Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14061 del 08/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 08/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 08/07/2016), n.14061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11382-2012 proposto da:

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato

MAURO VAGLIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6034/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

23/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 56490/2009 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da S.S. avverso la sanzione amministrativa, di cui al verbale di accertamento in atti relativo alla circolazione di veicolo su corsia riservata ai mezzi pubblici.

L’adito Giudice di prime cure, nell’occasione, compensava le spese di lite.

Avverso al suddetta sentenza interponeva appello lo stesso S. dolendosi, in sostanza, della statuita compensazione.

Resisteva al proposto il gravame, di cui chiedeva il rigetto, il Comune di Roma, chiedendo la conferma della gravata pronuncia.

L’adito Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di Appello, con sentenza n. 6034/2011 rigettava il gravame, confermata l’appellata decisione e compensava le spese del grado.

Per la cassazione della suddetta decisione del Tribunale capitolino ricorre il S. con atto affidato a quattro ordini di motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c, la parte ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 disp. att. C.p.c., 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 11 Cost..

Il motivo, al pari di tutti i rimanenti, è corredato da quesito di diritto comunque posto ancorchè non necessario al fine dell’ammissibilità stante la normativa ratione temporis applicabile nella fattispecie.

Con lo stesso, nella sostanza, si censura la compensazione delle spese “contro il giudicato interno formatosi sull’accoglimento nel merito dell’opposizione”.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Col motivo si lamenta, nella sostanza, il fatto che il Giudice di secondo grado non poteva rivalutare questione poteri accertamento ausiliari in assenza di uno specifico motivo appello.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di nullità della sentenza di appello per violazione della normativa comunitaria in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.- Atteso il suo carattere del tutto dirimente va esaminato il primo motivo del ricorso.

Esso è fondato.

Una volta formatosi il giudicato interno quanto all’accoglimento, nel merito, dell’opposizione avverso la cartella esattoriale, il Giudice di appello, non poteva non tenere conto di tale fatto e doveva provvedere, secondo legge, alla liquidazione delle spese dovute all’opponente.

Tanto, in particolare, all’esito dello svolto appello fondato unicamente sulla doglianza avverso la compensazione delle spese effettuata dal Giudice di prima istanza che (errando) aveva già compensato le spese di lite “per opportunità ed equità, anche considerata la buona fede del Comune nell’irrogare la sanzione”.

Peraltro, nel confermare l’appellata decisione, la sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte erra nel ritenere che la semplice pretesa “integrazione della motivazione” della sentenza di primo grado poteva essere sufficiente a confermare quella stessa sentenza.

E ciò specie al cospetto della circostanza (ammessa nella stessa decisione impugnata innanzi a questa Corte) della “mancanza di proposizione di appello incidentale (nel merito) da parte del Comune”.

In conclusione va ribadito il principio per cui le spese non possono che seguire la soccombenza.

Rispetto a tale principio la decisione gravata, in dipendenza di quanto innanzi affermato, è, al tempo stesso, carente motivatamente e si pone in violazione delle invocate norme in materia di regolamentazione delle spese processuali.

Il motivo va, quindi, accolto.

6.- I rimanenti motivi del ricorso devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento di quello di cui innanzi sub 4.

7.- Per effetto dell’anzidetto accoglimento l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA