Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14066 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14066 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 3308-2008 proposto da:
DE MEIS NICOLA (DMSNCL43L26H501J), domiciliato

ex lege

in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CIPRIETTI SABATINO, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
TOMMASELLI MASSIMO (TMMMSM69T13G482Y), nella qualità di erede
con beneficio di inventario di PAOLO TOMMASELLI, assistito
dalla curatrice dott.ssa VITTORIA D’INCECCO, elettivamente

201’5

domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCANTONIO PAPA, rappresentato e difeso

,*)49 dall’avvocato TIBONI CARLA giusta delega in atti;

TOMMASELLI CAMILLO (TMMCLL58A27G482A), nella qualità di erede
con beneficio di inventario di PAOLO TOMMASELLI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo
1

Data pubblicazione: 04/06/2013

studio dell’avvocato FRANCESCANTONIO PAPA, rappresentato e
difeso dall’avvocato TENTARELLI ETTORE giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro
EDERLE FEDERICA, ANELLI ASSUNTA GABRIELLA o ASSUNTA
GABRIELLA, DI MICHELE ALMA ADA;
– intimati –

dell’AQUILA, depositata il 09/08/2007, R.G.N. 1133/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 10/05/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato ETTORE TENTARELLI;
udito l’Avvocato ETTORE TENTARELLI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
l. – Nicola De Meis conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Pescara, Camino Tommaselli e Massimo
Tommaselli, in proprio e quale eredi di Paolo Tommaselli,
nonché Luisa Anelli, Assunta Gabriella Anelli e Alma Ada Di
Michele, in proprio e quali eredi di Angelo Anelli, per
sentir dichiarare la nullità o l’inefficacia, per simulazione
o a seguito di revocatoria ordinaria, dell’atto di
costituzione di ipoteca volontaria – per lire 1.000.000.000 e
relativamente ad un vasto compendio immobiliare sito in
Pescara – posto in essere da Paolo Tommaselli (socio di esso
De Meis nella società Aromia s.r.1., della quale il
Tommaselli era anche amministratore; compagine sociale che
nell’anno 1995 aveva accumulato un passivo di lire
3.500.000.000 ed una notevole esposizione debitoria verso
taluni Istituti bancari) in favore del cognato Angelo Anelli
e ciò al fine di tutelarsi da sicure azioni di recupero da
parte delle Banche nei confronti dei cofideiussori della

2

avverso la sentenza n. 579/2007 della CORTE D’APPELLO

predetta società e cioè lo stesso Paolo Tommaselli ed esso De
Meis.
1.1. – Costituitisi in giudizio soltanto Camillo e
Massimo Tommaselli, la causa, nella stessa prima udienza del
15 dicembre 2000, veniva interrotta per il decesso di Luisa
Anelli ed alla riassunzione provvedeva il De Meis con ricorso
depositato il 14 giugno 2001, sicché il Giudice unico del

l’udienza del 18 dicembre 2001, con termine per la notifica
del ricorso entro il 27 ottobre 2001.
Il De Meis notificava il ricorso in riassunzione: a
Camillo e Massimo Tommaselli, in proprio e nella qualità,
rispettivamente 1’8 e 9 ottobre 2001 a mani proprie; ad Alma
Ada Di Michele e Federica Ederle, in proprio e nella qualità
(anche quest’ultima di erede di Angelo Anelli),
rispettivamente il 9 e 10 ottobre 2001 ai sensi dell’art. 140
cod. proc. civ. e a mezzo servizio postale; ad Assunta
Gabriella Anelli ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con
piego raccomandato spedito il 25 ottobre 2001 e ricevuto il
successivo 29 ottobre, dopo attestazione, in data 8 ottobre
2001, di trasferimento della predetta in Roma.
La causa veniva rinviata dall’udienza del 18 dicembre
2001 all’udienza del 19 aprile 2002, nella quale il Giudice
Unico, su richiesta dell’attore, dichiarava la contumacia di
Camillo e Massimo Tommaselli, della Di Michele e della
Ederle, nonché concedeva nuovo termine per la notificazione
del ricorso in riassunzione alla Anelli nel rispetto di
giorni sessanta prima dell’udienza del 19 luglio 2002, cui
rinviava la causa.
Effettuata dal De Meis la notifica alla Anelli in data
17 maggio 2002, all’udienza fissata del 19 luglio 2002 si
costituiva il solo Camillo Tommaselli eccependo la nullità
della notificazione effettuata a mani proprie nei confronti
dei Tommaselli.

Tribunale di Pescara fissava per la prosecuzione del giudizio

Il Giudice Unico, con ordinanza pronunciata fuori
udienza, rilevava l’irritualità delle notificazioni nei
confronti dei Tommaselli e ne disponeva la rinnovazione,
rinviando all’udienza del 17 dicembre 2002, nel cui corso la
difesa del costituito Camillo Tommaselli insisteva per la
declaratoria di estinzione della causa.
1.2. – Con ordinanza del 14 gennaio 2003, il Tribunale

l’estinzione del processo, rilevando che la rinnovazione
della notificazione nei confronti di Assunta Gabriella Anelli
si configurava come reiterazione di notifica effettuata (il
29 ottobre 2001) oltre il termine inizialmente stabilito (27
ottobre 2001) e, dunque, come richiesta di proroga ormai
preclusa, essendo già scaduti sia il termine fissato dal
giudice, che il termine semestrale decorrente
dall’interruzione del giudizio, con la conseguenza che il
processo, in quanto concernente “una ipotesi di
litisconsorzio necessario”, non poteva comunque proseguire
“limitatamente alle altre parti”.
2. – Avverso tale decisione proponeva appello Nicola De
Meis, la cui impugnazione veniva, però, rigettata dalla Corte
di appello di L’Aquila con sentenza del 9 agosto 2007.
2.1. – La Corte territoriale rilevava, anzitutto, la
nullità delle notificazioni dell’atto in riassunzione del
giudizio di primo grado nei confronti di Camillo e Massimo
Tommaselli, in quanto effettuate direttamente e personalmente
e non già presso il procuratore costituito nel giudizio
interrotto; rilevava, inoltre, la tardività della
notificazione nei confronti della Anelli, in quanto
effettuata il 29 ottobre 2001 e cioè due giorni dopo la
scadenza del termine fissato dal giudice. Di qui, la ritenuta
impossibilità di ovviare all’irritualità ed alla
intempestività delle anzidette notifiche con la loro
rinnovazione, in quanto risolventesi in una illegittima

4

di Pescara, in composizione monocratica, dichiarava

proroga del termine fissato dal giudice e, comunque, di
quello semestrale per la riassunzione, entrambi già scaduti.
2.2. – Ciò premesso, il giudice di appello riteneva
infondato il motivo di gravame proposto dal De Meis e
relativo all’assenza di una valida eccezione di parte in
ordine all’estinzione del giudizio, osservando che una tale
eccezione era stata sollevata, in via pregiudiziale, da

verbale d’udienza e datato 18 luglio 2002″, avendo esso
interesse “a rilevare il difetto delle notifiche dell’atto
riassuntivo sia con riferimento alla sua posizione che a
quella di Tommaselli Massimo e Anelli Assunta”; sicché,
trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario,
l’estinzione del giudizio conseguiva in “difetto di valida
riassunzione anche nei confronti di una sola persona”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Nicola
De Meis, affidando le sorti dell’impugnazione a cinque
motivi.
Resistono con separati controricorsi Camillo Tommaselli
e Massimo Tommaselli.
Non hanno svolto attività difensiva le intimate Federica
Ederle, Assunta Anelli e Alma Ada Di Michele.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con il primo mezzo, assistito da quesito di
diritto, è denunciata violazione e falsa applicazione
dell’art. 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorrente osserva che l’unico motivo di estinzione
del giudizio

ritenuto dal Tribunale di

Pescara,

nell’ordinanza del 14 gennaio 2003, concerneva la
intempestiva notificazione nei confronti di Assunta Anelli,
in quanto effettuata il 29 ottobre 2001 e cioè dopo la
scadenza del termine del 27 ottobre 2001 fissato dal giudice.
Siffatta intempestività era ribadita dalla stessa Corte
territoriale, che, però, incorreva nel medesimo errore del
5

Camillo Tommaselli con il “foglio di deduzioni allegato al

primo giudice e cioè non aver considerato il perfezionamento
della notificazione nei confronti del notificante in data 25
ottobre 2001 (e cioè prima della scadenza del termine
stabilito dal giudice), in ragione del fatto che in tale
ultima data l’atto da notificare era stato consegnato
all’Ufficiale giudiziario per la notificazione.
2. – Con il secondo mezzo, assistito da quesito di

artt. 307 e 291 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Il

ricorrente assume che, una volta eseguito

tempestivamente il deposito del ricorso in riassunzione, il
termine di sei mesi, ex art. 305 cod. proc. civ., non avrebbe
“alcun ruolo nella successiva notifica dell’atto volto a
garantire il ripristino del contraddittorio”,
giudice provvedere, quindi, a disporre, in
analogica dell’art. 291 cod. proc.

civ.,

della notifica nulla o intempestiva

dovendo il
applicazione

la

rinnovazione

entro

un termine

perentorio, soltanto dal cui mancato rispetto

deriverebbe

l’estinzione del giudizio.
Avrebbe, dunque, errato

la Corte territoriale nel

ritenere estinto il giudizio, posto che la notificazione alla
Anelli era tempestiva ed era tempestiva anche quella in
rinnovazione (effettuata il 17 maggio 2002) in base al
termine concesso dal Tribunale di Pescara.
3. – Con il terzo mezzo, assistito da quesito di
diritto, è prospettata violazione e falsa applicazione
dell’art. 307 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere
tempestivamente e validamente eccepita l’estinzione del
giudizio, in quanto essa non risultava sollevata come prima
difesa e, comunque, non proveniva dalla parte interessata e
cioè Assunta Anelli.

6

diritto, è dedotta violazione e falsa applicazione degli

4.

– Con il quarto mezzo, assistito da quesito di

diritto, è denunciata, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 307 cod. proc. civ., illogicità e
contraddittorietà manifesta della motivazione, nonché
violazione del giudicato.
La Corte territoriale avrebbe non solo, in assenza di

estinzione del giudizio diversa da quella ritenuta
nell’ordinanza impugnata, ma, segnatamente, dato atto della
tempestività dell’eccezione di Camillo Tommaselli in quanto
risultante da un “foglio di deduzioni allegato al verbale e
datato 18.07.2002”, là dove invece nel verbale detto foglio
non era affatto richiamato, come invece avrebbe dovuto essere
poter rendere rituale l’eccezione. Peraltro, soggiunge il
ricorrente, detta eccezione non poteva reputarsi tempestiva
in forza delle “conclusioni” indicate dal giudice di appello,
posto che esse erano a corredo della memoria depositata
soltanto in data 10 gennaio 2003.
5.

– Con il quinto mezzo, assistito da quesito di

diritto, è dedotta violazione del giudicato, nonché
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 307, 166 e
343 cod. proc. civ.
Il ricorrente evidenzia che l’ordinanza di estinzione
del Tribunale di Pescara si fondava esclusivamente sulla
intempestività della notificazione nei confronti di Assunta
Anelli e che detto giudice non aveva mai rilevato la nullità
delle notificazioni nei confronti di Camillo e Massimo
Tommaselli (in quanto effettuate ad essi personalmente e non
già presso il procuratore costituito nel giudizio
interrotto).
Sicchè, la Corte territoriale avrebbe sostituito, e
comunque aggiunto, alla causa estintiva ritenuta dal primo
giudice una causa diversa (quella relativa alle posizioni dei
Tommaselli), senza che al riguardo vi fosse neppure appello
7

eccezione di parte, rilevato d’ufficio una causa di

incidentale di Camillo Tommasselli. Con ciò la Corte
territoriale avrebbe violato il giudicato formatosi sul
punto, giacché, seppure l’eccezione di estinzione anche per
cause diverse da quella assunta dal primo giudice avesse
potuto ritenersi proposta in primo grado, essa avrebbe dovuto
essere comunque riproposta con appello incidentale, avendo il
primo giudice statuito soltanto sulla posizione di Assunta

6. – Assume priorità logica, e dunque va esaminato
pregiudizialmente, il quarto motivo di ricorso, che attiene
alla tempestività dell’eccezione di estinzione del giudizio
di primo grado sollevata da Camillo Tommaselli, come tale
ritenuta dalla Corte di appello di L’Aquila.
Esso è fondato.
6.1. – Giova premettere che l’art. 307 cod. proc. civ.,
nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte
dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile

ratione temporis

alla presente controversia, dispone (va), nel suo quarto
comma, che la “estinzione opera di diritto, ma deve essere
eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa”.
Tale ultima espressione è stata intesa dalla giurisprudenza
di questa Corte, in armonia con la lettera della norma e la
ratio che la sorregge (e cioè di garantire il tempestivo e
ordinato svolgimento del giudizio dopo la stasi dovuta
all’inattività delle parti per eventi indicati dallo stesso
art. 307), nel senso che l’eccezione di parte deve precedere
ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le
difese stesse vengono formulate (Cass., 7 luglio 2006, n.
15483), sebbene essa possa convivere anche con la
formulazione di difese ulteriori e di merito, rispetto alle
quali è da reputarsi però come pregiudiziale (Cass., 16 marzo
2012, n. 4201).
6.2. – Nella specie, l’eccezione di estinzione del
giudizio di merito è stata ritenuta tempestiva dalla Corte
territoriale in quanto sollevata da Camillo Tommaselli, “in
8

Anelli.

via dichiaratamente pregiudiziale” dinanzi al giudice di
primo grado, con il “foglio di deduzioni allegato al verbale
d’udienza e datato 18 luglio 2002”. Ciò, sulla premessa fatta palese dalla stessa sentenza impugnata, nella parte
descrittiva della vicenda processuale – che: «All’udienza
del 19 luglio 2002 la difesa del De Meis depositava copia
notificata del ricorso ad Anelli Assunta Gabriella chiedendo

l’avv. Marcella Colale, difensore e procuratore di Tommaselli
Camillo e Tommaselli Massimo (già costituiti nel previo
giudizio interrotto) che si costituiva per il primo; eccepiva
la nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei
confronti di Tommaselli Camino e Tommaselli Massimo per i
quali la notifica avrebbe dovuto essere effettuata non
personalmente ma nelle mani del procuratore costituito.
Allegato al verbale d’udienza è un foglio di deduzioni della
difesa di Tommaselli Camillo con il quale all’inizio si
chiede “pregiudizialmente l’estinzione della causa per motivi
di illegittimità, nullità e/o inesistenza delle notifiche in
riassunzione”. Nelle conclusioni si richiede
“pregiudizialmente” l’estinzione della causa per difetto
delle notifiche dell’atto di riassunzione; ed in subordine,
nel merito, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto
della domanda del De Meis>>.
6.3. – Invero, risulta dagli atti – cui questa Corte ha
accesso per la natura del vizio dedotto, che, come tale, dà
ingresso ad una delibazione piena del “fatto processuale” che, all’udienza del 19 luglio 2002, effettivamente il De
Méis depositava l’atto di riassunzione del giudizio di primo
grado ed in quell’udienza l’unica controparte che si
costituiva era Camino Tommaselli, il cui difensore eccepiva
“la nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei
confronti di Tommaselli Massimo e Tommaselli Camino, ai
quali detta notifica doveva essere effettuata nelle mani del
procuratore costituito”. Tale eccezione di nullità della
9

che ne fosse dichiarata la contumacia. Presente all’udienza

notificazione dell’atto di riassunzione veniva contestata dal
difensore del De Meis e su di essa il giudice istruttore del
Tribunale di Pescara si riservava di provvedere.
Ciò è quanto risulta dal verbale dell’udienza del 19
luglio 2002, nel quale non si dà atto della presenza di un
“foglio di deduzioni” depositato dalla difesa del Tommaselli
ed allegato al verbale medesimo.

effettivamente una memoria in favore di Camillo Tommaselli,
predisposta dal suo difensore avv. Marcella Colalè e datata
18 luglio 2002, con cui così si esordisce: “Torna a
costituirsi Camillo Tommaselli nella qualità di cui alla
comparsa 15.12.2000 chiedendo pregiudizialmente l’estinzione
della causa, per motivi di illegittimità, nullità e/o
inesistenza delle notifiche in riassunzione”. Nella stessa
memoria sono, poi, sviluppate delle difese nel merito e,
infine, vengono rassegnate le seguenti conclusioni:
“pregiudizialmente: estinzione della causa per motivi di
illegittimità, nullità e/o inesistenza delle notifiche in
riassunzione; nella denegata ipotesi di non accoglimento
della richiesta di estinzione sospendere il giudizio ai sensi
dell’art. 295 c.p.c.; nel merito: dichiarare inammissibile,
improcedibile ovvero rigettare la domanda avanzata da De Meis
Nicola”.
Tale memoria, però, risulta depositata in cancelleria il
10 gennaio 2003.
Deve ancora soggiungersi che alla riserva assunta dal
giudice unico all’udienza del 19 luglio 2002 faceva seguito
un’ordinanza pronunciata fuori udienza con la quale veniva
rilevata l’irregolarità delle notificazioni del ricorso in
riassunzione nei confronti dei Tommaselli e disposta la loro
rinnovazione, con rinvio della causa all’udienza del 17
dicembre 2002.
In tale ultima udienza – come si evince ancora dal
relativo verbale – il difensore di Camillo Tommaselli “torna
10

Va, peraltro, evidenziato che in atti vi è

a chiedere che sia dichiarata l’estinzione della causa”,
argomentando sulla legittimazione ad eccepirla anche “per
situazioni che coinvolgono altri convenuti”, indicando poi
come motivi a sostegno di essa non solo le problematiche
notificatorie della riassunzione concernenti i Tommaselli, ma
anche quelle investenti la posizione di Assunta Anelli. Il
difensore del De Meis contestava “le avverse deduzioni perché

All’esito dell’udienza del 17 dicembre 2002, il giudice
unico si riservava di decidere, concedendo termine per
deposito di note difensive sino al 10 gennaio 2003; scaduto
tale termine, lo stesso giudice, con ordinanza del 14 gennaio
2003, dichiarava l’estinzione del giudizio, che faceva
derivare dall’irritualità della notificazione del ricorso in
riassunzione nei confronti di Assunta Anelli.
6.4. – Dalla operata ricostruzione della vicenda
processuale emerge, anzitutto, che nel verbale dell’udienza
del 19 luglio 2002 – nel corso della quale si costituiva
Camillo Tommaselli a seguito di ricorso in riassunzione da
parte del De Meis – non vi è cenno alcuno ad un’eccezione di
estinzione del giudizio, né si richiama alcun allegato foglio
di deduzioni contenente una siffatta eccezione.
L’unica eccezione del Tommaselli di cui si dà conto
nell’anzidetto verbale è quella di nullità della
notificazione dell’atto di riassunzione; questa risulta
essere la prima ed unica difesa della parte convenuta in
riassunzione nel contesto della predetta udienza del 17
luglio 2002.
Orbene, il fatto che il foglio di deduzioni cui fa
riferimento la Corte territoriale non sia stato richiamato
nel verbale d’udienza del 17 luglio 2002 porta ad escludere
che l’eccezione di estinzione in esso proposta in via
pregiudiziale ad ogni altra difesa possa considerarsi
tempestivamente sollevata ai sensi dell’art. 307 cod. proc.
civ..
11

infondate in fatto e diritto”.

Difatti, il principio che trova nella specie
applicazione è quello per cui, del foglio separato allegato
al processo verbale, redatto ai sensi dell’art. 130 cod.
proc. civ., va fatta espressa menzione nel verbale stesso,
affinché possa ascriversi rilievo processuale alle deduzioni
contenute in detto foglio. Si tratta di principio armonico
rispetto alla previsione normativa recata dall’art. 126 cod.

pubblico atto pubblico fidefacente sino a querela di falso
della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo
forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute,
(art. 2700 cod. civ.) – “deve contenere l’indicazione delle
persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo
nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve
inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e
delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute”.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha più
volte messo in risalto che le domande o qualsiasi altra
deduzione ben possono essere contenute in un foglio separato
dal processo verbale, del quale, seppure non vi sia necessità
della sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere,
deve, però, essere fatta menzione nel processo verbale
medesimo (in tale prospettiva, v. Cass., 2 dicembre 1977, n.
5238; Cass. , 29 novembre 1983, n. 7166 e, segnatamente,
Cass., 6 giugno 1985, n. 3364; sulla necessaria
corrispondenza tra attività processuale verbalizzata e quella
oggetto della delibazione giudiziale, v., in motivazione,
Cass., 20 febbraio 2007, n. 3978).
Peraltro, l’affermazione, presente nella sentenza
impugnata, sull’esistenza di un foglio di deduzioni, datato
18 luglio 2002, allegato al verbale dell’udienza del 19
luglio 2002, non è tale da rendere la decisione effetto di un
errore di fatto (suscettibile, quindi, di essere denunciato
soltanto per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ.), giacché la Corte territoriale

12

proc. civ., secondo il quale il processo verbale – che è atto

ha dato atto della circostanza anzidetta nel momento stesso
in cui ha deciso la controversia (“Allegato al verbale
d’udienza è un foglio di deduzioni…”), ma non ha dato atto
(né, del resto, poteva farlo) che l’allegazione del foglio
fosse avvenuta nel corso della stessa udienza del 19 luglio
2002, né che esso fosse stato depositato in quell’occasione o
nella data risultante dal foglio. E a tal fine è dirimente

risulta corrispondere alla memoria (cui innanzi si è fatto
cenno) con la quale Camillo Tommaselli “torna (va) a
costituirsi”, datata il 18 luglio 2002, ma depositata in
cancelleria soltanto il 10 gennaio 2003 (peraltro, in
concomitanza con la scadenza del termine per il deposito di
note difensive richieste dal giudice unico del Tribunale di
Pescara prima di provvedere sull’estinzione del giudizio).
La Corte di appello di L’Aquila ha, dunque, errato, in
diritto, nel ritenere tempestiva, ai sensi dell’art. 307 cod.
proc. civ., l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata
dal Tommaselli, posto che questa è stata avanzata soltanto
all’udienza del 17 dicembre 2002 e non già, dunque, come
prima difesa nel momento in cui avrebbe dovuto essere dedotta
e cioè nel corso della precedente udienza del 19 luglio 2002,
là dove la parte, in quel contesto costituitasi, ha proposto
come unica eccezione quella sulla nullità delle notificazioni
del ricorso in riassunzione.
7. – L’accoglimento del quarto motivo di ricorso assorbe
l’esame degli altri mezzi ed impone la cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio della causa, ai sensi
dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., al Tribunale di
Pescara, in composizione monocratica, nella persona di
diverso magistrato, al quale giudice di primo grado la Corte
di appello di L’Aquila avrebbe dovuto rimettere la causa
stessa in forza dell’art. 354, secondo comma, cod. proc. civ.
(posto che per giurisprudenza consolidata – Cass., 22 ottobre
2002, n. 14889; Cass., 28 aprile 2004, n. 8092; Cass., 14
13

rilevare che il foglio al quale la sentenza fa riferimento

giugno 2006,

n. 13760; Cass., 7 ottobre 2011, n. 20631 –

l’ordinanza

emanata dal tribunale in composizione

monocratica,

che dichiara l’estinzione del processo, è

assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione
collegiale e

ai sensi dell’art. 308, secondo comma, cod.

proc. civ.,

respinge il reclamo contro l’ordinanza di

estinzione

del giudice

istruttore; tale provvedimento,

impugnato con l’appello).
Il Tribunale di Pescara dovrà, dunque, procedere nel
giudizio introdotto da Nicola De Meis senza tener conto di
pregresse cause di estinzione dello stesso ai sensi all’art.
307 cod. proc. civ. ed all’esito dovrà provvedere anche alla
regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara
assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al
Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, nella
persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione,
data 10 maggio 2013.

in

pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere

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