Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14061 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2007-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.F.

– intimati –

avverso la sentenza n. 4399/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELTA PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava estratti di ruolo registro e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che le cartelle non fossero ritualmente notificate;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che la documentazione prodotta dall’Ufficio è insufficiente per dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle e va aggiunto che, per la notifica a mezzo posta, doveva essere prodotta anche la copia delle cartelle complete della relata di notifica; inoltre, per quanto riguarda la notifica delle due cartelle effettuata ex art. 140 c.p.c., per irreperibilità relativa, la procedura di notifica richiede l’espletamento di tutti gli incombenti necessari ovvero del deposito nella casa comunale, avviso affisso sulla porta di residenza, comunicaizone con raccomandata dell’affissione, per cui non è sufficiente il solo deposito nella casa comunale; infine le ulteriori cartelle devono ritenersi nulle per decadenza del potere di riscossione tenuto conto che per le cartelle, in difetto di atti interruttivi, deve essere dichiarata intervenuta la prescrizione delle pretese;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto la sentenza della CTR nel suo complesso conterrebbe una motivazione meramente apparente e eccessivamente generica;

considerato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 26018 del 2018);

considerato che, alla luce del suddetto principio, il motivo è fondato in quanto dalla motivazione, che in maniera estremamente generica, dopo aver parlato di “estratto di ruolo registro” e senza porsi il problema della sua impugnabilità (cfr. Cass. n. 31240 del 2019, secondo cui in presenza di un’intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l’impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l’invalidità dell’intimazione per l’omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto l’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta), distingue tre tipologie di vizi delle cartelle (1: mancanza della relata di notifica; 2: notifica ex art. 140 c.p.c., mediante il solo deposito nella casa comunale; 3: prescrizione), senza però che riesca ad evincersi quali cartelle siano affette da ciascuno dei suddetti vizi e, con particolare riferimento alla avvenuta prescrizione di alcune di esse (cui si accenna con un italiano poco comprensibile) non si evince da quale momento inizierebbe a maturare la prescrizione, quando la prescrizione sarebbe maturata e quale sarebbe il termine di prescrizione (dato che non si comprende se le cartelle derivino o meno da una sentenza passata in giudicato: cfr. Cass. n. 9076 del 2017, secondo cui il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c., per l’actio iudicati), mentre, con particolare riferimento alla supposta inesistenza delle notifiche, non si dà conto del perchè sia stata esclusa la possibilità che la notifica delle cartelle si sia perfezionata in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 27561 del 2018, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5 – in tema di notifica della cartella di pagamento – al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 – in materia di notificazione dell’avviso di accertamento – il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.).

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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