Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14065 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 23/09/2016, dep.07/06/2017),  n. 14065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1021/2012 proposto da:

V.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAVOIA 84,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO VOLPINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNA BERTOLANI con studio in CONEGLIANO VIA

CAVOUR 23 (avviso postale ex art. 135) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’inammissibilità e in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza depositata il 15 aprile 2011, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso depositata il 19 gennaio 2009 con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da V.A.L. avverso il diniego di rimborso della somma di Euro 14.041,00 a titolo di IRPEF relativo all’anno di imposta 2004. In particolare il giudice tributario di secondo grado ribadiva l’inosservanza da parte della contribuente del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 18 e 20, in tema di requisiti per la proposizione del ricorso in materia tributaria, escludendo che potesse considerarsi rispettoso di tali condizioni il ricorso spedito mediante invio della raccomandata on cine con sottoscrizione in originale, in formato PDF criptato e immodificabile, rilevando, conclusivamente, che il ricorso originario era da considerarsi tardivo – come affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale – perchè pervenuto oltre il termine di legge e privo della sottoscrizione autografa.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la V. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce omessa e/o insufficiente motivazione per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso qualsiasi motivazione sul punto concernente il contenuto del ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate; lamenta in particolare la ricorrente che tale ricorso conteneva la copia scannerizzata dell’originale, in tutto equivalente alla fotocopia con la riproduzione delle sottoscrizioni apposte in calce al ricorso e che la CTR nulla aveva argomentato in ordine all’eventuale accertamento di tale circostanza.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, per avere la CTR affermato l’inesistenza della sottoscrizione in quanto non in originale nella copia notificata all’Ufficio finanziario.

Con il terzo motivo viene dedotta l’omessa e/o insufficiente motivazione con riguardo alle modalità di notifica del ricorso in riferimento alla supposta inesistenza della sottoscrizione, in realtà raffigurata in forma digitale (scanner) nella copia notificata e non contestata da controparte.

Con il quarto motivo si deduce analogo vizio, nonchè violazione falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, per avere la CTR negato efficacia sanante delle ritenute irregolarità correlata alla costituzione in giudizio della resistente Amm.ne Finanziaria.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento alle modalità di spedizione del ricorso avvenuto non già in via telematica, ma attraverso il servizio RACCOMANDATA ON LINE offerto dal Servizio Postale mediante il quale era stato inoltrato il ricorso cartaceo in forma digitale e in busta chiusa, con l’indicazione in calce ad ogni foglio del ricorso del codice della raccomandata e della data di accettazione della stessa attestazione della stessa.

Con il sesto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, per avere la CTR ritenuto il ricorso – spedito in busta chiusa – tardivo, nonostante la data di spedizione attestasse la tempestività della data di proposizione del ricorso.

Con il settimo motivo si lamenta la insufficiente motivazione per avere la CTR omesso qualsiasi argomentazione in ordine al profilo della invalidità della raccomandata on line, limitandosi a statuire la inammissibilità del ricorso in quanto non spedito in plico senza busta.

Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado in relazione alla diversa composizione del Collegio giudicante rispetto a quella figurante nella intestazione della sentenza.

Parte ricorrente ripropone, poi, nella eventualità della ammissibilità del ricorso, le questioni di merito già prospettate in 1 e 2 grado, ma non esaminate dalla CTP e dalla CTR per l’intervenuta pronuncia di inammissibilità.

Preliminare appare l’esame del secondo motivo con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18: come precisato nel ricorso, all’Agenzia delle Entrate era stato notificato – tramite il servizio postale – un atto cartaceo costituente fotocopia del ricorso originale mediante scansione digitale (scanner) riguardante anche la sottoscrizione. Un semplice raffronto di questo atto con l’originale del ricorso successivamente depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso consentiva di verificare come tanto il contenuto quanto la sottoscrizione figuranti nella copia notificata all’Agenzia delle Entrate corrispondessero esattamente alle stesse parti figuranti nell’originale del ricorso.

Ad avviso della ricorrente la Commissione Tributaria Regionale, disattendendo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità formatosi in materia, ha escluso l’ammissibilità del ricorso perchè la copia notificata a mezzo posta all’Agenzia delle Entrate non conteneva la sottoscrizione in originale, ritenendo che tale sottoscrizione costituisse elemento indispensabile per la formazione dell’atto.

La censura è fondata ancorchè appaiono necessarie alcune puntualizzazioni.

Va premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, prevede ai comma 3 e 4, che, a pena di inammissibilità, “la sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 2”.

In materia, ad un primo risalente orientamento secondo il quale il ricorso, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all’ufficio finanziario, doveva considerarsi inammissibile, laddove mancasse la sottoscrizione dell’autore dell’atto (la parte od il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall’eventualità che la controparte non contestasse la sottoscrizione dell’originale (tra le tante Sez. 5^ 21.3.2001, n. 4051; 10.1.2004 gennaio 2004, n. 205; 18.6.2009, n. 14117, si è contrapposto altro indirizzo, secondo il quale “La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessità di tale requisito, a pena d’inammissibilità, non può desumersi neppure dall’art. 18, comma 3, del D.Lgs. cit., che regola unicamente l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiedendo la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell’atto “destinate alle altre parti”, e non sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio”. (così Sez. 5^, 15.6.2010 n. 14389, Rv. 613713; conforme Sez. 5^ 27.2.2015 n. 4078).

Tale orientamento però riguarda una questione, quanto meno in fatto, diversa da quella sottoposta all’esame del collegio, in quanto nel caso di specie a risultare mancante del requisito della sottoscrizione in quanto non presente in originale è la copia notificata all’Agenzia delle Entrate e non già l’originale depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

Ritiene allora il Collegio più aderente alla fattispecie in questione quell’orientamento, anch’esso recente, ma sufficientemente consolidato, secondo non ricorre l’inammissibilità ma una mera irregolarità nel caso in cui la sottoscrizione manchi nella copia del ricorso consegnata o spedita per posta all’Amministrazione finanziaria, ma sia presente nell’originale del ricorso depositato nella cancelleria del Giudice. Tanto, in coerenza con quanto previsto nell’art. 22, comma 2, del predetto D.Lgs., secondo il quale la sanzione della inammissibilità non trova applicazione qualora un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, in quanto il resistente è sempre nelle condizioni di potere verificare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente. (in termini Cass. Sez. 6^ – 5^ Sentenza 17.11.2014 n. 24461, Rv. 633264; conforme Sez. 6^ – 5^ Ord. 2.5.2013 n. 10282, secondo la quale l’omessa sottoscrizione dell’atto va intesa in senso restrittivo, ossia quale mancanza radicale di tale requisito, peraltro imposto dalla legge, sicchè non può parlarsi di assenza della sottoscrizione laddove questa non figuri nella copia notificata all’Ufficio Finanziario e sia invece presente nell’originale del ricorso depositato nella segreteria della commissione tributaria, essendo rilevante invece il profilo della conformità della copia all’originale depositato).

Peraltro è innegabile l’applicabilità, nel caso all’esame del Collegio, di altro principio ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui l’inversione dello schema procedimentale delineato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, con la notifica della copia dell’atto ed il deposito nella segreteria della commissione tributaria dell’originale, comporta una mera irregolarità e non già una inammissibilità (tra le tante Sez. 5^ 22.3.2006 n. 6391, Rv. 588302; conforme Sez. 5^ 30.6.2010 n. 15444; Sez. 5^ 15.5.2008 n. 12185, Rv. 603780).

Alla stregua di tali considerazioni il secondo motivo va accolto, rimanendo così assorbiti i restanti.

La sentenza gravata va quindi cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perchè la stessa si pronunci sulla ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, previa verifica della presenza della sottoscrizione sull’atto depositato nella sua segreteria e della conformità tra quest’ultimo e la copia consegnata o spedita per posta all’Ufficio.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria regionale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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