Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1406 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33163-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato FERRIOLO GIOVAMBATTISTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ABBATE FERDINANDO

EMILIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RILEVATO

che la ricorrente nominata in epigrafe ha impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia le ha riconosciuto la somma di Euro 1.166 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, ed ha posto a carico dell’Amministrazione le spese di lite;

che il ricorso si fonda su un unico motivo – riferito alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, oltre che del D.M. n. 55 del 2014 – con il quale ci si duole della misura, inferiore al minimo di tariffa, delle spese liquidate;

che il Ministero della Giustizia si è costituito con comparsa ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 novembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 11601/18; conf. Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286/17).

che, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da Euro 1.100 a 5.200), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale, in complessive Euro 405,00 (oltre accessori), risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014;

che, infatti, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di Euro 510 per la fase di studio, di Euro 510 per la fase introduttiva, di Euro 945 per la fase istruttoria e di Euro 810 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua del medesimo decreto ministeriale, art. 4, comma 1;

che è opportuno precisare che, per la fase istruttoria, l’espressione, contenuta alla fine del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, “diminuzione di regola fino al 70%”, va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l’importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (in termini, Cass. 7482/19);

che pertanto la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che riliquiderà le spese del giudizio di merito, e ove intenda scendere al di sotto dei minimi tariffari (pur sempre nel rispetto del limite del decoro della professione imposto dall’art. 2233 c.c., comma 2), motiverà specificamente sulle ragioni di tale decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato per quanto di ragione e rinvia alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che riliquiderà le spese del giudizio di merito e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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