Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14065 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8105-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5699/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava una cartella di pagamento deducendo che aveva iniziato il pagamento rateizzato della comunicazione di debito da cui tale cartella era scaturita;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che il ritardo con il quale era stato effettuato il pagamento della prima rata fosse privo di apprezzabilità giuridica e che secondo l’Agenzia avrebbe dovuto far decadere il contribuente dal diritto alla rateizzazione – era privo di apprezzabilità giuridica, dovendone discendere solo il pagamento di interessi in misura maggiore ma non la decadenza della rateizzazione;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate rilevando che il contribuente in primo grado ha prodotto un documento dal quale emerge che la comunicazione della determinazione dei versamenti rateali è avvenuta il 14 gennaio 2011 (e non il 12 gennaio come sostenuto dall’Ufficio con scadenza l’11 febbraio 2011) e che quindi la prima rata avrebbe dovuto essere pagata entro il 14 febbraio 2011, data, quest’ultima, che il contribuente ha rispettato e inoltre, se è vero che l’appellante ha prodotto una copia di un avviso di ricevimento di un plico indirizzato al contribuente e da questo ricevuto il 12 gennaio 2011, tuttavia nell’avviso non si rinvengono elementi identificativi che possano indurre a ritenere che il plico contenesse la determinazione relativa ai versamenti rateali;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli arrt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 1335 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 890 del 1982, art. 14, in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che sull’Ufficio gravi un onere volto a dimostrare la coincidenza tra atto posto a fondamento delle proprie pretese e l’atto oggetto del plico trasmesso.

Considerato che, secondo questa Corte:

in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. 16528 del 2018);

nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione (Cass. n. 30787 del 2019);

laddove non ha gravato il contribuente dell’onere della prova che il plico contenesse la comunicazione della determinazione relativa ai versamenti rateali.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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