Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14067 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25883-2006 proposto da:

S.L. (OMISSIS), G.P., C.

B., B.M., BR.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio

dell’avvocato LAIS FABIO MASSIMO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NARDI CARLO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.P. titolare dell’Edilimmobiliare, BR.ST.

(OMISSIS) titolare dell’Immobiliare San Giorgio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato

RUFINI FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CONTE’ FRANCESCA, NICOLODI ALESSANDRO giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CH.LE. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 28899-2006 proposto da:

CH.LE., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINI MARIA

PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI DONATO FABRIZIO giusta

delega a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

P.P. titolare dell’EDILIMMOBILIARE, BR.ST.

titolare dell’IMMOBILIARE SAN GAGGIO, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato RUFINI

FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

NICOLODI ALESSANDRO, CONTE’ FRANCESCA giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.L., G.P., C.B., B.

M., BR.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 686/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 12/1/2006, depositata il 22/03/2006, R.G.N.

98/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato FABIO LAIS;

udito l’Avvocato ALESSANDRO NICOLODI;

udito l’Avvocato ANTONIO STRILLACCI per delega dell’Avvocato FABRIZIO

DI DONATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. e Br.St., agenti immobiliari convenivano in giudizio S.L., G.P., C.B., B.M. e Br.Ma., quali venditori, e Ch.Le., quale compratore, chiedendo la loro condanna al pagamento della provvigione per l’attività che asserivano di aver prestato nella compravendita di un immobile.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Il P. e la Br.St. proponevano appello.

La Corte distrettuale di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale, condannava S.L., G.P., C.B., B.M. e Br.Ma., in solido, al pagamento della somma di Euro 4.131,66, oltre accessori in favore in favore degli appellanti. Condannava Ch.Le.

al pagamento della medesima somma in favore di P.P. e Br.St..

Proponevano ricorso per cassazione S.L., G. P., C.B., B.M., Ma.

B..

Resistevano con controricorso Br.St. e P.P..

Proponeva ricorso incidentale Ch.Le..

Resistevano al ricorso incidentale con ulteriore controricorso Br.St. e P.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 1335 c.c..

Con i motivi 1 e 3 del ricorso principale parte ricorrente rispettivamente denuncia: “Violazione degli artt. 1754 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; “Violazione dell’art. 1755 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I motivi sono inammissibili.

La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 22.3.2006 e dunque dopo l’entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c. inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6. Ne consegue che, ai sensi di tale disposizione, in presenza di una denuncia di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’illustrazione di ciascun motivo si sarebbe dovuta concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

I quesiti non sono stati invece formulati.

Con il secondo motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano “Erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Sostengono in particolare che, anche alla luce delle prove testimoniali, è infondata la tesi dell’esistenza di un contratto di mediazione e che è inadeguata la relativa motivazione della Corte d’Appello.

Il motivo non può essere accolto. Esso si articola infatti su profili essenzialmente fattuali, proponendo una ricostruzione della fattispecie concreta diversa ed alternativa rispetto a quella formulata dalla Corte di merito. Quest’ultima non può tuttavia essere sindacata in sede di legittimità tanto più che è frutto di un analitico esame della fattispecie concreta condotto dalla Corte territoriale con ampiezza di argomentazioni e rigore logico- giuridico.

Il ricorso incidentale si articola in due motivi.

Con il primo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il secondo “Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il primo motivo è inammissibile perchè, alla stregua di quanto sopra enunciato, non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto.

Il secondo motivo sostiene che la Corte d’Appello di Firenze, nella motivazione della sentenza, ha omesso la valutazione della circostanza relativa alla interruzione del rapporto causale fra l’attività svolta dai controricorrenti e la conclusione del contratto di compravendita per effetto dell’intervento ex novo del mediatore Ba. e della sua attività mediatrice. Tale attività, secondo il ricorrente incidentale, risulta connotata dai caratteri di autonomia e casualità e non può dirsi in alcun modo ricollegabile a quella svolta in precedenza dai controricorrenti o da questa condizionata.

Anche tale profilo ha carattere essenzialmente fattuale riguardando l’accertamento del nesso eziologico fra l’attività mediatrice e la conclusione dell’affare e per tale ragione deve essere rigettato.

In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere entrambi rigettati e, in presenza di giusti motivi, devono integralmente compensarsi le spese fra tutte le parti del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa integralmente fra tutte le parti le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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