Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14058 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 15972-2015 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE

ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO

giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente con procura –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO

SERVELLO che visti gli artt. 42 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione in camera di consiglio accolga il ricorso e dichiari la

competenza del Tribunale di Reggio Calabria in ordine al giudizio

indicato in premessa;

avverso il provvedimento n. 2544/2014 del TRIBUNALE di REGGIO

CALABRIA, depositato il 7/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

– Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 5/11/2013, R.P. agiva esecutivamente nei confronti dell’I.N.P.S., Ente debitore, e della Banca Carime S.p.A., terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro, giudice del lavoro, e dell’atto di precetto regolarmente notificato per un credito di Euro 2.336,92 e contestualmente citava il terzo ed i debitore a comparire innanzi al Tribunale, giudice dell’esecuzione, di Catanzaro. All’udienza del 3/12/2013, fissata per la dichiarazione dell’obbligo del terzo e l’assegnazione delle somme pignorate, compariva l’I.N.P.S. e contestava l’esistenza e l’oggetto dell’obbligazione del terzo verso il debitore esecutato in particolare eccependo l’intervenuto pagamento. Il creditore rilevava che il pagamento (per l’importo di Euro 105,84) era intervenuto tardivamente e dopo la notifica del pignoramento; depositava conteggi evidenziando che era ancora sussistente un credito di Euro 2.270,60. Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento notificato in data 23/4/2014, sospendeva la procedura esecutiva ed assegnava il termine perentorio di 60 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito. Tale giudizio veniva riassunto dal R. innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, giudice del lavoro; quest’ultimo, con ordinanza resa all’udienza del 7/5/2015, accoglieva l’eccezione formulata dall’I.N.P.S. e dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, sul rilievo che il titolo esecutivo è rappresentato da sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro.

Avverso tale provvedimento R.P. propone ricorso per regolamento di competenza.

L’I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

2 – Ritiene il Collegio di condividere in toto le conclusioni del Procuratore Generale.

Occorre premettere che, nel caso di specie, il diniego di competenza non è stato reso dal giudice dell’esecuzione ma dal giudice del lavoro (Tribunale di Reggio Calabria) adito in sede di opposizione all’esecuzione e, dunque, nella sua qualità di giudice della cognizione, con la conseguenza che il ricorso per regolamento di competenza è senz’altro ammissibile non essendo invocabili i precedenti di questa Corte (Cass. 23 ottobre 2015, n. 21665; Cass. 8 agosto 2014, n. 17845) intervenuti in fattispecie in cui veniva solo in discussione l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo.

Ciò precisato, va ricordato che, a norma dell’art. 618 c.p.c..

(nel testo attualmente vigente), l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l’opposizione nella fase a cognizione piena, sicchè in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l’espropriazione presso terzi intrapresa per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro (cfr.

Cass. 30 dicembre 2014, n. 27527; Cass. 29 maggio 2014, n. 12055).

E’ stato, altresì, affermato che: “In tema di opposizione all’esecuzione ed agli ani esecutivi, l’art. 618-bis c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell’esecuzione resta ferma solo nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell’esecuzione), cosicchè, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all’operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale” – cfr. Cass. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3230.

Nel caso di specie, correttamente la parte ricorrente (residente a (OMISSIS) e cioè nell’ambito della circondano del Tribunale di Reggio Calabria) aveva riassunto il giudizio di merito innanzi a tale Tribunale, giudice del lavoro, correttamente compiendo la scelta dell’individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1.

3 – In conclusione, il ricorso va accolto e va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, giudice del lavoro.

4 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria; condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore dell’avv. Antonino Pellicanò, antistatario.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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