Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14063 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 08/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 08/07/2016), n.14063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIPRIANI CIPRIANA, c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa

in virtù di procura speciale a margine del ricorso dalla s.t.p.

Studio Legale Dieci – Bonacci e per essa dall’avvocato Barbara

Sodi, presso il cui studio in Arezzo, alla via Crispi, n. 30

domicilia;

– ricorrente –

contro

L.A., c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliata in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 1, presso lo studio

dell’avvocato professor Francesco Macario che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Angela Buccico la rappresenta e difende

in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.F., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliato in Arezzo, alla via Margaritone, n. 32, presso lo

studio dell’avvocato Jessica Nocciolini che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce ad ambedue i

controricorsi;

– controricorrente –

e

L.D., R.D., L.L. e L.

L.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 864 dei 13/22.5.2014 della corte d’appello di

Firenze;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 3

marzo 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Barbara Sodi per la ricorrente C.

C.;

Udito l’avvocato professor Francesco Macario per la ricorrente

incidentale L.A.;

Udito l’avvocato Jessica Nocciolini per il controricorrente

L.F.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9.9.2004 L.F. citava a comparire innanzi al tribunale di Arezzo la moglie, C. C., i figli, A., Lu. e L., la sorella, L.D., e la nipote, R.D. .

Esponeva:

che, trasferitosi dapprima in Kenia e poi, a partire dal 1989, in Tunisia e ristabilitosi in Italia a decorrere dal 2010, aveva conferito in data 16.11.1989 alla moglie, con la quale era in regime di comunione legale, procura generale;

che il 29.12.2001, in veste di sua procuratrice e di procuratrice dei figli Lu. e L., la moglie aveva stipulato con la figlia A., con la nipote D. e con la sorella D. atto di transazione con il quale si era obbligata a trasferire a quest’ultima – siccome poi aveva trasferito con atto per notar Pantani dell’1.2.2002 – una porzione dell’appartamento ubicato al primo piano dell’edificio in (OMISSIS), senza che alcunchè fosse trasferito ad egli attore ovvero senza che di alcunchè egli attore si fosse avvantaggiato;

che in data 11.4.2002 la consorte, del pari in qualità di sua procuratrice, aveva alienato con rogito per notar Pantani alla figlia A. i beni ad egli attore pervenuti iure hereditatis dallo zio materno, S.S.; che, successivamente, il 23.4.2002, con atto parimenti per notar Pantani, A. aveva donato alla madre i beni in precedenza acquistati col rogito in data 11.4.2002;

che il 28.4.2003 la moglie, analogamente quale sua procuratrice, aveva siglato – relativamente a pretese ereditarie ad egli attore spettanti – atto di transazione con M.N., atto in virtù del quale la consorte aveva incassato la somma di Euro 22.000,00 ed aveva promesso di vendere alla medesima M.N. per il prezzo di Euro 20.000,00 un garage in (OMISSIS), incassando a titolo di acconto l’importo di Euro 2.600,00;

che nulla aveva ricevuto dalla moglie a titolo di corrispettivo sia con riferimento agli atti di alienazione per notar Pantani in data 1.2.2002 ed 11.4.2002 sia con riferimento all’atto di transazione con inclusa la promessa di vendita del garage in data 28.4.2003.

Chiedeva all’adito giudice:

di condannare la moglie a restituirgli gli importi di Euro 22.000,00 e di euro 2.600,00 con rivalutazione ed interessi;

di dichiarare relativamente simulato il rogito Pantani dell’1.2.2002, in quanto la volontà delle parti non era volta a siglare una compravendita, bensì a dar attuazione alla transazione in data 29.12.2001;

di annullare ai sensi dell’art. 1394 c.c. la transazione del 29.12.2001 – ovvero l’atto dissimulato – perchè siglata in conflitto di interessi;

di dichiarare, pertanto, egli attore unico proprietario dei cespiti immobiliari che ne erano stati oggetto;

di condannare la sorella Dina a rilasciarglieli nonchè, in solido con la moglie, a risarcire il danno arrecatogli con ogni opportuno ordine al competente conservatore dei registri immobiliari.

Chiedeva inoltre:

di dichiarare nullo, per simulazione assoluta ovvero per illiceità della causa o dell’unico motivo comune ad ambedue le parti ovvero, ancora, per frode alla legge, oppure di annullare ai sensi dell’art. 1394 c.c., per conflitto di interessi, il rogito Pantani in data 11.4.2002;

di dichiarare, conseguentemente, la nullità e/o l’inefficacia oppure di annullare la donazione del 23.4.2002;

di dichiarare, pertanto, egli attore unico proprietario dei cespiti immobiliari che erano stati oggetto della donazione;

di condannare la moglie a rilasciarglieli nonchè, in solido con la figlia A., a risarcire il danno arrecatogli con ogni opportuno ordine al competente conservatore dei registri immobiliari.

Chiedeva infine ed in subordine:

di condannare la moglie a corrispondergli le somme di Euro 34.710,00 e di Euro 167300,00, costituenti, rispettivamente, i corrispettivi dei rogiti Pantani in data 1.2.2002 ed 11.4.2002, a lui giammai versati, con interessi e rivalutazione.

Si costituivano C.C., L.A., L. D. e R.D.; tutte invocavano il rigetto delle avverse istanze.

In particolare L.A. chiedeva altresì in via riconvenzionale la condanna dell’attore a corrisponderle la somma di Euro 87.023,00.

Non si costituivano Lu. e L.L..

All’esito dell’istruzione probatoria con sentenza n. 318/2012 il tribunale di Arezzo – ogni ulteriore domanda o pretesa reietta –

dichiarava assolutamente simulato il rogito Pantani dell’11.4.2002 e, quindi, privi di effetto il medesimo contratto di alienazione e la successiva donazione del 23.4.2002, fatta eccezione, tuttavia, per il locale autorimessa in (OMISSIS);

dichiarava l’attore proprietario dei tre appartamenti in (OMISSIS), e comproprietario, per la quota di 1/3, del locale magazzino in (OMISSIS);

faceva ordine a C.C. di rilasciare gli stessi cespiti a L.F.;

condannava C.C. a corrispondere al coniuge la somma di Euro 42.000,00, oltre interessi, correlata alla transazione ed alla successiva compravendita siglata con M.N., nonchè, in solido con L.A., la somma di Euro 240.000,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno;

condannava l’attore a corrispondere alla convenuta, L. A., in parziale accoglimento della riconvenzionale da costei esperita, la somma di Euro 8.919,85;

condannava in solido C.C. e L.A. a rimborsare a L.F. le spese di lite;

compensava le spese di lite tra L.F., da un lato, e L.D. e R.D., dall’altro;

poneva definitivamente a carico di C.C. e di L.A. le spese di Interponeva appello C. C..

Si costituiva L.A. e proponeva appello incidentale.

Si costituivano L.D. e R.D.; del pari esperivano appello incidentale. Resisteva L.F..

Con sentenza n. 864 dei 13/22.5.2014 la corte d’appello di Firenze rigettava i gravami incidentali; accoglieva parzialmente il gravame principale e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, limitatamente al rapporto processuale tra L. F. e C.C., compensava nella misura di 1/3 le spese del primo grado e condannava la medesima C. ai residui 2/3; compensava, limitatamente al rapporto processuale tra L. F., da un lato, e C.C. e L.A., dall’altro, nella misura di 1/4 le spese del secondo grado e condannava in solido C.C. e L.A. ai residui 3/4 compensava integralmente le spese del grado tra le altre parti.

Osservava la corte:

che meritava “conferma la declaratoria di simulazione assoluta della vendita 11-04-02” (così sentenza d’appello, pag. 7); che al riguardo rilevavano quali presunzioni gravi, precise e concordanti “la ravvicinata cronologia della vendita 11-04-02, della (…) donazione 23-04-02 e della domanda di C. di separazione giudiziale (…); l’inadempimento probatorio e addirittura deduttivo di C. e di L.A. circa le specifiche modalità di concreto pagamento del prezzo della compravendita” (così sentenza d’appello, pag. 8); che dunque doveva reputarsi verosimile che L.A. e C.C., mediante la vendita simulata e la successiva donazione, avessero concepito il proposito di far pervenire a quest’ultima, in procinto di separarsi formalmente dal coniuge, i beni di costui;

che, viceversa, era “del tutto inverosimile la versione fattuale offerta nei motivi di appello” (così sentenza d’appello, pag. 8), segnatamente e tra l’altro, che C.C. e la figlia “avessero potuto seriamente pensare di tutelare L. F. dai suoi creditori (…) ponendo in essere una sequela di atti (…) che qualunque creditore diligente avrebbe, con fondata certezza di accoglimento, impugnato per simulazione o ex articolo 2901 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 8);

che la disciplina in tema di comunione legale dei coniugi “è irrilevante rispetto ai beni immobili oggetto di causa, invero beni ereditari” (così sentenza d’appello, pag. 10); che neppure era rilevante l’art. 217 c.p.c., comma 3.

che L.A. doveva reputarsi responsabile “per aver disposto (senza che risulti un incarico in tal senso da parte dell’effettivo proprietario (…)) di un patrimonio immobiliare di cui era solo formalmente intestataria, a seguito di una vendita simulata in modo assoluto” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.C.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite.

L.A. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto cassarsi, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, la pronuncia della corte d’appello di Firenze con le susseguenti statuizioni in materia di spese.

L.F. ha depositato controricorso onde resistere al ricorso principale di C.C.; ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per il rigetto dell’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

L.F. ha depositato separato controricorso onde resistere al ricorso incidentale di L.A.; ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, tra l’altro giacchè proposto decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, e, comunque, per il suo rigetto con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

L.D., R.D., L.L. e L. L. non hanno svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria a art. 378 c.p.c..

La ricorrente incidentale parimenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3:

artt. 1394 e 1395 c.c.; violazione dei principi in tema di manifestazioni di volontà ed elemento soggettivo” (così ricorso principale, pag. 22).

Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituiti da:

procura generale del 1989, doc. B; pattuizione del 2001, doc. C; art. 4 e art. 3 degli atti di vendita e donazione dell’11.4.2012 e del 23.4.2012, docc. E e F” (così ricorso principale, pag. 22).

Adduce che l’originario attore aveva chiaramente manifestato il proposito “di non volere i beni oggetto della successione dello zio S.S., (…) oggetto della presente controversia” (così ricorso principale, pag. 23); che, “pertanto, come la procuratrice generale C.C. ed i figli abbiano disposto dei beni in oggetto non riguardava e non riguarda il L.F.” (così ricorso principale, pag. 23), nè si può sostenere che gli atti del 2002 lo abbiano pregiudicato, appunto perchè L. F. “aveva rinunciato a quei beni ed aveva conferito alla moglie il potere di disporre dei beni come se fosse la proprietaria assoluta” (così ricorso principale, pag. 24); che “tale manifestazione di volontà (…) esclude (…) che vi sia conflitto di interessi tra C.C. e L.F. nel momento in cui nel 2002 ha disposto con i figli dei beni in questione” (così ricorso principale, pag. 24).

Adduce, inoltre, che “la donazione dei beni (…) garantiva sia dall’aggressione dei creditori sia gli interessi di ciascun figlio” (così ricorso principale, pag. 25); che, invero, “la transazione del 29.12.2001 è stata fatta da C.C. anche quale procuratrice dei (…) figli L. e Lu.” (così ricorso principale, pag. 26); che propriamente “i beni, che pur non potevano restare intestati al padre a causa dei suoi creditori nè potevano essere intestati ai tre figli per 1/3 ciascuno, a causa dei creditori del figlio (…) Lu., non potevano restare intestati ad un solo figlio n.d.e.: cioè ad A., perchè ciò non avrebbe garantito gli altri due e da qui la donazione alla madre, che non poteva certo intestarseli direttamente” (così ricorso principale, pag. 27); che del resto, Lu. e L.L. non hanno inteso impugnare gli atti di vendita e donazione del 2002; che dunque la corte di Firenze non ha tenuto conto “dei debiti che gravavano anche su Lu.

L.” (così ricorso principale, pag. 27), “soggetto debitore di istituti bancari” (così ricorso principale, pag. 28); che, d’altronde, per tale motivo L.A. non ha donato ai fratelli la quota dei 2/3.

Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3: –

art. 1414 c.c. in tema di simulazione assoluta; violazione dei principi in tema di manifestazioni di volontà ed elemento soggettivo; – violazione dei principi in tema di presunzioni, artt. 2727 – 2729 c.c.” (così ricorso principale, pag 22).

Adduce che “in primis, L.F. non era legittimato ad invocare alcuna simulazione perchè soggetto da essa non leso” (così ricorso principale, pag. 31); che in ogni caso gli esiti delle prove documentali smentiscono i postulati in via presuntiva affermati dalla corte d’appello; che, infatti, la donazione è stata stipulata in data ravvicinata alla vendita al fine della “tutela degli interessi di tutti e tre i figli” (così ricorso principale, pag. 33); che “la dissoluzione già da tanti anni dell’affectio coniugalis (…) non aveva indotto il L.F. a revocare la procura generale del 1989, revocata solo nel 2004” (così ricorso principale, pag. 33); che si è imposta la stipula in successione degli atti negoziali al fine di sottrarre i beni ai creditori; che del resto che ella ricorrente e la figlia A. “siano riuscite a tutelare il patrimonio familiare (…), è dimostrato pacificamente dal fatto che i creditori non hanno intentato revocatorie” (così ricorso principale, pag. 34); che, quindi, “un piano ideato sussisteva, ma volto alla sottrazione dei beni ai creditori” (così ricorso principale, pag. 35); che, d’altra parte, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, “dal fatto pacifico che L. F. aveva dei creditori, si doveva dedurre (…) che (…) non avrebbe potuto far fruttificare i beni” (così ricorso principale, pag. 35).

Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 217 c.c., comma 3” (così ricorso principale, pag. 22).

Adduce che “se (…) gli atti sono simulati e l’effettivo proprietario deve considerarsi L.F., è pacifico che si rientri nell’art. 217 c.c., comma 3” (così ricorso principale, pag. 36); che conseguentemente non si giustificano “le condanne al risarcimento danni in favore del L.F. per aver perso i frutti che gli immobili gli avrebbero dato, per la mancata disponibilità dei beni immobili, perlomeno fino al 2007, quando la comunione si è sciolta per effetto della separazione” (così ricorso principale, pag. 36).

Con l’unico motivo la ricorrente incidentale deduce “contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, in relazione ad un fatto controverso e decisivo consistente nella partecipazione della controricorrente (…) al preteso danno arrecato dagli atti negoziali posti in essere” (così ricorso incidentale, pagg. 9 – 10).

Adduce che ha errato la corte territoriale a reputarla corresponsabile in solido del danno asseritamente sofferto da L.F., in considerazione, per un verso, della sua totale estraneità “rispetto al vantaggio economico, in ipotesi derivante alla madre (…) per effetto della lamentata macchinazione ai danni del padre/marito; per altro verso, (…) del fatto che (…) si è limitata a disporre dei beni (…) in favore della madre..), la quale, a sua volta, era dotata del potere di disposizione in virtù di una procura notarile” (così ricorso incidentale, pagg. 10 – 11);

che, d’altronde, in quanto medico di professione, “non poteva non fare legittimo affidamento sulla validità formale degli atti posti in essere dalla mamma” (così ricorso incidentale, pag. 11), tanto più che la validità della procura non “è mai stata messa in discussione, neanche dal notaio rogante” (così ricorso incidentale, pag. 11).

Adduce che, d’altra parte, deve escludersi qualsivoglia ragione di danno a carico di L.F.; che, anche a voler considerare simulata la vendita da ella siglata con la madre, è indubitabile che dalla stessa vendita non le è derivata alcuna utilità “in considerazione della successiva donazione effettuata in favore della signora C.” (così ricorso incidentale, pag.

12).

Si giustifica l’esame contestuale del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale.

I motivi anzidetti invero sono strettamente connessi.

I medesimi motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta previamente che pur il primo e pur il terzo motivo si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si condivide, quindi, la prospettazione del controricorrente secondo cui “nel motivo 1), 2) e 3) controparte invoca una nuova valutazione dei fatti così come accertati nel corso della causa di merito (…) da parte della Corte di Cassazione”:

così controricorso avverso C.C., pag. 39).

Occorre tener conto, da un lato, che C.C., coi motivi de quibus, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui – in chiave presuntiva – la corte distrettuale ha atteso (“la Corte d’Appello non ha tenuto conto di quanto emergeva direttamente dagli atti dichiarati poi simulati nè dalla pattuizione tra moglie e figli, oltre che della natura della procura generale del 1989”; così ricorso, pag. 25; “la stringente alternativa indicata dalla Corte di Appello di Firenze non tiene conto dell’esistenza della pattuizione del 2001 e dei debiti che gravavano anche su Lu.Lu.”:

così ricorso principale, pag. 27; “vi sono dati di fatto provati in atti per prova documentale, che (…) vanno ad Officiare l’inferenza presuntiva dedotta dalla Corte di Appello”: così ricorso, pagg. 31 –

32); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr.

Cass. sez, un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

Si rappresenta ulteriormente che il vizio motivazionale veicolato coi motivi in disamina riveste valenza nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partì), quale introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (è il caso di specie: la sentenza della corte d’appello di Firenze è stata depositata in data 22.5.2014).

Evidentemente, in tali termini, rileva l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053), secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

In questo quadro è da escludere che i passaggi della motivazione che sorreggono il dictum della corte fiorentina ed a cui si indirizzano il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, integrino taluna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) –

è incontrovertibile che la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito.

Si rappresenta al contempo che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023; Cass. sez. lav. 21.7.2010, n. 17097). E ciò tanto più che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice; cosicchè il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. 18.4.2007, n 9245).

Si rappresenta in ogni caso che coi motivi de quibus la ricorrente principale null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

I motivi dunque involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi di ricorso pertanto si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 263.2010, n. 7394;

Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Non merita alcun seguito il quarto motivo del ricorso principale.

Si evidenzia, per un verso, che l’assunto secondo cui C. C. era investita del potere di amministrare i beni del coniuge senza obbligo di rendere il conto non rinviene un testuale ed esplicito riscontro nel tenore della procura in data 16.11.1989 (si tenga presente che l’onere della prova della dispensa dal rendiconto grava sul mandatario: cfr. Cass. 28.10.1960, n. 2924).

Si evidenzia, per altro verso, siccome si trae argomento dall’art. 1713 c.c., comma 2, che la dispensa dal rendiconto non ha effetto nei casi di dolo o colpa grave.

Alla stregua di tal ultimo rilievo è da condividere l’affermazione della corte territoriale secondo cui C.C. “non può invocare una normativa la cui inoperatività è stata determinata proprio dalla concreta condotta della stessa C., quale posta in essere in danno di L.F. ed in favore di essa C. medesima” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Inammissibile è il ricorso incidentale.

Più esattamente l’inammissibilità si correla alla mancata ottemperanza alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

In proposito è sufficiente il rinvio agli insegnamenti di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308, secondo cui il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione; cfr. Cass. 31.1.2007, n. 2097, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione).

A norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione antecedente alla novella, non applicabile vallone temporis al caso di specie, di cui al D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162) si giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Eccezionalmente e significativamente milita in tal senso l’esigenza di evitare che nei rapporti tra parti, legate da strettissimi vincoli di parentela, si innestino ulteriori ragioni di contrapposizione.

L.D., R.D., L.L. e L. L. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, perciò, nessuna statuizione nei loro confronti va assunta in ordine alle spese.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 29.7.2014.

Ne discende, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione incidentale determina l’obbligo per la ricorrente incidentale, L.A., di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Il riscontro, testè operato, dell’obbligo anzidetto non è da reiterare nei confronti di C.C..

La ricorrente principale, infatti, ai fini della proposizione del ricorso a questa Corte di legittimità, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (giusta determinazione del consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze in data 10.9.2014).

Il che ha fatto sì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 2, lett. a), che l’importo del contributo unificato è stato prenotato a debito, sicchè non vi è margine chè si disponga il versamento da parte della stessa ricorrente principale di una ulteriore somma a tale titolo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità con riferimento ai rapporti processuali tra C.C., L.A. e L.F.; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione incidentale determina l’obbligo per la ricorrente incidentale, L.A., di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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