Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14068 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8853-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIAMPIERO PALOPOLI;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 2596/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004 per l’IRPEF con il quale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, venivano accertati induttivamente maggiori redditi, con conseguente recupero delle maggiori imposte dovute;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente mentre la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva parzialmente l’appello affermando che il contribuente ha allegato movimentazioni bancarie relative al disinvestimento di un fondo di investimento per un valore di oltre 700mi1a Euro – in “coincidenza temporale” con l’acquisto dell’immobile a Firenze dal quale l’Agenzia delle entrate aveva inferito l’esistenza di una maggiore capacità reddituale per l’anno d’imposta 2004 – idonea a dimostrare una disponibilità finanziaria giustificativa degli incrementi patrimoniali contestati, osservando che invece la CTP aveva ritenuto non provato il nesso tra disinvestimento e pagamento delle quote debitorie inerenti l’acquisto del suddetto immobile;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, del D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992, art. 2728 c.c. e art. 2697c.c., nonchè degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova, ritenendo erroneamente che la documentazione fornita dal contribuente per dimostrare una disponibilità finanziaria giustificativa degli incrementi patrimoniali contestati potesse costituire idonea prova contraria;

ritenuta preliminarmente l’ammissibilità del ricorso in quanto notificato il 13 marzo 2019, ossia entro i sei mesi dal deposito della sentenza della CTR, avvenuto il 13 settembre 2018;

ritenuto che il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l’utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della “durata” del relativo possesso (Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019);

ritenuto infatti che l’art. 38 cit., richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri non solo – come affermato dalla CTR – la “coincidenza temporale” tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l’incremento patrimoniale, ma anche la “durata” del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell’esborso patrimoniale (Cass. n. 7389 del 2018); inoltre la CTR non ha fatto buon governo dei principi in materia in tema di onere della prova (che grava in capo la contribuente) laddove non ha spiegato come il contribuente abbia giustificato l’acquisto di un immobile per un prezzo superiore ad un milione di Euro nonostante il disinvestimento di fondi di investimento per un importo di oltre 700mi1a Euro, ossia con una somma inferiore di circa 300mi1a Euro rispetto a quanto necessario per l’acquisto del suddetto immobile.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA