Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14067 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 23/09/2016, dep.07/06/2017),  n. 14067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23553-2012 proposto da:

CONTER SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO MARCHETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato OTELLO ZAMBARDI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZAMBARDI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società CONTER s.r.l. ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza depositata il 19 aprile 2012 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato accolto in parte il ricorso proposto dalla detta società avverso l’avviso di accertamento relativo all’IVA ed alle II.DD. per l’anno 1999, ritenendo inammissibile il ricorso di primo grado: secondo la adita Commissione Tributaria Regionale, il ricorso originario doveva considerarsi tardivo in quanto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale oltre il termine dei trenta giorni dalla proposizione del ricorso (e, precisamente, dalla spedizione dello stesso a mezzo posta), fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, ancorchè la relativa eccezione di inammissibilità sollevata dalla Agenzia delle Entrate fosse stata dedotta soltanto in sede di appello.

Ricorre avverso la detta sentenza la società CONTER s.r.l. deducendo un unico motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 22, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa per avere ritenuto che, nel caso di notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta, il termine di 30 giorni “dalla proposizione del ricorso” di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, decorra dalla data di spedizione invece che dalla data di ricevimento del relativo plico postale.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La decisione impugnata si fonda su un risalente e non condiviso orientamento di questa Corte secondo il quale la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente dovrebbe ritenersi normativamente ancorata alla data della spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, in base alla circostanza – enunciata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 – secondo la quale le modalità di deposito del ricorso presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione, in contrasto quindi con altra regola enunciata dal medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, a tenore del quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (in questi termini v. Sez. 5 14.10.2004 n. 26262, Rv. 577694; Sez. 5 19.6.2007 n. 14246 Rv. 599021).

Deve però darsi atto di un opposto orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il termine entro il quale depositare – come richiesto dall’art. 22 citato – la copia del ricorso spedito per posta nella segreteria della commissione tributaria adita decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sez. 5 21.4.2011 n. 9173, Rv. 617534; Sez. 6-5 Ord. 26.10.2012 n. 18373, Rv. 644226; Conforme Sez. 6-5 Ord. 28.5.2014 n. 12027, Rv. 630975).

In questa sede si ritiene di dover richiamare, sia pure per estrema sintesi le ragioni sulle quali si fonda tale diverso indirizzo. Un primo motivo risiede nel fatto che la regola contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, primo periodo u.c., secondo la quale “qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”, in quanto rivolta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, va riferita ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire: si tratta della applicazione di un principio generale, insuscettibile di interpretazione analogica secondo il quale la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. Il secondo, e più decisivo, motivo risiede nel fatto che il sopra trascritto primo periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, u.c. (al cui disposto si conforma lo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, laddove prevede: “il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione”) è seguito da un secondo periodo, per il quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”. Tanto serve a dimostrare che il termine di trenta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, decorre dalla data di recapito postale dell’atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell’amministrazione resistente (art. 23, comma 1).

E’ stato poi conclusivamente osservato che la norma di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (che prevede l’obbligo per il ricorrente che intende costituirsi, di produrre, in una con la copia del ricorso spedito per posta, la ricevuta di spedizione postale, e non l’avviso di ricevimento) va interpretata nel senso che ciò varrebbe a riconoscere soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizi a decorrere, a pena d’inammissibilità, il termine per costituirsi (senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale).

Va infine osservato – considerazione pienamente condivisa dal Collegio – che non vi sono ragioni logiche per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite l’ufficiale giudiziario (in relazione alla quale è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario, giacchè quest’ultimo deve depositare “l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c. e segg.”). Senza dire che “ancorare il decorso del termine di costituzione del ricorrente alla data di spedizione e non alla data di ricezione del ricorso implica che il ricorrente possa trovarsi nella situazione di dover procedere all’iscrizione a ruolo ancora prima di poter verificare il buon esito della notificazione” (così Sez. 6-5 Ord. 12027/14 cit.).

La sentenza gravata va quindi cassata, con rinvio al giudice territoriale che si atterrà al principio di diritto fissato da questa Corte.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese,ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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