Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1406 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1406 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12443-2016 proposto da:
LA BRIOLA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato ANGELA
MALACARNE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO
RIPULLONE;
– ricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONL-k, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 622/3/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il
11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

La Corte
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che con istanza inoltrata via PEC il 10 ottobre 2017 il
ricorrente ha richiesto la sospensione del giudizio ex art. 11, comma 8,
del d.l. n. 50/2017, come convertito, con modificazioni, dalla 1. n.
197/2016;
dato atto altresì che alla suddetta istanza parte ricorrente ha allegato la
relativa domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente
in data 28.9.2017, nonché copia della ricevuta telematica di
presentazione e modello F24 relativo al pagamento in data 27.9.2017
della prima rata nella misura come ivi deteiminata;
dato atto ancora che la controversia, che vede come parte l’Agenzia
delle Entrate, non ancora definita con pronuncia definitiva, non
investe le risorse e le somme indicate nell’art. 11 citato, comma 4, lett.
a) e b);
rilevato che ricorrono, pertanto, le condizioni previste ex lege perché si
faccia luogo alla richiesta sospensione del giudizio;
P. Q.M.
Visto l’art. 11, comma 8 del d.l. n. 50/2017, come convertito, con
modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
Sospende il giudizio e rinvia la causa la causa a nuovo ruolo.
Ric. 2016 n. 12443 sez. MT – ud. 09-11-2017
-2-

NAPOLITANO.

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