Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14059 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.06/06/2017),  n. 14059

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Messina con ordinanza R.G. 55/2016 emessa il 15/03/2016

e depositata il 18/03/2016 nel procedimento pendente tra:

B.P., D.S.G.;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

sulle conclusioni scritte dal PG, in persona del dott. Luisa de

Renzis che conclude chiedendo di accogliere il ricorso, essendo

competente per territorio la corte d’Appello di Caltanissetta, per

le ragioni indicate nella parte motiva del presente parere;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premessa la seguente requisitoria del PG:

Il Pubblico Ministero,

Letti gli atti;

RILEVA:

La corte di appello di Messina ha richiesto d’ufficio il presente regolamento di competenza, indicando, quale ufficio competente L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2 la corte di appello di Caltanissetta giacchè il procedimento aveva avuto inizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Palermo ed a nulla rilevando che il medesimo giudizio si fosse concluso – a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione – dinanzi al tribunale di Ragusa posto che in caso di “translatio judicii” si ha prosecuzione di un unico giudizio;

OSSERVA:

Il presente regolamento di competenza è stato correttamente incardinato dinanzi alla S.C. e corretta appare anche l’indicazione del distretto competente (Caltanissetta) in relazione al procedimento in oggetto.

Tale assunto è in linea con la giurisprudenza di legittimità volta ad affermare che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini della individuazione del giudice competente, il criterio stabilito dall’art. 11 c.p.c., richiamato dall’art. 3 legge cit., si applica tenendo conto del luogo in cui ha sede il giudice di merito – ordinario o speciale – davanti al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto (cfr. Cass. Sezioni Unite 16.3.2010 n. 6306; cass. n. 2860 del 2014; cass. n. 2679 del 2014; nonchè, da ultimo, cass. ordinanza n. 24033 del 12.11.2014).

Non vi sono ragioni per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali richiamati, nè si può ignorare la circostanza che il giudizio presupposto abbia avuto inizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Regionale di Palermo – che, in applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1 lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di ricorso riguardante il rapporto di lavoro degli appartenenti al corpo forestale della Regione Siciliana non equiparabili agli agenti del corpo forestale statale e dunque assoggettabili alla giurisdizione ordinaria (nella specie giudice di Ragusa dinanzi al quale il giudizio veniva riproposto come previsto dall’art. 11 co. 2 codice del processo amministrativo).

Il ragionamento logico-giuridico effettuato dal giudice rimettente è immune da violazioni di legge, avendo correttamente richiamato il principio della – translatio judicii”, ben applicabile al caso in esame al fine di conferire unicità al giudizio ed al fine di individuare il luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto.

Va premesso che anche nella individuazione del giudice competente a statuire in materia di equa riparazione non si può prescindere dalla valenza normativa generale intrinseca al principio della “translatio judicii”.

Si tratta di un principio introdotto dal legislatore nel settore della giurisdizione (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 59 e art. 11 codice processo amministrativo) a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 12 marzo 2007 n. 77 e volto persino a superare il regime dell’incomunicabilità tra giurisdizioni diverse; giova rammentare che la Corte Costituzionale, con sentenza del 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819 ter c.p.c. nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo; infine, le norme in materia di “degiurisdizionalizzazione” del processo utilizzano una forma, sia pure impropria, di “translatio judicii” per consentire il passaggio dalla fase contenziosa alla fase arbitrale dei giudizi pendenti (si pensi al c.d. arbitrato di prosecuzione introdotto dapprima con il D.L. n. 132 del 2014 e poi con la Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 che prevede la possibilità “nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado di appello ” non aventi ad oggetto diritti indisponibili di transitare nella fase arbitrale).

In tale panorama legislativo, di indubbio favore per il fenomeno della “translatio”, non vi sono ragioni giuridiche valide per discostarsi dalla applicabilità del principio anche nel caso della determinazione della competenza nei processi di equa riparazione laddove il giudizio presupposto abbia avuto inizio davanti al giudice amministrativo e sia poi proseguito dinanzi al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni proposte dinanzi al giudice amministrativo a norma dell’art. 11 cod. proc. amm.

In conclusione, questo ufficio, in applicazione del principio della “translatio judicii” e della giurisprudenza sopra menzionata che consente di applicare il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1, comma 1 con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, conclude per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, dovendosi ritenere competente per territorio la corte di appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio,di accogliere il ricorso per regolamento di competenza essendo competente per territorio la corte di appello di Caltanissetta per le ragioni indicate nella parte motiva del presente parere.

Roma il 19.9.2016. Il Sost. Procuratore Generale (Luisa De Renzis).

Ciò premesso, la Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata requisitoria del PG che il Collegio condivide e fa propria.

PQM

 

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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