Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14062 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 14062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17168-2016 proposto da:

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 17168/2016

R.G., sollevato dal Tribunale di Taranto con ordinanza in data

19/07/2016 nel procedimento vertente tra:

PACE PASQUALE e ISTTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ed

iscritto al n. R.G. 2839/2015 di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CERONI Francesca che chiede alla

Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, dichiararsi la

competenza per territorio del Tribunale di Castrovillari, con le

determinazioni di legge.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

P.P. ha promosso una controversia nei confronti dell’INPS dinanzi al Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza.

Il Tribunale di Castrovillari si e dichiarato incompetente, ritenendo applicabile l’art. 441 c.p.c., comma 3 e ritenendo competente il Tribunale di Taranto.

Il Tribunale di Taranto, dianzi al quale la controversia è stata riassunta, si è a sua volta dichiarato incompetente, rimettendo la controversia dinanzi a questa Corte.

Il PG ha concluso per la competenza del Tribunale di Castrovillari ed il parere deve essere condiviso.

Il giudice del lavoro competente a decidere la controversia in materia di previdenza deve essere individuato in base a quanto disposto dall’art. 444 c.p.c.

La regola generale, dettata dal comma 1, è quella per cui le controversie in materia di previdenza ed assistenza sono di competenza del giudice del lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione risiede il ricorrente.

Il comma 3 prevede una regola speciale per le controversie “relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi”. Per queste controversie si considera il luogo in citi ha sede l’ufficio dell’ente.

Nel caso in esame la controversia e tra il lavoratore e l’INPS si è fuori dall’ambito del comma 3 e si rientra nella regola generale prevista dal comma 1.

La competenza, pertanto, e del Tribunale di Castrovillari nella cui circoscrizione risiede l’attore e non del Tribunale di Taranto in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale.

Il collegio ha disposto che il provvedimento sia redatto con motivazione semplificata.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, al quale rimette la controversia fissa il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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