Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14059 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36620-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE BONANNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2038/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento di circa 134mi1a Euro emessa a seguito di controllo automatizzato relativa alla dichiarazione modello unico 2009 presentata per l’anno 2008 ove il contribuente aveva esposto un credito d’imposta riportato dall’anno precedente (2007), annualità rispetto alla quale la dichiarazione risultava omessa;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello ritenendo che la detrazione di un’eccedenza maturata in un’annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione annuale non integra un errore materiale, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria, nel contestare la pretesa del contribuente di esercitare il diritto alla detrazione e provvedere all’iscrizione della maggiore imposta, non può ricorrere alla procedura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, che concerne esclusivamente la correzione di errori materiali o di calcolo;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in quanto la procedura di liquidazione automatica della dichiarazione è legittima nell’ipotesi di una precedente dichiarazione omessa;

considerato che, secondo questa Corte:

in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n. 17758 del 2016; Cass. n. 4392 del 2018; 8131 del 2018);

in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in

caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (Cass. n. 17479 del 2019; Cass. n. 13759 del 2016);

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha negato in radice la possibilità per l’Ufficio di utilizzare la procedura di controllo automatizzata, senza considerare che il controllo formale che avviene attraverso quelle procedure automatizzate non comporta alcuna verifica della posizione sostanziale della parte contribuente e, nella mancata presentazione di una dichiarazione annuale, può ben ravvisarsi una di quelle notizie che rilevano come mero dato storico dal quale derivano conseguenze giuridiche, sicchè non vi è ragione di non consentire la lavorazione con procedura automatizzata di un dato omissivo, dovendo l’amministrazione provvedere sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria: pertanto il contribuente, in sede di giudizio relativo all’impugnazione della cartella e entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, non può lamentare il ricorso in sè alla procedura automatizzata da parte dell’Ufficio per l’emissione della cartella stessa ma può far valere la detraibilità del credito d’imposta.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato e che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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