Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14061 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 14061

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11012-2016 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSTIENSE

73/N, presso lo studio dell’avvocato ROSA ANNA MARIA DELNEGRO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., COMUNE DI PEIO;

– intimati –

per regolamento di competenza n. 667/2016 del TRIBUNALE DI TRANI,

depositata l’1/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal presidente doitt. CURZIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona

dell’avvocato Generale MATERA Marcello, che chiede dichiararsi

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Trani, con provvedimento del 1 aprile 2016 si è dichiarato, d’ufficio, incompetente per territorio a decidere la controversia promossa da D.A. nei confronti delle imprese Arco Green 2 (in seguito vi e stata rinunzia), Azzolini Costruzioni generali spa, nonchè del Comune di Peio, ritenendo competente il Tribunale di Trento;

Il D. ha proposto ricorso per regolamento di competenza;

il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle sue ragioni;

Le altre parti sono rimaste intimate.

Come si desume dalla esposizione del fatto contenuta nel provvedimento del Tribunale di Trani, il medesimo è stato emesso, più di due anni dopo la proposizione del ricorso, dopo che era stata assunta la prova testimoniale;

L’assunzione della prova testimoniale (mezzo istruttorio diverso dalle sommarie informazioni funzionali all’accertamento previsto dall’art. 38 c.p.c., comma 4) implica il superamento della fase processuale in cui è consentito al giudice (ai sensi degli artt. 38 e 428 c.p.c.) rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio cfr. Cass. 6 aprile 9019, n. 5609).

Per tale ragione il ricorso deve essere Accolto, ponendo nel nulla il provvedimento impugnato e dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro.

Il collegio ha disposto che il provvedimento sia redatto con motivazione semplificata.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del ricorso del D., dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, al quale rimette la controversia, fissando il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione.

Il Tribunale di Trani provvederà anche in ordine alle spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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