Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1406 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1406 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 21124-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3343

TARQUINI

SIMONETTA

C.F.

TRQ

SNT

68P64A345D,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N.
195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO,

Data pubblicazione: 23/01/2014

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LALLI CLAUDIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 898/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 11/09/2007 R.G.N

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione.

1610/2005;

21124.08

Udienza 21 novembre 2013

Pres. F. Roselli
Est. V. Di Cerbo

SENTENZA
Fatto e Diritto
La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in
particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, con decorrenza 2
maggio 2002, stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Simonetta Tarquini.
2.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre
motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato
memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

E’ pacifico fra le parti che la lavoratrice è stata assunta con contratto a termine protrattosi
dal 2 maggio 2002 al 30 giugno 2002. Il contratto, stipulato ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n.
368 del 2001, conteneva una clausola giustificatrice dell’apposizione del termine che
faceva riferimento all’esigenza di sostenere il livello del servizio di sportelleria durante la
fase di realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento di cui agli
accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile
2002, 30 luglio e 18 settembre 2002.

5.

La Corte territoriale osservava che la formulazione della suddetta clausola la rendeva
priva del requisito di specificità previsto dalla legge. Il termine apposto al suddetto
contratto doveva pertanto considerarsi illegittimo. Quanto alle conseguenze derivanti
dalla illegittimità del termine, dichiarava applicabile alla fattispecie la conversione del
rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

6.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dei contratti e accordi collettivi. Deduce l’erroneità delle
conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta circa la carenza di specificità della
clausola giustificatrice dell’apposizione del termine. Precisa che i molteplici accordi sulla
mobilità interaziendale, esplicitamente richiamati nel contratto individuale, costituivano
una esplicitazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo poste alla
base dell’assunzione a termine de qua.

7.

Con il secondo motivo viene denunciato vizio di omessa motivazione in relazione
all’eccezione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

3

1.

8.

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione di norme di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla statuizione concernente le conseguenze economiche
derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine.

9.

Il primo motivo di ricorso, con il quale viene censurata la declaratoria di illegittimità del
termine apposto al contratto

de quo per mancanza di specificità della clausola

giustificatrice del termine è fondato alla luce dei principi più volte enunciati da questa
Corte di legittimità e che devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr.
Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n.
8286) premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il
legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in
consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr.
sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005,
in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale,
vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spaziotemporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di
assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle
stesse nel corso del rapporto, ha precisato che tale specificazione può risultare anche
indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento per relationem ad altri
testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame,
la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da
taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine – non aveva
adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle “specificate ragioni”
dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto
individuale).
11. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo,
ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato il
contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento.
12. In relazione alle suddette conclusioni devono considerarsi assorbite le ulteriori doglianze
proposte nel secondo e terzo motivo di ricorso atteso che tali motivi attengono ad
argomentazioni logicamente subordinate a quella concernente la specificità della clausola
giustificatrice del termine.
13. La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione ai profili accolti con conseguente
rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base
dei sopra indicati principi di diritto oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

4

10. Con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2013.

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