Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14059 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.C. in proprio e nella qualità di erede di M.

A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ULPIANO 29 int. 10-

12, presso lo studio dell’avvocato INFELISI LUCIANO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 7176/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 02/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MACHETTA, delega Avvocato

INFELISI, che insiste nel rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 7176/05, depositata il 12.9.05, la Commissione Tributaria Centrale accoglieva il ricorso proposto da M.C. avverso la decisione n. 508/02/93 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Ufficio del registro di Velletri avverso la decisione di prime cure, favorevole al contribuente.

2. La Commissione Tributaria Centrale – condividendo le argomentazioni della sentenza di prime cure, e in riforma della sentenza di secondo grado – riteneva, invero, che fosse da considerarsi nulla la notifica al contribuente dell’atto di accertamento di valore, presupposto dell’avviso di liquidazione per l’INVIM relativa all’atto di compravendita, stipulato dal dante causa del M. e registrato in data 11.11.86.

3. Per la cassazione della sentenza 7176/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimato ha replicato con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, le amministrazioni ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. Si dolgono, invero, le amministrazioni ricorrenti del fatto che la CTC abbia – in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.c., che consente, in caso di mancata notifica di atti a monte di quello oggetto di specifica impugnativa, esclusivamente di impugnarli unitamente a quest’ultimo – dichiarato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione, impugnato dal contribuente, per mancata notificazione del presupposto avviso di accertamento.

La CTC avrebbe dovuto, invece, ad avviso delle ricorrenti, statuire che la mancata notificazione dell’atto precedente, nella sequenza impositiva, non incide sulla legittimità dell’atto successivo, ma consente solo – in forza della norma summenzionata – l’estensione dell’impugnazione, proposta avverso tale atto, a vizi afferenti all’atto presupposto.

Di qui la dedotta illegittimità della pronuncia emessa, nel caso di specie, dalla Commissione Tributaria Centrale.

2. la censura è del tutto infondata e va, pertanto, disattesa.

2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, finalizzate a rendere possibile un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente, la mancata o invalida notifica di un atto presupposto comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il suddetto procedimento di formazione della pretesa tributaria, dal quale discende, altresì, la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, oltre che mediante impugnazione cumulativa dell’atto presupposto e di quello successivamente emesso, anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l’avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (nella specie l’avviso di accertamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07).

2.2. Da quanto suesposto consegue, pertanto, che la nullità della notifica dell’avviso di accertamento – riscontrata, nel caso concreto, dalla Commissione Tributaria Centrale – ha determinato, contrariamente all’assunto delle amministrazioni ricorrenti, la nullità del conseguente avviso di liquidazione. E tale nullità è stata, per le ragioni suesposte, correttamente fatta valere dal contribuente impugnando il solo atto consequenziale notificatogli .

3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese processuali sostenute dall’intimato vanno poste a carico delle amministrazioni ricorrenti nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna le amministrazioni ricorrenti al rimborso delle spese nei confronti dell’intimato, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA