Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14066 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14152-2006 proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MAZZINI 157, presso lo studio dell’avvocato MONTARSOLO ARMANDO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DESIASI

MASSIMILIANO, ZANONI MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA DI PATERNOSTER LUCA (OMISSIS) in persona del

titolare Sig. P.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE PALOMBINI 2 SC. A INT. 1, presso lo studio

dell’avvocato DE FRANCESCO SALVATORE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RADICE ANDREA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/12/2005, depositata il 14/01/2006,

R.G.N. 126/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ARMANDO MONTARSOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30.6.2003 T.M. proponeva opposizione al precetto notificatogli dall’azienda agricola Paternoster Luca e conveniva quest’ultima dinanzi al Tribunale di Trento chiedendo la sospensione degli atti esecutivi; quindi dichiararsi inefficace il precetto impugnato e nel merito dichiararsi comunque l’inesistenza del credito vantato dalla suddetta azienda.

Quest’ultima si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi la nullità e/o tardività della domanda avversaria relativa all’asserita presentazione fuori termine del titolo, oltre all’asserita incompletezza dello stesso per mancata indicazione del rapporto sottostante. Nel merito chiedeva: dichiararsi infondate le domande presentate dall’opponente ed in particolare quella relativa alla supposta mancanza di titolo; il rigetto della domanda di accertamento negativo del proprio debito e il conseguente accertamento positivo della debenza di detta somma a favore dell’opposta; la condanna di T.M. al pagamento di Euro 17.259,00 oltre accessori. Con sentenza dell’8.2.2005 il Tribunale di Trento accertava: che l’Azienda agricola di P.L. non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù dell’assegno datato 30.6.2002 per Euro 17.259,00 tratto sulla Banca polare del Trentino; rigettava la domanda di T.M. di accertamento dell’inesistenza del credito vantato nei suoi confronti dall’azienda convenuta; dichiarava inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale dell’Azienda agricola di P.L..

Avverso detta sentenza proponeva appello T.M. chiedendone la riforma.

Si costituiva l’Azienda agricola Paternoster.

La Corte d’Appello di Trento respingeva il gravame nei confronti della sentenza del Tribunale di Trento condannando T.M. al pagamento delle spese di lite.

Proponeva ricorso per cassazione T.M..

Resisteva con controricorso l’Azienda agricola di P.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi del ricorso, che in ragione della loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, T.M. rispettivamente denuncia:

“-) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed in particolare:

1.1 – Violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1988 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la natura del rapporto giuridico sotteso all’assegno bancario azionato”;

“1.2) – Violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la natura e portata dei documenti e delle prove depositate dalle parti”.

Sostiene il ricorrente che l’affermazione di controparte prenditrice del titolo, secondo la quale l’assegno del 30.6.2002 fu emesso in pagamento di una fornitura di mele, ha ridimensionato la natura astratta del titolo stesso ed ha “stravolto” il meccanismo della presunzione legale ex art. 1988 c.c. In altri termini, la ricognizione-promessa di pagamento contenuta nel suddetto titolo di credito, è divenuta “titolata”, in quanto riferita alla compravendita di mele, ed ha cessato di essere una promessa pura e semplice. Tale trasformazione, secondo il ricorrente, ha provocato ulteriori conseguenze sul piano dell’onere probatorio gravante su di lui talchè egli non risultava più tenuto a dimostrare che al titolo non era sotteso alcun rapporto fondamentale, ma soltanto che non vi era stata alcuna compravendita.

Per fornire tale prova negativa, afferma il ricorrente citando giurisprudenza di questa Corte, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, è sufficiente dimostrare uno specifico fatto positivo contrario od anche far ricorso a presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

Lamenta quindi il T. che la sentenza della Corte d’Appello omette “in maniera clamorosa” di motivare in merito alle prove, presunzioni ed indizi offerti dall’appellante, liquidando il tutto senza motivare.

In conclusione, parte ricorrente sostiene che non è stata data prova dell’esistenza del rapporto sostanziale sottostante.

Entrambi i motivi devono essere respinti.

Per costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, infatti, pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell’inversione dell’onere della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.), non è ravvisabile tale rinuncia se il promissario si limita, come avvenuto nella fattispecie per cui è causa, ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata) (Cass., 19.5.2006, n. 11775). E del resto, anche se l’inversione dell’onere della prova, può risultare dal comportamento processuale della parte, affinchè tale effetto si verifichi, occorre che la parte sulla quale non grava il suddetto onere, manifesti in modo non equivoco di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dalla regola sulla distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta od offerta (Cass., 7 luglio 2005, n. 14306). Circostanza questa che non risulta essersi verificata nella fattispecie per cui è causa.

Insussistente è poi il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”. In tema di onere probatorio infatti l’impugnata sentenza ha elaborato una congrua, seppur sintetica motivazione senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico. E del resto, la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Cass., sez. un., 24772/2008).

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano in Euro 1200,00 di cui Euro 1000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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