Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14060 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.06/06/2017),  n. 14060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale

Ordinario di Torino con ordinanza R.G. 26235/15 emessa e depositata

il 27/06/2016, nel procedimento pendente tra:

GMC SRL;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimata –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. Lucio Capasso

che conclude chiedendo di dichiarare la competenza del Giudice di

Pace di Torino, in relazione all’opposizione al D.I. e del Tribunale

di Torino per la domanda riconvenzionale.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il PG ha formulato la seguente requisitoria:

– letti gli atti relativi al regolamento di competenza richiesto di ufficio dal Tribunale Ordinario di Torino Sezione 3^ Civile con ordinanza del 27.6.2016, con la quale si chiede che la Corte Suprema dichiari la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Torino a conoscere dell’opposizione a decreto ingiuntivo n. 16046/2014 emesso dal suddetto Giudice in data 24-28.11.2014 e riconosca la competenza del Tribunale di Torino esclusivamente con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice in opposizione G.M.C. srl;

– visti gli atti della procedura;

– premesso che con decreto n. 16406/2014 del 24-28.11.2014 il Giudice di Pace di Torino, su ricorso della Dott.ssa B.P., ingiungeva alla G.M.C. srl il pagamento della somma di Euro 4.491,43 oltre interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali di cui alla fattura n. (OMISSIS), relativa ad elaborazione e tenuta contabilità ed altre attività specificamente indicate;

– che avverso il predetto D.I. proponeva opposizione (giudizio n. 8417/2015 R.G. del GdP Torino) l’ingiunta società con atto di citazione notificato il 27.2.2015 chiedendo contestualmente, in via riconvenzionale, la condanna della B. al pagamento della somma di Euro 10.747.92 o di altro importo da accertare, condanna fondata sulla prospettata appropriazione dell’importo di Euro 4.270,79 asseritamente versato alla professionista quale provvista per il pagamento di contributi INPS per l’anno 2008, nonchè sul danno subito e subendo correlato sia al mancato versamento dei predetti contributi che ad ulteriori errori ed omissioni contabili ascritte alla predetta professionista ed, infine, fondata sul residuo corrispettivo dovuto dalla B. per forniture di beni, pari ad Euro 790,13;1

che con ordinanza resa fuori udienza in data 26.6.2015 il Giudice di Pace di Torino, rilevato che l’opposizione a D.I. era stata correttamente proposta dinanzi allo stesso Ufficio Giudiziario che aveva reso il provvedimento monitorio ma che l’esperita riconvenzionale eccedeva la competenza per valore di esso adito Giudice, rientrando in quella del Giudice superiore, essendo tra l’altro di complessità tale da richiedere un’unica pronuncia, aveva rimesso l’intera causa ai sensi dell’art. 36 c.p.c. e art. 40 c.p.c., commi 6 e 7, al Tribunale di Torino, assegnando alle parti termine per la riassunzione;

che l’opponente G.M.C. srl aveva riassunto il giudizio con atto di citazione notificato il 23.10.2015 (giudizio n. 26236/2015 R.G. Tribunale Torino);

che nel costituirsi nel giudizio riassunto la B. aveva sollecitato preliminarmente la richiesta di ufficio del regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., con riguardo all’opposizione a decreto ingiuntivo;

che con ordinanza resa a seguito di riserva, del 4.3.2016 il Giudice del Tribunale di Torino, rilevata la possibile esistenza dei presupposti per la richiesta officiosa del regolamento di competenza, impregiudicata ogni altra pronuncia, aveva fissato l’udienza ex art. 185 c.p.c., per tentare la conciliazione;

che, fallito il tentativo di conciliazione, la parte istante in riassunzione aveva chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, mentre la convenuta in riassunzione aveva insistito nella richiesta di regolamento di ufficio ed in subordine per la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6;

– che con ordinanza del 27.6.2016 il Tribunale di Torino aveva richiesto il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.;

tanto premesso e ritenuta l’ammissibilità stessa del proposto regolamento di ufficio, atteso che sia il rilievo dell’incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace (su piani diversi dalla tempestività collocandosi la giuridica fondatezza della declaratoria di incompetenza), sia la proposizione di ufficio del regolamento di competenza da parte del Tribunale di Torino risultano tempestivi e rituali, sottolineandosi a riguardo che la tesi secondo cui il rilievo o l’eccezione tardiva di incompetenza si configurano come violazione di norme processuali attinenti alla rilevabilità dell’incompetenza da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione di tal che il conflitto sollevato per far valere la tardività del rilievo operata dal Giudice a quo risulta inammissibile, tesi che aveva ricevuto conforto dalla pronuncia delle SU n. 764/99, è stata sottoposta a ponderata riconsiderazione, sostenendosi che integra questione di competenza anche quella concernente la corretta applicazione delle norme sui modi con i quali può essere fatta valere l’incompetenza perchè l’inosservanza delle modalità e dei tempi di formulazione dell’eccezione e del rilievo dell’incompetenza è essa stessa questione riflettente l’istituto della competenza (Cass. SU 21858/07; SU 22639/07; Cass. 16593/14; 22731/12; 21677/12; 23298/11; 25248/08));

ritenuto che ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza per materia al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., può essere rilevata di ufficio non oltre la prima udienza di trattazione la quale nel rito ordinario si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., con la conseguenza che il Giudice non può rilevare tale incompetenza con l’ordinanza con la quale, all’esito ovvero al di fuori di detta udienza decida in ordine all’ammissione dei mezzi di prova (Cass. 5225/14; 10596/12, ex coeteris), mentre l’espletamento del tentativo di conciliazione non può comportare una sorta di tacita rinuncia al rilievo di incompetenza in precedenza effettuato;

ritenuto che il “rilievo” dell’incompetenza non richiede l’adozione di formule sacramentali essendo sufficiente che il Giudice indichi alle parti la sussistenza della questione di competenza individuata in modo chiaro e preciso e che, inoltre, non è richiesta la “decisione” sulla competenza nel rispetto delle stesse cadenze procedimentali previste per il predetto rilievo;

considerato che nel caso di specie il Giudice del Tribunale di Torino ha tempestivamente sottoposto all’esame delle parti (una delle quali aveva addirittura sollecitato la richiesta officiosa si regolamento) non già la generica questione di incompetenza dell’adito Tribunale, ma quella correlata alla individuazione del Giudice competente a pronunciare sull’opposizione a D.I anche nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell’opponente comportante il superamento della competenza per valore del Giudice che aveva reso il provvedimento monitorio; e che il disposto tentativo di conciliazione (risultato infruttuoso), lungi dal costituire provvedimento incompatibile con l’operato rilievo di incompetenza, valeva ad offrire alle parti la possibilità di definire la lite e comunque di esporre ogni utile argomentazione difensiva per una più ponderata statuizione relativa alla “rilevata” questione di incompetenza;

ritenuto che nel caso in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace venga proposta dall’opponente (convenuto in senso sostanziale) domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto Giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione a D.I. e rimettendo l’altra al Giudice superiore, in quanto la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita all’Ufficio Giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile (v. Cass. 14709/12; 17792/12; 22726/12; 21687/06; 24743/06, inderogabilità della competenza ex art. 645 c.p.c., affermata già da Cass. SU 1836/96 e ribadita, ex coeteris, da Cass. 3730/00; 6054/06; 20324/06 5911/014);

– considerato che alla luce delle svolte osservazioni deve affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Torino limitatamente all’opposizione a D.I. e quella del Tribunale di Torino in relazione all’esperita riconvenzionale;

Ciò premesso, La Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in Camera di consiglio a seguito della surriportata requisitoria del PG che il Collegio condivide e fa propria.

PQM

 

Dichiara la competenza del GP di Torino per la opposizione a d.i..

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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