Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14065 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14065 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 3149-2008 proposto da:
LINEAPELLE

S.P.A.

(già

ENTE

FIERISTICO AREAPELLE)

(12629090155), in persona del legale rappresentante in carica
e amministratore delegato dott. SALVATORE MERCOGLIANO,
elettivamente domiciliata in OSTIA, VIA PAOLO ORLANDO 64,
presso lo studio dell’avvocato CANNATARO DONATELLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN PIERO GEMINIANI
giusta procura speciale del Dott. Notaio RENATO GIACOSA, in
MILANO 9/2/2012, REP. n. 61.078;

– ricorrente contro
tItodis

TADDEI E MANZI E C. S.P.A. (454150509), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato

4

CASTALDI ITALO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CALAMIA ANTONIO MARCELLO giusta delega in atti;

– controricorrente 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

avverso la sentenza n. 2940/2006 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 11/12/2006, R.G.N. 1090/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 10/05/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato GIAN PIERO GEMINIANI;
udito l’Avvocato ITALO CASTALDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

ricorso.
RITENUTO IN FATTO
l. – Con sentenza resa pubblica 1’11 dicembre 2006, la
Corte di appello di Milano rigettava l’appello proposto dalla
Lineapelle S.p.A. avverso la decisione assunta dal Tribunale
della stessa città, che l’aveva condannata al pagamento di
euro 4.544,52, in favore della Taddei, Manzi & C. S.p.A., a
titolo di restituzione dell’acconto da quest’ultima società
versato per la partecipazione alla manifestazione fieristica
“Lineapelle” fissata per i giorni dal 3 al 5 novembre 1999.
1.1. – Per quanto ancora interessa in questa sede, la
Corte territoriale riteneva, al pari di quanto opinato dal
giudice di primo grado e alla luce del tenore contenutistico
della disciplina regolamentare della manifestazione
fieristica e delle condizioni generali di contratto, che tra
le suddette parti non si fosse concluso alcun contratto di
partecipazione a siffatta manifestazione. Difatti, a tale
precipuo fine non era sufficiente la sola richiesta
(inoltrata dalla Taddei, Manzi & C. alla Lineapelle) di invio
della modulistica necessaria per la formulazione della
domanda di iscrizione alla fiera, che doveva, invece,
interpretarsi come “mera attività prodromica alla
formulazione di una proposta contrattuale e tutt’al più come
presupposto indispensabile per la sola validità
dell’ammissione, ove successivamente intervenuta”, mentre,
nella specie, alla richiesta di ammissione non era seguita

2

Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del

”alcuna valida manifestazione di volontà di Lineapelle
favorevole all’ammissione del richiedente”.
1.2. – Il giudice di appello escludeva, poi, che potesse
riferirsi ad un rapporto negoziale “già pienamente in vigore
tra le parti” la corrispondenza che le stesse si erano
scambiate dopo il rigetto della domanda di partecipazione, là
dove, in assenza di perfezionamento di un contratto, la

il 27 settembre 1999, che riguardava l’offerta di uno spazio
espositivo, “peraltro diverso da quello originariamente
richiesto”, era da qualificarsi “come una proposta
contrattuale del tutto nuova”, alla quale era seguito “un
fermo rifiuto da parte di Taddei, Manzi & C.”. Sicché,
risultava “del tutto irrilevante” il fatto che il 22 ottobre
1999 l’ente fieristico avesse comunicato la propria decisione
di assegnare alla stessa Taddei, Manzi & C. “l’allocazione
dello stand a suo tempo richiesta”. E ciò in quanto soggiungeva la Corte territoriale – in assenza della
conclusione di un contratto, detta ultima comunicazione non
poteva intendersi come semplice rinuncia “di avvalersi della
prerogativa contrattuale di spostare l’appellata in un altro
padiglione”, né poteva reputarsi, “stante l’imminenza della
manifestazione”, in guisa di “proposta contrattuale
seriamente apprezzabile”, che, in ogni caso, era stata
“esplicitamente rifiutata con comunicazione del 27/10/99”.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la
Lineapelle S.p.A., affidando le sorti dell’impugnazione a due
motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Taddei, Manzi & C. S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con il primo mezzo, assistito da apposita
“indicazione” ex art. 366-bis cod. proc. civ., è denunciato,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
un vizio di motivazione della sentenza impugnata, relativo ai

3

comunicazione inviata da Lineapelle alla Taddei, Manzi & C.

fatti di cui si è esclusa la valenza costitutiva di un
contratto.
La

Corte

territoriale

avrebbe,

infatti,

contraddittoriamente ritenuto, con motivazione anche
insufficiente, che la comunicazione di essa Lineapelle del 22
ottobre 1999 rappresentasse una nuova proposta contrattuale,
che seguiva alla mancata conclusione del contratto in base ai

ottobre costituiva un’accettazione rispetto alla
controproposta della Taddei, Manzi & C. (o meglio alla
“ripresentazione della proposta del 17 giugno 1999”) in data
6 ottobre 1999. In definitiva, il giudice di appello avrebbe
correttamente applicato l’art. 1326 cod. civ. all’iniziale
scambio di lettere tra le parti, ma non già in riferimento al
tenore della comunicazione del 6 ottobre, limitandosi a
configurarla come “fermo rifiuto” da parte della Taddei,
Manzi & C., senza però spiegare “perché non è valsa come
controproposta”. Di qui, peraltro, la decisività del fatto
controverso, giacché una volta perfezionatosi il contratto
con la comunicazione del 22 ottobre 1999, la successiva
comunicazione della Taddei, Manzi & C. del 27 ottobre 1999
“ha costituito un recesso”.
2. – Con il secondo mezzo, assistito da quesito di
diritto, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1326 cod. civ.
Il ricorrente sostiene che, ove non si ritenga
sussistente il vizio di motivazione dedotto con il primo
mezzo, la sentenza sarebbe comunque errata in diritto, non
avendo la Corte territoriale correttamente applicato il
combinato disposto dei commi primo e quinto del citato art.
1326 «alla lettera del 6 ottobre 1999 della Taddei, Manzi &
C. S.p.A. (che, confermando la prima proposta, rigettata da
Lineapelle S.p.A., è valsa quale “nuova proposta”) ed a
quella del 22 ottobre 1999 di Lineapelle S.p.A. (che è valsa
quale sua accettazione)».
4

precedenti contatti tra le parti, mentre detta missiva del 22

3. – I motivi, che possono essere congiuntamente
scrutinati per la loro stretta connessione, sono infondati.
Con essi la ricorrente si duole del convincimento
raggiunto dal giudice del merito in ordine all’esito delle
trattative intercorse tra la Lineapelle S.p.A. e la Taddei,
Manzi & C. S.p.A. circa l’ammissione di quest’ultima alla
manifestazione fieristica fissata per i giorni dal 3 al 5

Le censure – che prescindono da una congruente
evocazione dei parametri di ermeneutica contrattuale, invero
rilevante anche ai fini della verifica sul momento
perfezionativo del vincolo contrattuale e, segnatamente, in
ordine alla effettiva portata dell’intenzione delle parti
interessate: Cass., 4 febbraio 2009, n. 2720; Cass., 20
giugno 2006, n. 14267; Cass., 18 gennaio 2005, n. 910) – si
concentrano su presunti vizi di motivazione della sentenza
impugnata, che avrebbero dato luogo ad una ricostruzione
della complessiva vicenda in contrasto con la disciplina
codicistica, di cui all’art. 1326 cod. civ., sull’incontro
tra proposta ed accettazione ai fini della conclusione del
contratto.
A tal fine occorre, però, rammentare che la ricognizione
della volontà delle parti, anche sotto il profilo del momento
prodromico al vincolo negoziale, è rimessa all’apprezzamento
insindacabile del giudice del merito, ove sorretto da
motivazione esente da vizi logici e giuridici. Sicché,
l’esito di una tale interpretazione non può costituire
oggetto di doglianza se non nelle sue aporie e deficienze
intrinseche, ma non già essere aggredito ove rappresenti una
ricostruzione plausibile tra quelle possibili, alla quale la
parte contrapponga la propria versione esegetica della
vicenda contrattuale.
Nella specie, la Corte territoriale – come messo in
rilievo nella parte espositiva che precede (v. “Ritenuto in
fatto”, § 1.1., 1.2) – ha considerato che la risposta della
5

novembre 1999.

Taddei, Manzi & C. alla comunicazione della Lineapelle di
offerta di un diverso spazio espositivo, come tale da
intendersi come proposta contrattuale “nuova”, concretasse un
“fermo rifiuto”, là dove, pertanto, la comunicazione di
Lineapelle del 22 ottobre 1999 di assegnare alla Taddei,
Manzi & C. lo stand a suo tempo richiesto poteva semmai
integrare una ulteriore proposta – sprovvista di serietà e,

accettazione, come opinato invece dalla ricorrente.
Trattasi, dunque, di motivazione plausibile rispetto al
tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti ed
armonica rispetto alla disciplina dell’art. 1326 cod. civ.,
alla quale la ricorrente oppone soltanto gli esiti della
propria lettura della vicenda pre-negoziale, facendo, leva,
peraltro, su elementi anodini e privi di decisività, come
l’espressione “Vi invito ad una riconsiderazione dell’intera
vicenda”, utilizzata dalla Taddei, Manzi & C. S.p.A. in
chiusura della missiva del 6 ottobre 1999, unitamente al
fatto che in quell’occasione la società non avrebbe richiesto
la restituzione dell’importo già versato; elementi che, lungi
dal rivelare criticità nel percorso logico-giuridico seguito
dal giudice del merito, ben possono coniugarsi con il suo
svolgimento e ciò proprio in ordine al fatto che la
Lineapelle, a fronte delle rimostranze della Taddei, Manzi &
C., abbia successivamente proposto un nuovo assetto di
interessi.
4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente
società, in quanto soccombente, condannata al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la Lineapelle S.p.A. al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in
favore della società controricorrente, che liquida in
6

in ogni caso, esplicitamente rifiutata – ma non già una

favore della società controricorrente, che liquida in
complessivi euro 2.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cas

in

data 10 maggio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA