Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14058 del 06/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.06/06/2017), n. 14058
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte
d’Appello di Salerno con decreto R.G. 759/14 emesso l’1/04/2016 e
depositato il 6/04/2016, nel procedimento pendente tra:
Z.A.;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
sulle conclusioni scritte dal PG in persona del dott. Luisa de Renzis
che conclude chiedendo di accogliere il ricorso, esserlo competente
per territorio la Corte Di Appello di Catanzaro, per le ragioni
indicate nella parte motiva del parere;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01 /2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.
Fatto
PREMESSO
che il Pubblico Ministero ha formulato la seguente requisitoria:
Letti gli atti;
RILEVA:
La corte di appello di Salerno ha richiesto d’ufficio il presente regolamento di competenza, indicando, quale ufficio competente L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2 la corte di appello di Catanzaro giacchè il procedimento aveva avuto inizio dinanzi al Tribunale di Palmi e, sebbene definito con sentenza della corte di appello di Catanzaro, si trattava di una decisione emessa in sede di rinvio per essere stata annullata la precedente sentenza della corte di appello di Reggio Calabria n. 542/07 del 3.7.2007, resa nell’ambito del procedimento presupposto 707 del 2002;
OSSERVA:
Il presente regolamento di competenza è stato correttamente incardinato dinanzi alla S.C. e corretta appare anche l’indicazione del distretto competente (Catanzaro) in relazione al procedimento in oggetto.
Tale assunto è in linea con la giurisprudenza di legittimità volta ad affermare che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini della individuazione del giudice competente, il criterio stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 3 legge cit., si applica tenendo conto del luogo in cui ha sede il giudice di merito – ordinario o speciale – davanti al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto; tale criterio è applicabile anche nel caso in cui un segmento dello stesso giudizio si sia concluso dinanzi alla corte di diverso distretto (cfr. Cass. Sezioni Unite 16.3.2010 n. 6306; cass. n. 2860 del 2014; cass. n. 2679 del 2014; nonchè, da ultimo, cass. ordinanza n. 24033 del 12.11.2014).
Nel caso di specie, il giudizio presupposto ha avuto inizio presso il tribunale di Palmi sicchè, in applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la competenza territoriale spetta alla corte di appello di Catanzaro quale ufficio competente a giudicare le cause originariamente incardinate nel distretto di Reggio Calabria ove per l’appunto iniziava il procedimento (segnatamente, si è trattato di originario giudizio previdenziale incardinato da Z.A. presso il Tribunale di Palmi; in secondo grado il giudizio si è svolto presso la corte di appello di Reggio Calabria, sezione lavoro; di seguito il giudizio è approdato in cassazione dove, in sede di annullamento con rinvio, è proseguito presso la corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro).
Non vi sono ragioni per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali richiamati, nè si può ignorare la circostanza che il giudizio presupposto abbia avuto inizio presso il tribunale di Palmi e che solo un segmento del giudizio si sia svolto e concluso presso la corte di appello di Catanzaro senza però determinare una incidenza effettiva nei criteri di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di equo indennizzo per irragionevole durata del giudizio.
Il ragionamento logico-giuridico effettuato dal giudice rimettente è immune da violazioni di legge, avendo correttamente richiamato le norme in materia; ne consegue che va dichiarata la competenza della corte di appello di Catanzaro.
Ciò premesso, la Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata requisitoria del PG che il Collegio condivide e fa propria.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, dichiara la competenza della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017