Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1406 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26270/2015 proposto da:

MAVIMM SRL, con unico socio, in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO SERRA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO GAMBA, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1330/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 23/02/2015,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La Mavimm s.r.l. ricorre per cassazione contro la decisione della CTR lombarda di cui in epigrafe. Quest’ultima aveva confermato la sentenza della CTP di Cremona, la quale aveva respinto, a sua volta, l’opposizione avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, che aveva ritenuto indeducibile – dal valore del bene immobile oggetto di accertamento – l’importo di un mutuo ipotecario (per Euro 250.000).

Nella sua decisione, la CTR – premesso l’inquadramento dell’imposta come complementare – ha affermato che il mutuo non sarebbe stato strettamente inerente al bene immobile conferito, apparendo piuttosto finalizzato all’abbattimento artificioso dei valori imponibili.

Il ricorso si affida a tre motivi.

Con il primo, la ricorrente denuncia violazione o errata applicazione di norme di diritto, con riferimento al combinato disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 42, 50, 51 e 52 e D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter. Il meccanismo concreto adottato dall’Ufficio, attraverso l’avviso di una nuova rettifica dopo 60 giorni dall’invio della precedente – pur col pretesto di voler procedere alla ridetenninazione del compendio conferito dal socio T. ed utilizzando come base imponibile il valore dell’area edificabile unilateralmente rideterminato – avrebbe avuto i caratteri di un’imposta suppletiva (tendendo a correggere un presunto errore, verificatosi in sede di autoliquidazione).

Con il secondo, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In altri termini, la Mavimm era stata costituita con la prospettiva di edificare un complesso immobiliare su un terreno conferito in società: l’operazione posta in essere dal T., preso atto dell’impossibilità per una nuova società di ottenere un mutuo di Euro 250.000, aveva lo scopo di fornire denaro fresco per consentirne l’operatività. La cessione del terreno gravato dalla garanzia ipotecaria a quest’ultima – in una col trasferimento del mutuo, che la società contestualmente si accollava – avrebbe appunto dimostrato l’inerenza del secondo all’immobile alienato. La CTR avrebbe pertanto attribuito all’avvenuta stipulazione del mutuo ipotecario una valenza di natura elusiva, senza considerare il contesto negoziale.

Con il terzo, la Mavimm denuncia violazione o erronea applicazione di norme di diritto, con riferimento al combinato disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 50, 51 e 52, D.P.R. n. 635 del 1972, art. 3 e D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2. Infatti, posto che – secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 – la base imponibile deve essere costituita da beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, sarebbe risultato dallo stesso tenore dell’atto presupposto e dalle note successive del notaio rogante e della banca mutuante che la ricorrente si era accollata la passività derivante dal mutuo.

L’agenzia intimata non si è costituita.

Il ricorso è immeritevole di accoglimento.

L’illustrazione del primo motivo non spiega quale sarebbe la concreta conseguenza legata all’accertamento della qualifica di suppletiva anzichè di complementare dell’imposta, e, sotto tale profilo, è inammissibile. La specificazione del riferimento alle sanzioni amministrative sottese alla diversa qualificazione – fatta solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. – non giova alla ricorrente, giacchè si tratta di questione che non risulta esplicitamente sollevata nei precedenti gradi di giudizio.

Il secondo motivo, imperniato sulla mancata valutazione delle vicende legate alla costituzione della società, trascura di considerare che i fatti sono stati in realtà esaminati, come ammette la stessa società alla pag. 7 del suo ricorso. Tanto basta ad escludere la ricorrenza del vizio lamentato, giacchè la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

Il terzo motivo è infondato.

I giudici di appello hanno correttamente applicato i principi enunciati in materia dalla Suprema Corte, per cui “In tema d’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 333169) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento” (da ultimo, Sez. 5, n. 23234 del 13/11/2015).

Nella specie, la CTR ha correttamente sottolineato l’elemento presuntivo contrario alla tesi dell’appellante, costituito dalla anteriorità del mutuo rispetto al conferimento alla società. La doglianza si traduce, pertanto, nella richiesta di un’ulteriore valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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