricorso presentato dalla società Norditalia Immobiliare srl., perchè presentato tardivamente. Come è stato già affermato da questa Corte che qui si intende richiamare e confermare (Cass. n. 1120 del 21/01/2014): le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.

Ora, nell’ipotesi in esame il controricorso di V.N. è stato depositato il 17 gennaio 2012, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza eseguita il 14 ottobre 2011.

1.= Con l’unico motivo di ricorso la società Norditalia Immobiliare srl denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello di Brescia confermato la sentenza di primo grado che aveva pronunciato sulla domanda di annullamento del contratto di compravendita per incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., in contrasto con la sentenza resa dal Tribunale di Brescia n. 1093/1999, che aveva dichiarato l’inabilità del sig. D.M. resa prima del conferimento del quesito al CTU medico legale, anzichè riformare la sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione decidendo in via subordinata, sulle ulteriori conclusioni rassegnate da parte attrice all’esito dell’istruttoria svolta, escludendo le risultanze della CTU medico legale.

Illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione falsa applicazione dell’art. 428 c.c., per avere la Corte di appello di Brescia applicato una norma a persona inabile, una norma destinata a persona incapace di intendere e di volere, con conseguente errore sulla decisione di annullamento dell’atto.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello secondo cui vi sarebbe stata violazione del principio dell’onere probatorio m’avere il giudice disposto la CTU medico legale d’ufficio sul quesito volto ad accertare l’incapacità di intendere e di volere del soggetto alienante in un giudizio che non verteva su un riconoscimento di uno status di incapacità del soggetto alienante ma sulla richiesta di annullamento ex art. 428 c.c. dell’atto compiuto dall’incapace. E di più, il quesito consegnato al CTU era del tutto inammissibile perchè nel frattempo il procedimento di interdizione nei confronti del D. si era concluso con la sua inabilitazione a mezzo di sentenza n. 1093 del 1999. In altri termini, la Corte distrettuale, sempre secondo la ricorrente, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione nel non aver tenuto conto del procedimento che accertò che il D. non aveva deficit di capacità, tali da renderlo totalmente incapace di intendere e di volere.

1.1.= Il motivo è infondato.

E’ affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte che prima della pubblicazione della sentenza di interdizione, momento in cui sorge l’incapacità legale, gli atti effettuati dall’interdicendo (e dall’inabilitando) non sono invece annullabili perchè il soggetto è ancora legalmente capace, salvo che ricorrano i presupposti dell’incapacità naturale, ai sensi dell’art. 428 c.c. il quale sancisce l’annullabilità degli atti compiuti da persona incapace d’intendere e di volere e dichiara la relativa azione soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui l’atto o contratto è stato concluso, senza distinguere affatto tra incapacità d’intendere e di volere transitoria o permanente, sopravvenuta o congenita. Come ha avuto modo di affermare questa Corte di Cassazione l’art. 428 c.c., secondo il quale la grave menomazione delle facoltà intellettive o volitive di un soggetto, ancorchè di natura transitoria e non identificantesi in una tipica infermità mentale od in un preciso processo patologico, è ragione di annullabilità degli atti e contratti dal medesimo posti in essere, trova applicazione con riguardo ad ogni ipotesi di cosiddetta incapacità naturale, e, quindi, anche per gli atti e contratti compiuti dall’inabilitato, prima della sentenza d’inabilitazione o prima della nomina del curatore provvisorio, ove concorrano i suddetti requisiti (vedi Cass. n. 1027 del 18/02/1982).

Ora, nell’ipotesi in esame, il contratto di compravendita oggetto del presente giudizio risultava stipulato il 28 gennaio del 1997, mentre la sentenza che ha dichiarato l’inabilitazione del D. è stata emessa nel 1999 nel procedimento promosso su istanza del coniuge di D., che, come afferma la controricorrente, è iniziato nel febbraio 1997. Pertanto, posto che l’atto di compravendita è stato stipulato dal D. non solo prima della sentenza che ha pronunciato l’inabilitazione, ma anche prima che fosse istaurato il giudizio di interdizione, al caso in esame va applicata la normativa di cui all’art. 428 c.c..

1.2.= Appare opportuno evidenziare, anche in questa sede, che la prova dell’incapacità, sebbene possa essere data con ogni mezzo, deve, comunque, essere rigorosa e precisa (Cass. 3724/85; 2085/95;

4539/02) ed il relativo apprezzamento, riservato al Giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione al riguardo è esente da vizi logici o da errori di diritto. Così come si risolve in una indagine di fatto, che rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente corretta, l’accertamento circa la sussistenza sia del pregiudizio – che degli altri indici rivelatori della malafede e, quindi, sull’esistenza della malafede stessa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con motivazione ampia, articolata, condivisibile, coerente con i dati di fatto valutati, comunque, priva di vizi logici e/o giuridici, ha chiarito che, nel caso in esame, ricorrevano tutti presupposti di cui all’art. 428 c.c. e cioè, oltre allo stato di incapacità di intendere e di volere dell’alienante, anche il pregiudizio economico a danno dell’incapace naturale e la piena consapevolezza dell’acquirente sig. M., titolare della Norditalia Immobiliare, dello stato di incapacità dell’alienante.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 9.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA