Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14064 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7186-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 54,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’ANGELO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO GRILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5578/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 08/08/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva notificato alla parte contribuente, a seguito di denuncia DOCFA di quest’ultima, un nuovo classamento e rendita catastale degli immobili siti in via (OMISSIS);

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente rilevando che la variazione del classamento delle unità immobiliari in questione è avvenuta tramite procedura DOCFA, che prevede che le dichiarazioni di accatastamento o di variazione degli immobili urbani devono contenere dati e notizie tali da consentire l’iscrizione al catasto, con attribuzione della rendita catastale, senza visita di sopralluogo ma facendo comunque riferimento ad analoghi immobili siti nel comune di Roma; infine, quanto ad un precedente giudicato intervenuto sullo stesso immobile che era stato oggetto di una procedura di classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, l’Ufficio non perde mai la potestà di sottoporre ad autonomi accertamenti la rendita catastale degli immobili ed in particolare nel caso di procedura DOCFA e nel caso di specie l’annullamento dell’avviso era stato disposto in ragione di un suo difetto di motivazione;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, la parte contribuente denuncia motivazione apparente o comunque contraddittoria in relazione al punto decisivo del contendere circa gli effetti della procedura DOCFA presentata dalla contribuente e dell’intervenuto giudicato sulla revisione del classamento; con il secondo motivo d’impugnazione, la parte contribuente

denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.L. n. 16 del 1993, art. 2 e del D.M. n. 701 del 1994, sotto il profilo della violazione dell’obbligo di motivazione degli atti tributari;

considerato quanto al primo motivo che:

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

l’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicchè non si crea contrasto con il giudicato – di merito – già intervenuto tra l’ente impositore e le altre parti (Cass. n. 34656 del 2019);

nel processo tributario, l’effetto vincolante

del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (nella specie, la Cassazione ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l’accertamento sull’inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene: Cass. n. 25516 del 2019);

in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, il valore immobiliare D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo: Cass. n. 1300 del 2018).

considerato che, alla luce dei suddetti principi, il primo motivo è infondato in quanto una motivazione plausibile e coerente è presente e consiste nell’aver affermato che la variazione del classamento delle unità immobiliari in questione è avvenuta tramite procedura DOCFA, che prevede che le dichiarazioni di accatastamento o di variazione degli immobili urbani devono contenere dati e notizie tali da consentire l’iscrizione al catasto, con attribuzione della rendita catastale, senza visita di sopralluogo ma facendo comunque riferimento ad analoghi immobili siti nel comune di Roma; infine, quanto ad un precedente giudicato intervenuto sullo stesso immobile che era stato oggetto di una procedura di classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, l’Ufficio non perde mai la potestà di sottoporre ad autonomi accertamenti la rendita catastale degli immobili ed in particolare nel caso di procedura DOCFA e nel caso di specie l’annullamento dell’avviso era stato disposto in ragione di un difetto di un suo difetto di motivazione;

considerati, quanto al secondo motivo di impugnazione, i sopra richiamati precedenti in tema di efficacia del giudicato nonchè il principio secondo cui, nel caso in cui la rideterminazione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se come nel caso di specie – gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. 23 maggio 2018, n. 12777; 17 gennaio 2018, n. 977; 6 giugno 2016, n. 12497; 24 aprile 2015, n. 8344);

considerato che tale secondo motivo di impugnazione è infondato perchè la CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove per un verso ha ritenuto che l’obbligo di motivazione dell’avviso di riclassamento sia soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e per un altro verso l’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie e ad elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, quali nella specie lo stato di un immobile.

Ritenuto pertanto che entrambi i motivi di ricorso sono infondati e che conseguentemente il ricorso va respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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