Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14067 del 07/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8295-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA, in persona
del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OVIDIO 32, presso lo STUDIO LEGALE LBM, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE RIJLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 318/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,
depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento di circa 534mi1a Euro emessa a seguito di controllo automatizzato relativa ad omesso versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello ritenendo che l’Agenzia, a cui spetta l’onere della prova della tardività dei versamenti, non ha offerto prove “vigorose” a suffragio dell’asserito ritardato versamento;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, artt. 2697 e 1188, in quanto spetterebbe al contribuente, in caso di procedura automatizzata, provare la non tardività dei versamenti effettuati;
considerato che, secondo questa Corte:
nel giudizio tributario, la cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non ha natura impositiva poichè deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione, sicchè, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso contribuente l’onere di dimostrare l’erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute (Cass. n. 548 del 2016);
ritenuto che la CTR non si è attenuta a suddetto principio laddove, invertendo l’onere della prova, ha gravato l’Ufficio del dovere di dimostrare la tardività dei versamenti.
Ritenuto che il motivo di impugnazione è fondato e che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio