Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14063 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 14063 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 15904-2007 proposto da:
PASSI MARIA PIA PSSMRP49C56L736B,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo
studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PASSI PIETRO o PASSI PIETRO MARIA PSSPTR47H12L736J,
PASSI CARLA, PASSI ANNA o ANNA FELICE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 31, presso lo
studio dell’avvocato SCOCCINI ENRICO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
AGOSTINI ANDREA giusta procura speciale del Dott.

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

Notaio ALESSANDRO CECCHETELLI in FANO

11/4/2013,

REP.

N. 78120, GARGANI BENEDETTO giusta delega in atti ;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.
di VENEZIA, depositata

640/2006 della CORTE D’APPELLO
il 10/04/2006,

R.G.N.

1636

e

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato ENRICO SCOCCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha chiesto
l’estinzione per rinuncia;

2

1815/2002;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 17 giugno 1988 Maria Pia Passi
convenne innanzi al Tribunale di Venezia Pietro Maria Passi,
Anna Felice Passi, Carla Passi e Pietro Mainardis de Campo
chiedendo, per quanto qui interessa, la condanna del primo al

contratto di locazione ventennale di un immobile facente parte
della comunione ereditaria dei fratelli Passi, previa
declaratoria di nullità o inefficacia dello stesso.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse
pretese.
Con sentenza del 27 giugno 2002 il giudice adito dichiarò
nullo il contratto, conseguentemente ordinando il rilascio
dell’immobile; affermò, quanto alla domanda risarcitoria, che
la stessa andava azionata in altro giudizio.
Proposto gravame principale da Pietro Maria Passi e
incidentale da Anna Felice e Carla Passi, la Corte d’appello,
in data 10 aprile 2006, in riforma della decisione impugnata,
ha respinto tutte le domande di Maria Pia Passi.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione la soccombente,
formulando un solo motivo.
Resistono con controricorso Pietro Maria Passi, Anna Felice
Passi e Carla Passi.
Prima dell’udienza la ricorrente ha depositato in cancelleria
un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti.

3

risarcimento dei danni derivati dalla stipulazione di un

Lf\J

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il
processo deve essere dichiarato estinto.
Nulla sulle spese processuali,

ex art. 391, quarto comma, cod.

proc. civ.

P.Q.M.

Roma, 18 aprile 2013

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

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