Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14065 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12495-2006 proposto da:

V.M. AUTOTRASPORTI DITTA (OMISSIS) in persona del suo

omonimo titolare Sig. V.M., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato

VALSECCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MORAZZONI GAETANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti Avv. M.F. e Avv. C.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio

dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, rappresentata e difesa

dagli avvocati PALMIGIANO CLAUDIO PAOLO, PALMIGIANO GIULIO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2813/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/11/2005, depositata il 05/12/2005,

R.G.N. 838/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato FRANCESCO VALSECCHI;

udito l’Avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI per delega

dell’Avvocato CLAUDIO PAOLO PALMIGIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Winterthur Assicurazioni, dopo aver pagato alla propria assicurata Composite Chemical l’indennizzo di L. 30.600.000 per il furto di due partite di eraclene affidate per il trasporto al vettore V.M. (e da questi al subvettore M.L.), convenne in giudizio il V. chiedendo di essere tenuta indenne di quanto versato alla propria assicurata, nell’assunto che, per le modalità dei fatti, egli fosse responsabile della perdita della merce per colpa grave del proprio incaricato.

Il V. resistette e chiamò in causa il M. e Le Assicurazioni Generali (con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa anche per il caso di trasporto affidato a terzi) chiedendo a sua volta di essere manlevato.

Si costituì la sola società assicuratrice, che eccepì l’inoperatività della polizza in ragione, fra l’altro, della mancata comunicazione da parte dell’assicurato V., entro tre mesi dal termine dell’annualità assicurativa, dell’ammontare del fatturato effettivo al quale andava commisurato il premio complessivamente dovuto in base alla clausola di regolazione del premio di cui alle condizioni generali del contratto.

2.- Con sentenza n. 12120 del 2002 l’adito tribunale di Milano accolse la domanda principale nonchè quella del V. nei confronti del subvettore M.. Rigettò, invece, la domanda di garanzia proposta dallo stesso V. nei confronti delle Assicurazioni Generali.

Per quanto in questa sede interessa, l’appello del V. nei confronti della propria assicuratrice è stato respinto dalla corte d’appello di Milano con sentenza n. 2813/05 sul rilievo che, pur difettando una disciplina contrattuale degli effetti della mancata comunicazione di cui sopra s’è detto, a tale mancata comunicazione doveva collegarsi l’effetto di cui all’art. 1901 cod. civ., prevedente la sospensione della garanzia assicurativa.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il V., che articola quattro motivi nei soli confronti della s.p.a. Assicurazioni Generali, che si difende con controricorso.

Il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza è censurata:

a) col primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1901 cod. civ. e contraddittoria motivazione su punto decisivo, assumendosi che la mancata comunicazione del fatturato non definitivo, in ipotesi di contratto dia assicurazione contenente clausola di regolazione del premio, non comporta l’applicazione dell’art. 1901 cod. civ.; b) col secondo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. nell’assunto che la clausola sia, in se stessa, vessatoria e dunque nulla se non specificamente approvata per iscritto;

c) col terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1366, 1375 e 1460 cod. civ. per non avere la corte d’appello fatto applicazione dell’art. 1460 cod. civ., valutando se il rifiuto dell’assicuratore di dare esecuzione al contratto non fosse contrario a buona fede in relazione alle circostanze del caso;

d) col quarto, per contraddittoria motivazione in ordine alle spese di lite, liquidate in importi che, sommati tra loro, davano luogo al risultato aritmetico di L. 4.510,74 e non di meno indicati, sia in motivazione che in dispositivo, nell’erronea cifra globale di Euro 8.702,48.

2.- I primi tre motivi possono essere congiuntamente esaminati per la connessione che li connota.

E’ noto che, nella pratica commerciale, si dice clausola di regolazione del premio assicurativo quella con la quale il premio assicurativo è soggetto ad elementi di rischio variabili: nel contratto è indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria ed anticipata in un importo determinato, il quale alla fine del periodo assicurativo è regolato definitivamente sulla scorta dei dati variabili che l’assicurato si obbliga a comunicare all’assicuratore.

Il principio su cui si fonda la clausola è quello generale di tutti i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano oggetto di determinazione commisurata. La valutazione dei rischio, infatti, deve essere sempre oggettiva e può essere riferita al presente o a un momento successivo. La ratio della clausola è di creare un meccanismo che consenta l’adeguamento del premio all’effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo: la polizza nasce, dunque, con l’indicazione di un premio che deve essere pagato sempre anticipatamente a pena dell’inoperatività della garanzia assicurativa, e di un premio eventualmente dovuto a conguaglio.

2.1.- Con sentenza n. 4631/2007 le Sezioni unite hanno composto il contrasto cui aveva dato luogo la sentenza n. 3370/2005 che, discostatasi dal precedente consolidato orientamento, aveva affermato che la clausola di regolazione del premio si appalesa inidonea sul piano funzionale a riprodurre ipso facto lo schema dell’art. 1901 cod. civ. (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell’assicurato all’obbligazione di pagare il premio), non rappresentandone punto un’automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello di cui al citato art. 1901 cod. civ..

Le Sezioni unite hanno, dunque, in sostanziale adesione alla nuova impostazione (cui aveva aderito anche la coeva Cass., n. 4661/2007), enunciato il principio secondo il quale la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di un’obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 cod. civ., la cui rilevanza deve essere apprezzata alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, considerando il comportamento tenuto dalle parti, il tempo in cui la prestazione è effettuata e l’importanza dell’inadempimento. Ma hanno anche chiarito che la clausola non può essere uno strumento di protezione del solo assicuratore, perchè questa configurazione non tiene conto dell’indiscutibile vantaggio che entrambe le parti del contratto ricavano dalla clausola di regolamento convenzionale del premio assicurativo, concludendo che essa deve essere quindi interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione.

2.2.- A tali ultime considerazioni consegue che la clausola non è in se stessa vessatoria, ma che ne assume il carattere – ex art. 1341 c.c., comma 2, – se sia pattiziamente predeterminato l’effetto sospensivo dell’obbligazione dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo per il caso in cui il contraente assicurato non paghi l’eventuale differenza di premio da versare a conguaglio, o non dia le comunicazioni relative al fatturato definitivo (cfr. in tal senso, a contrario, Cass., n. 16394/2009).

Nella specie tale effetto era escluso, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata, sicchè il secondo motivo è infondato.

2.3.- Sono per contro fondati il primo motivo, per le ragioni appena esposte, ed il terzo. Quest’ultimo alla luce del principio – espressamente affermato da Cass., n. 27132/2006 ed anch’esso condiviso dal collegio – secondo il quale l’art. 1901 c.c., comma 2, prevedente la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute, costituisce applicazione dell’istituto generale dell’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 cod. civ.; sicchè, in applicazione del secondo comma di tale disposizione, deve negarsi all’assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede.

3.- Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito dalla cassazione della sentenza.

4.- Conclusivamente, accolti il primo ed il terzo motivo, rigettato il secondo ed assorbito il quarto, la sentenza va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo apprezzamento, nel rispetto degli enunciati principi, degli effetti della mancata comunicazione dell’assicurato del fatturato non definitivo sull’obbligazione dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo.

Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il quarto, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA