Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14064 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 08/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27173 – 2011 R.G. proposto da:

HELIOS s.r.l. – c.f. 01132700939 – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Boezio, n. 92, presso lo studio dell’avvocato Anna Lagonegro

che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giuliano Lucigrai

la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.I., – cf. (OMISSIS) – D.A. – c.f.

(OMISSIS) – D.E. – c.f. (OMISSIS) –

(quali eredi di D.C.), elettivamente domiciliati in Roma,

alla via Nicola Ricciotti, n. 9, presso lo studio dell’avvocato

Vincenzo Colacino che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Elena Beorchia li rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e

S.R. – cf. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata

in Roma, alla via Cosseria, n. 5, presso lo studio dell’avvocato

Laura Tricerri che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Gabrio Abeatici la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 558 dei 7.6/6.9.2011 della corte d’appello di

Trieste;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 7

aprile 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Anna Lagonegro per la ricorrente;

Udito l’avvocato Federico Stranges, per delega dell’avvocato

Vincenzo Colacino, per i controricorrenti L.I., D.

E. e D.A.;

Udito l’avvocato F.L., per delega dell’avvocato Laura

Tricerri, per la controricorrente S.:

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. C.A., che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato 5.8.1995 la s.r.l. “Helios”, proprietaria in Grado di un immobile adibito ad albergo denominato ” (OMISSIS)”, citava a comparire innanzi al tribunale di Gorizia D.C., proprietario del limitrofo manufatto adibito a civile abitazione e suddiviso in due appartamenti.

Esponeva che a decorre dal mese di novembre del 1994 il convenuto aveva dato inizio a lavori di ristrutturazione – demolizione e ricostruzione del proprio immobile all’esito dei quali “aveva sopraelevato la costruzione aprendo due finestre sottotetto prima inesistenti, alzando le esistenti finestre del piano terra di sessanta centimetri rispetto alla posizione preesistente” (così ricorso, pag. 2); che, più esattamente, a seguito dei lavori di ristrutturazione l’immobile del convenuto “presentava, nel suo complesso, sette finestre prospicienti il fondo confinante” (così ricorso, pag. 2) e risultavano violate le norme “sulle distanze legali e sull’apertura vincolata a distanza legale di luci e vedute sul fondo confinante” (così ricorso, pag. 2) “senza che tale situazione fosse stata iscritta sotto forma di servitù a peso del fondo attoreo” (così ricorso, pag. 2).

Chiedeva che il convenuto fosse condannato alla chiusura o, quanto meno, ad arretrare fino alla distanza prescritta e a ridurre a forma legale le aperture realizzate.

Costituitosi, D.C. sollecitava il rigetto dell’avversa domanda. In via riconvenzionale instava perchè fosse dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione da parte sua ed in pregiudizio della proprietà dell’attrice del diritto di servitù di veduta limitatamente alle cinque finestre esistenti sulla parete del proprio immobile, con susseguente autorizzazione a chiedere l’intavolazione della servitù nei libri tavolari; inoltre, perchè si accertasse e desse atto del suo diritto ex art. 901 c.c. all’apertura delle due luci sottotetto con statuizione di ogni prescrizione necessaria ai fini della salvaguardia dei diritti della confinante.

Assunte le prove orali, espletate ben due consulenze tecniche d’ufficio, con sentenza dei 26.9/12.11.2007 il giudice adito accoglieva la domanda della s.r.l. attrice e, conseguentemente, condannava il convenuto alla chiusura delle cinque finestre e alla trasformazione delle aperture sottotetto in luci conformi alle prescrizioni degli artt. 901 e 902 Interponevano appello L. I., D.E. e D.A., in qualità di eredi di D.C..

Resisteva la “Helios” esperiva altresì appello incidentale.

Interveniva S.R., acquirente dell’immobile di proprietà degli appellanti;

all’uopo aderiva all’esperito gravame.

Con sentenza n. 558 dei 7.6/6.9.2011 la corte d’appello di Trieste accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, rigettava le domande esperite in prime cure dalla s.r.l. appellata ed, in accoglimento della riconvenzionale del pari proposta in prime cure, dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta sull’immobile dell’appellata attraverso le cinque finestre aperte al piano terra e al primo piano del fabbricato di proprietà dell’originario convenuto; dichiarava in parte assorbito ed in parte inammissibile il gravame incidentale; condannava l’appellata a rimborsare agli appellanti principali le spese del doppio grado e a rimborsare all’intervenuta le spese del grado d’appello; poneva definitivamente a carico della “Helios” s.r.l. le spese di c.t.u..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Helios” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L.I., D.E. e D.A. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

S.R. parimenti ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

La ricorrente ha depositato memoria a art. 378 c.p.c..

Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. altresì i controricorrenti L.I., D.E. e D.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce “nullità della sentenza per omessa pronunzia in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed omissione di decisione su punto rilevante e decisivo della controversia – difetto assoluto di motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag. 10).

Adduce che la corte d’appello non si è pronunciata sulle conseguenze giuridiche della conclamata e non contestata integrale ristrutturazione del fabbricato di controparte “con demolizione (…) e sua ricostruzione in maggiore altezza e, soprattutto, con finestre spostate in altezza” (così ricorso, pag. 10); che del resto la domanda in origine esperita era “principalmente basata sul fatto che il confinante aveva ristrutturato il proprio immobile, demolendo la facciata che dava sulla proprietà Helios s.r.l. modificandola nel senso di aggiungere delle finestre (le due sottotetto) e riposizionando quelle del piano terra” (così ricorso, pagg. 10 –

11); che aveva provveduto a ripropone la questione pur in grado d’appello; che d’altronde, “per ammissione stessa del convenuto (…) è pacifico che sono state modificate dimensioni, forme, altezze di finestre preesistenti e sono state aggiunte altre finestre prima inesistenti” (cfr. ricorso, pagg. 14 – 15); che in ogni caso si tratta “di un obiettivo aggravamento di una veduta che sarebbe stata esercitata a livello più basso, e quindi intrinsecamente di minore impatto nei confronti di una minore veduta asseritamente acquisita per usucapione” (così ricorso, pag. 15).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 –

violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1158, 1167, 1031, 1065 e 1067 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (così ricorso, pag. 15).

Adduce che la corte d’appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla integrale modificazione della facciata dell’immobile di controparte, segnatamente sia in ordine al profilo concernente l’applicazione alla fattispecie del principio tantum praescriptum quantum possessum, sia in ordine al profilo concernente il divieto di aggravare l’esercizio della servitù.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 –

violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1158, 1167, 1031, 1065 e 1067 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (così ricorso, pag. 17).

Adduce che, pur ad ammettere che fosse stata acquisita a titolo originario la servitù in pregiudizio dell’immobile di sua proprietà già in epoca antecedente all’acquisto da parte sua del medesimo cespite, comunque “la ristrutturazione della facciata, con conseguente positivo ed accertato innalzamento delle finestre aventi titolo alla pretesa acquisita veduta, comporta (…) una modificazione in senso maggiormente gravatorio della servitù di veduta, ipoteticamente acquisita in forza del precedente stato dell’immobile” (così ricorso, pag. 17); che al riguardo, nonostante le precise domande da essa ricorrente formulate e in primo e in secondo grado, la corte triestina nulla ha statuito e nulla ha motivato; che, viceversa, “la variazione della forma e/o posizione della veduta” (così ricorso, pag. 18), quale riscontrata alla stregua degli esiti delle consulenze tecniche d’ufficio all’uopo disposte, avrebbe giustificato l’accoglimento della domanda subordinata di remissione in pristino delle vedute.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 –

violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, artt. 2, 5 e 6, art. 1158, 2644, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (così ricorso, pag.

19).

Adduce che, allorchè ha opinato per la negligenza di essa ricorrente “nel non avere accertato l’intervenuta usucapione (…) del diritto di veduta non risultante dal libro fondiario” (così ricorso, pag.

19), la corte distrettuale ha motivato in maniera del tutto ipotetica, “inducendo dal fatto noto della esistenza delle finestre non solo il fatto (da provare) della conoscenza della potenzialità di un’usucapione, ma anche l’ulteriore fatto (assolutamente non provato) che la società Helios s.r.l. fosse consapevole dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù prediale di veduta” (così ricorso, pag. 20).

Adduce inoltre che chi acquista in base alle risultanze dei libri fondiari è senz’altro protetto al cospetto di vicende che, sebbene precedenti, siano rimaste occulte; che, conseguentemente e conformemente alla più avveduta elaborazione dottrinale, ammettere la rilevanza della semplice colpa, correlata all’inosservanza del dovere di verificare con diligenza la rispondenza del libro fondiario alla realtà sulla base di dati extratavolari, comporta sostanziale vanificazione della funzione del libro stesso; che perciò solo la mala fede può avere rilevanza preclusiva, in quanto colui che invoca il diritto extratavolare ne dia dimostrazione in capo all’avente causa dal titolare iscritto che segnatamente abbia sofferto l’altrui usucapione.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 –

violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 900, 901 e 902 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (così ricorso, pag. 29).

Adduce che la corte territoriale ha errato, tanto in più considerazione degli esiti della c.t.u. depositata in data 253.2002, allorchè ha escluso che le aperture realizzate al piano sottotetto costituissero delle “luci”; che “una lastra di vetrocemento che non sia solidale e saldata solidamente nel muro, non può essere considerata facente parte della struttura del muro” (così ricorso, pag. 32), sicchè se ne impone più correttamente la definizione in guisa di “luce” quanto meno “irregolare” e la sua susseguente regolarizzazione; che in particolare “entrambe le due aperture sono ad altezza di 15 centimetri dal pavimento, con violazione della norma di cui all’art. 901, comma 1, n. 2” (così ricorso, pag. 33).

Con il sesto motivo la ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 –

violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (così ricorso, pag. 33).

Adduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, la domanda di condanna delle controparti al ripristino dello status quo anse limitatamente alle “volate di apertura degli oscuri di legno” (così sentenza d’appello, pag. 14) delle finestre degli appellati, giacchè invadenti la proprietà di essa ricorrente, era stata “già formulata in primo grado e ripresa in appello (per massima tutela) in forma di appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale” (così ricorso, pag. 34).

I primi tre motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto l’esame contestuale.

I medesimi motivi in ogni caso sono immeritevoli di seguito.

E’ fuor di dubbio che ab origine la res litigiosa riguardasse, da un canto, alla stregua della prioritaria prospettazione dell’iniziale attrice, la violazione delle distanze di cui all’art. 905 c.c. e il mancato ossequio ai dettami dell’art. 901 c.c.; dall’altro, alla stregua della prospettazione dell’originario convenuto, limitatamente alle aperture aventi natura di vedute, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di mantenerle a distanza inferiore a quella prescritta.

In questi termini si premette che, specificamente in ordine al primo ed al secondo motivo dell’appello principale, la corte di merito ha esplicitato che, siccome si desumeva agevolmente dagli accertamenti espletati in primo grado dal c.t.u. e, “segnatamente, dal piano di frazionamento del 14.10.1963 (…), l’esistenza delle cinque finestre (tre al piano terra e due al primo piano) sulla facciata del fabbricato ora di proprietà degli appellanti principali, risale ad epoca antecedente al 25.11.1963, data – questa – in cui pacificamente D.C. ebbe ad acquistare l’edificio” (così sentenza d’appello, pag. 12); ed, ulteriormente, che, “all’agosto del 1995 –

data in cui è stata radicata la causa – (…), il termine per l’usucapione della servitù di veduta era abbondantemente maturato, non essendo stato neppure allegato, da parte della soc. Helios s.r.l., l’esistenza di un qualsivoglia atto interruttivo” (così sentenza d’appello, pag. 12).

Ebbene i rilievi testè riferiti inducono ad escludere categoricamente che la corte di merito, da un canto, non si sia ogni pronunciata “sulle conseguenze giuridiche della pacifica, conclamata e non contestata ristrutturazione integrale del fabbricato della parte D.” (così ricorso, pag. 10), dall’altro, che, “in relazione alla suaccennata modificazione integrale della facciata della proprietà D. – S. prospiciente il fondo attoreo” (così ricorso, pag. 16), abbia “omesso qualsiasi motivazione sulla rilevanza, decisorietà e/o fondatezza della questione” (così ricorso, pag. 16).

Al contempo, a fronte del rilievo, esaustivamente e congruamente motivato, per cui all’agosto del 1995 l’acquisto a titolo originario della servitù di veduta si era già ampiamente compiuto, per nulla è concludente la prospettazione della “Helios” s.r.l. secondo cui si sarebbe al cospetto, “a tutti gli effetti, (…) di una nuova costruzione, il che postula un nuovo e distinto esame dei tempi e modi del possesso di servitù di veduta, il quale decorre dal momento della nuova costruzione, e che non può, in alcun modo, assommare tempi precedenti a quelli successivi ad essa” (così ricorso, pag.

16).

Certo – non lo si disconosce – con precipuo riferimento alla censura veicolata dal terzo motivo si spiega che pur con riguardo ad una servitù costituita per usucapione un successivo esercizio della servitù medesima con modalità diverse e più ampie può esulare dalla legittima evoluzione dell’originario diritto ed integrare un’innovazione vietata dall’art. 1067 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 23.2.1987, n. 1912).

Tuttavia, a rigore, non può non porsi in risalto che la ricorrente non ha puntualmente ancorato il motivo de guo agitur alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

E, d’altra parte, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbe dovuto – la “Helios” – onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre nel corpo del ricorso non già singoli stralci, sibbene l’intero testo delle relazioni di consulenza tecnica d’ufficio a firma del geometra Sc. e dell’ingegner Fo. (cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’assedia mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa). Ciò tanto più chè i controricorrenti eredi dell’originario convenuto deducono, propriamente sulla scorta della relazione di c.t.u. a firma dell’ingegner Fo., che “l’esercizio della servitù di veduta, sia per quanto riguarda l’inspectio sia per quanto riguarda la prospectio, sia rimasto esattamente inalterato” (così controricorso L.I., A. ed D.E., pag. 12).

In ogni caso non può non soggiungersi che si integrano gli estremi di un’innovazione vietata, qualora, anche in relazione all’eventuale mutamento dello stato dei luoghi ed indipendentemente dall’identità della utilitas del fondo dominante, il successivo esercizio con modalità diverse e più ampie si traduca in un aggravio della situazione del fondo servente in termini economicamente apprezzabili (cfr. Cass. 23.2.1987, n. 1912).

Più esattamente questa Corte spiega che l’aggravamento dell’esercizio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante va verificato accertando se l’innovazione abbia alterato l’originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l’opera non in sè stessa, come risultato di un’attività consentita o non consentita nella normale esplicazione o meno dei poteri dominicali, bensì per le implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato; cosicchè, con riferimento alla servitù di veduta, deve tenersi conto non solo dell’attuale destinazione o situazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento (come la trasformazione del tetto in terrazzo, la sopraelevazione ed ogni altra opera che renda possibile la veduta medesima), poichè il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali, dovendo il giudice di merito accertare se le diverse modalità di esercizio della servitù si risolvano in un’intensificazione dell’onere gravante sul fondo servente, semprechè al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso (cfr. in tal senso Cass. 11.1.2006, n. 209, e, più di recente, Cass. 8.72014, n. 15538).

Evidentemente, alla luce degli enunciati criteri, viepiù rileva l’inottemperanza alla regola dell’ “autosufficienza” del ricorso: gli stralci delle consulenze tecniche d’ufficio a firma dell’ingegner Fomasir e del geometra Scocco, quali riprodotti a pagina 18 del ricorso, non riferiscono al contempo dell’elevazione del piano di calpestio del vano o dei vani a piano terra da cui si aprono le finestre il cui davanzale è stato innalzato di circa cm. 47, finestre tuttavia rimaste identiche nel loro posizionamento orizzontale e nelle loro originarie dimensioni.

Conseguentemente non vi è margine alcuno perchè questa Corte riscontri, con “autosufficienza”, se ed in quale misura, di già in linea astratta, la traslazione in altezza, mercè l’elevazione del davanzale di circa 47 cm., delle tre preesistenti finestre del piano terra abbia attitudine a cagionare una intensificazione dell’onere gravante sul fondo della ricorrente e, precipuamente, un danno economicamente apprezzabile per la “Helios” s.r.l. pur in relazione alle possibili future utilizzazioni del suo fondo servente.

Non merita seguito il quarto motivo di ricorso.

Si premette che la corte giuliana ha dato atto che, ai sensi del R.D. n. 499 del 1929, art. 5 l’acquisto per usucapione non è opponibile, in difetto d’iscrizione, ai terzi che, sulla fede del libro fondiario, abbiano acquistato diritti incompatibili con l’acquisto a titolo originario, sicchè i medesimi terzi sono “protetti nei confronti delle vicende, rimaste occulte, verificatesi in precedenza al loro acquisto” (così sentenza d’appello, pag. 13); che, tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di una servitù “apparente”, esercitata mediante opere visibili e permanenti, quali, appunto, le finestre esistenti sulla facciata del fabbricato di proprietà degli appellanti principali, non era pensabile che, al tempo del suo acquisto, la “Helios” non le avesse “apprezzate, per ricavarne i segni di una possibile servitù di veduta già venuta in essere per effetto dell’usucapione” (così sentenza d’appello, pag. 13); che, in ogni caso, seppur non lo avesse fatto, la medesima appellata avrebbe “trascurato di usare l’ordinaria diligenza” (così sentenza d’appello, pag. 13), cosicchè, alla stregua dell’insegnamento di questa Corte di legittimità, non era meritevole di protezione.

Orbene in parte qua agitur il dictum di seconde cure è parimenti inappuntabile.

Da un canto, il dictum si conforma appieno all’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale il R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5 – che regola il conflitto fra un diritto extratavolare acquistato per usucapione, indipendentemente dall’iscrizione tavolare, ed un diritto tavolare acquistato per atto inter vivos con il concorso di detta iscrizione, dando la prevalenza a quest’ultimo se acquistato sulla fede del libro fondiario – non opera nell’ipotesi in cui, al momento dell’acquisto del terzo, l’usucapione era in corso, atteso che, non essendo l’intavolazione atto idoneo ad interrompere il corso dell’altrui prescrizione acquisitiva se essa avviene a favore di chi conosce, o avrebbe dovuto conoscere, il possesso altrui sullo stesso bene, la stessa non impedisce il riconoscimento giudiziale, allo scadere del ventennio, dell’intervenuta usucapione a favore del possidente, ancorchè maturata successivamente al predetto atto di acquisto (cfr. Cass. 28.11.2012, n. 21120).

Dall’altro, e contrariamente all’assunto della s.r.l. ricorrente, il dictum risulta sorretto da motivazione assolutamente congrua ed esaustiva sul piano logico – formale.

Si rimarca comunque, del pari in linea con l’insegnamento di questo Giudice del diritto, che la conoscenza ovvero la conoscibilità dell’altrui diritto reale integra gli estremi di una condizione “soggettiva” non già di mera colpa, sibbene di vera e propria malafede (cfr. Cass. 25.5.1983, n. 3605, secondo cui il R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5, u.c., regolando il conflitto tra un diritto extra – tavolare, acquistato per usucapione (indipendentemente dall’iscrizione tavolare), ed un diritto tavolare, acquistato per atto tra vivi (con il concorso di detta iscrizione), dà la prevalenza a questt’ultimo se acquistato “sulla fede del libro fondiario”, ossia ivi iscritto, anteriormente all’iscrizione del diritto acquistato per usucapione, giudizialmente accertato, o all’annotazione della relativa domanda, ma la tutela derivante dal principio della pubblica fede, cui è informato il sistema tavolare, non può estendersi a chi ha intavolalo il suo acquisto versando in mala fede, nel senso che conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’esistenza di altro diritto reale prima acquistato da altri, poichè in tal caso la conoscenza che si ha o si dovrebbe avere della situazione reale esclude che si sia acquistato “sulla fede del libro fondiario”; cfr. Cass. 22.7.1993, n. 8193).

Destituito di fondamento è pur il quinto motivo di ricorso.

Si premette che, al riguardo, la corte territoriale ha esplicitato che, così come gli accertamenti espletati dal consulente d’ufficio avevano evidenziato, le aperture realizzate al piano sottotetto erano state eliminate mediante la posa in opera di mattoni in vetrocemento;

altresì, che, così come era ben visibile alla stregua delle allegate fotografie, siffatti mattoni erano stati collocati in aderenza al muro, in guisa da costituirne una sostanziale prosecuzione, sicchè non si era al cospetto di “luci”.

La statuizione di secondo grado è in parte qua similmente ineccepibile.

La corte d’appello ha, per un verso, congruamente ed esaustivamente ancorato la sua pronuncia alle risultanze della documentazione fotografica (ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata: cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Ha, per altro verso, statuito in perfetta aderenza all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, a tenor della quale non costituiscono luci in senso tecnico giuridico, soggette alla disciplina dell’art. 901 c.c., quelle parti del muro perimetrale nelle quali sia stato inserito materiale di altra natura, quale in particolare il vetro – cemento, il quale, pur consentendo il passaggio della luce, presenta caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del muro ed adempie alla medesima funzione di delimitazione e di riparo assegnata a quest’ultimo (cfr. Cass. 14.3.1991, n. 2707, ove si soggiunge che, viceversa, vanno considerate luci irregolari quelle altre parti del muro le quali, o per la natura del materiale impiegato, o per la struttura o conformazione di questo, o per il modo nel quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono dirsi parte integrante della preesistente costruzione, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, sì da costituire un semplice mezzo per impedire l’affaccio od il solo passaggio).

Immeritevole di seguito è il sesto motivo di ricorso.

Si premette che la corte territoriale ha opinato nel senso che era stata formulata per la prima volta in grado in appello, sicchè era inammissibile, la domanda con cui l’appellante incidentale aveva assunto che “le volate di apertura degli oscuri di legno” (così sentenza d’appello, pag. 14) delle finestre degli appellanti principali invadevano la sua proprietà e con cui aveva di conseguenza sollecitato il ripristino dello status quo ante.

Anche a tal proposito la statuizione di secondo grado è incensurabile.

Ed infatti seppur la domanda de qua fosse stata “consacrata” per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, per nulla sarebbe andata esente dalla declaratoria di inammissibilità in dipendenza dell’operatività del regime introdotto dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 (cfr. Cass. 27.7.2006, n. 17152, secondo cui, nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla L. n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti –

e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice – essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano – in quanto espressione di un interesse pubblico –

l’ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della s.r.l. ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente “Helios” s.r.l.

a rimborsare ai controricorrenti L.I., D.E. e D.A. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente “Helios” s.r.l. a rimborsare alla controricorrente Rosalba S. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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