Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14059 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14059 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 1890-2008 proposto da:
EQUITALIA MARCHE UNO S.P.A. 01119160420, in persona
dell’Amministratore Unico

e legale rappresentante

Rag. GIOVANNI MANTINI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato
MORABITO MARIA CHIARA, che la rappresenta e difende
2013
817

unitamente all’avvocato BELELLI MASSIMO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

PERETTI GABRIELLA, ROCCHEGIANI ALESSANDRO, MONTESI

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

AUGUSTA, CARIFANO S.P.A. , CREDIT S.P.A. , CONDOMINIO
VIA METAURO , TERSICORE FINANCE S.R.L. , FINANZIARIA
S. PA.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1127/2007 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

ANCONA, depositata il 10/09/2007 R.G.N. 1053/2005;

R.g.n. 1890-08 (ud. 9.4.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. La Equitalia Marche Uno s.p.a. (già Ancona Tributi s.p.a. e tale per intervenuta
modifica sociale, nella qualità di agente per la riscossione dei tributi per la Provincia di
Ancona, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo
comma, della Costituzione, contro la s.r.l. Tersicore Finance, quale mandataria della
F.B.S. s.p.a. e contro Alessandro Rocchegiani, la Finanziaria s.p.a., ora Finiform s.r.1, la

s.p.a. Carifano, il Credito Italiano s.p.a., il Condominio di via Metauro, Augusta Montesi e
Gabriella Peretti, avverso la sentenza del 10 settembre 2007, con cui il Tribunale di
Ancona ha dichiarato inammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. a suo tempo
proposta dalla Ancona tributi s.p.a. avverso il progetto di ripartizione delle somme ricavate
dalla vendita nella procedura esecutiva a carico del Rocchegiani.
§2. Al ricorso nessuno degli intimati ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio ritiene superfluo riferire i motivi sui quali si fonda il ricorso, in quanto
sussiste una ragione di rito che ne impedisce l’esame e può essere indicata con motivazione
semplificata.
Tale ragione discende dalla circostanza che nel ricorso si è espressamente allegato
che la sentenza impugnata sarebbe stata <>.
5
Est. Cori. Rafae1e Frasca

R.g.n. 1890-08 (ud. 9.4.2013)

Il principio di diritto che viene allora in rilievo e che qui si ribadisce (e non
contraddice in alcun modo il noto e consolidato orientamento di cui a Cass. sez. un. n.
9005 del 2009, ma si pone nel suo solco) è il seguente: «qualora il ricorrente in
cassazione alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data
oppure genericamente che è stata notificata, ma non produca copia autentica della
sentenza stessa con la relata della sua notificazione, siccome gli impone il n. 2 del
secondo comma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso dev’essere considerato procedibile ove

risulti, dallo stesso ricorso, che la sua notificazione (dal punto di vista del notificante)
è avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In tal caso,
infatti, l’inosservanza delle forme previste dall’indicata norma appare tale che lo
scopo che doveva essere raggiunto attraverso di esse a pena di improcedibilità, cioè
quello di consentire alla Corte di accertare fin dal momento del rituale deposito del
ricorso la sua tempestività in relazione al termine breve, risulta comunque raggiunto
sempre in quel momento attraverso il collegamento fra la data di pubblicazione della
sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso stesso, risultante
dalla relata in calce ad esso>>.
Nella specie la procedibilità del ricorso non può, però, essere ritenuta sulla base di
tale principio, perché, per quanto si è detto, la notificazione del ricorso, giusta quanto
allegato nel ricorso, è avvenuta ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione. Al riguardo,
va anche notato che non operava la sospensione dei termini per il periodo feriale, che no
trova notoriamente applicazione alle opposizione in materia esecutiva.
§2. Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.
L’improcedibilità rende irrilevante la circostanza che nel tentativo di notificazione al
Rocchegiani sia emerso che il medesimo è deceduto, circostanza che avrebbe imposto di
evocare nel presente giudizio i suoi eredi.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
cassazione.
sì decis nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 9 aprile 2013.
Iresideve4h,

Est. Cons. Raffaele Frasca

11E
0ir.13%. — 1– •
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