Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14057 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CALZATURIFICIO WS DI DELL’AQUILA FERDINANDO & C. SNC

in

persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato CARNIELLI

GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL PLATO

CARMINANTONIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata l’11/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 131/50/05, depositata l’11.7.05, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Fallimento della Calzaturificio W. S. di Dell’Aquila Ferdinando & C. s.n.c. nei confronti dell’avviso di rettifica, relativo all’IVA, per l’anno 1995.

2. La CTR riteneva, invero, che la possibilità dell’accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria, fosse subordinato all’espletamento di una formale ispezione, nella specie non effettuata, e che la dichiarazione del curatore di non essere in possesso della documentazione, richiestagli ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 4, non fosse equiparabile al rifiuto di esibirla, da cui consegue l’inutilizzabilità di detta documentazione e favore del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 richiamato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, u.c..

3. Per la cassazione della sentenza n. 131/50/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate nei confronti del Fallimento della Calzaturificio W. S. di Dell’Aquila Ferdinando & C. s.n.c., formulando due motivi, cui l’intimato ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonchè la violazione della L. n. 28 del 1999, art. 25.

1.1. L’Ufficio allega, invero, di avere proceduto a rettifica della dichiarazione IVA 1995, presentata dalla società Calzaturificio W.S. di Dell’Aquila Ferdinando & C. s.n.c, in quanto la contribuente non aveva esibito, nè trasmesso, nonostante esplicito invito, le fatture costituenti il titolo necessario per l’esercizio del diritto alla detrazione di imposta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

Ed inoltre, la medesima contribuente aveva, del pari, omesso – stando alle deduzioni dell’Ufficio – di esibire alcun titolo giustificativo relativo ad operazioni non imponibili ed intracomunitarie, ritenute, perciò, dall’amministrazione imponibili e soggette ad aliquota ordinaria.

Per cui, ad avviso della ricorrente, del tutto legittimamente l’Ufficio avrebbe proceduto alla rettifica della dichiarazione IVA per l’anno 1995, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dal momento che non avendo la società contribuente ottemperato all’invito – rivoltole ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 4 – di esibire, o trasmettere all’amministrazione documenti e fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, nonchè l’altra documentazione richiesta, ne sarebbe derivata – a norma dello stesso art. 51, u.c. (come modificato dalla L. n. 28 del 1999 art. 25), che richiama il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3 e 4 (del pari modificato dalla medesima L. n. 28 del 1999, art. 25) – l’impossibilità di prendere in considerazione, detta documentazione a favore della contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

1.2. La censura è infondata e va, pertanto, disattesa.

1.2.1. Osserva, invero, la Corte che l’Agenzia delle Entrate fonda il motivo di ricorso in esame sul disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, richiamato dall’art. 51, u.c. d.P.R. n. 633/72, ed a tenore del quale la documentazione richiesta al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 4 e non esibita o trasmessa all’amministrazione, non può essere presa in considerazione, a favore della contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Senonchè, va rilevato che sia il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, in materia di imposte sui redditi, sia quello di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, u.c., (in materia di IVA), nel testo attuale, sono stati introdotti dalla L. n. 28 del 1999, art. 25 e tale disposizione – come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. Cass. 16503/06, 16049/05) – non è applicabile ai fatti anteriori all’entrata in vigore della stessa L. n. 28 del 1999 (9.3.99).

Ebbene, va rilevato che il previgente testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, u.c., (poteri degli Uffici in materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti) – temporalmente applicabile alla fattispecie – come pure quello del successivo art. 33 (accessi, ispezioni e verifiche), non ricollegavano alla mancata produzione di documenti, richiesti dall’amministrazione al contribuente, conseguenza alcuna in merito all’utilizzabilità dei documenti medesimi in sede amministrativa e contenziosa (a favore del contribuente), se non l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 53 (poi abrogato dalla L. n. 471 del 1997).

Allo stesso modo, in materia di IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, u.c., – nel testo applicabile al caso concreto ratione temporis – non prevedeva detta inutilizzabilità, in caso di mancata ottemperanza all’invito alla produzione di documenti (ex art. 51, comma 2, n. 4), ma esclusivamente l’assoggettamento del contribuente alle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 52 (poi abrogato dalla L. n. 471 del 1997).

In definitiva, dunque, nel regime temporalmente applicabile alla fattispecie concreta, l’unica disposizione -applicabile solo in materia di IVA, e non anche in tema di accertamento delle imposte sui redditi (Cass. 16503/06) – contenente la previsione della preclusione all’utilizzazione, a favore del contribuente, dei documenti non prodotti era costituita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 (nel testo ancora in vigore), che fa riferimento all’ipotesi – diversa da quella ricorrente nel caso di specie – del rifiuto del contribuente di esibire documenti in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Ufficio finanziario.

1.2.2. Da quanto suesposto consegue, pertanto, che vertendosi, nel caso concreto, nell’ipotesi di inottemperanza all’invito – rivolto dall’amministrazione alla società contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 4, in materia di IVA – a produrre la documentazione a supporto delle detrazioni operate e dell’aliquota agevolata applicata, con riferimento all’anno 1995, deve ritenersi operante, nella specie, il previgente testo dello stesso art. 51, u.c., che non contiene riferimento alcuno alla preclusione all’utilizzazione di detta documentazione a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa.

Tale preclusione è stata, invero, introdotta – attraverso il combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, u.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 (richiamato dal primo) – soltanto dalla L. n. 28 del 1999, art. 25, non applicabile temporalmente alla fattispecie in esame, avente ad oggetto la rettifica alla dichiarazione IVA per l’anno 1995 e l’omessa produzione della documentazione contabile relativa a detta annualità, fatti precedenti, dunque, l’entrata in vigore di detta L. n. 28 del 1999.

Il primo motivo di ricorso, per tutte le ragioni esposte, deve, di conseguenza, essere accolto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. L’amministrazione, invero, nel motivo di censura in esame lamenta che la CTR non abbia preso “minimamente in considerazione la ragione di appello dedotta dall’amministrazione finanziaria, relativa all’insufficienza della documentazione prodotta dalla parte come prova per le detrazioni ed esenzione da imposta”.

Nell’atto di appello – a detta dell’amministrazione odierna ricorrente – era stata, difatti, denunciata la carenza della prova documentale offerta dalla contribuente, mancando agli atti “le fatture, le lettere di intento ed ogni altro elemento giustificativo delle operazioni effettuate”, e tuttavia “sul punto la Commissione Regionale taceva”.

2.2. La censura suesposta, a giudizio della Corte, è del tutto inammissibile e va, pertanto, disattesa.

2.2.1. L’Agenzia delle Entrate ha, invero, dedotto come vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), l’omesso esame, da parte della CTR, del suesposto motivi di gravame, concernente l’insufficienza della documentazione prodotta dalla contribuente. Il vizio in questione, tuttavia, com’è del tutto evidente, si concreta in un’omessa pronuncia, denunciabile in cassazione solo come motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 e art. 360 c.p.c., n. 4.

Ed invero, il vizio di omessa pronuncia implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e si traduce in una violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o come omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il vizio di motivazione presuppone, infatti, l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, sebbene se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto, ovvero senza adeguata giustificazione e deve essere, pertanto, denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr., tra le tante, Cass. 27387/05, 11844/06, 15882/07).

2.2.2. Ne discende che, avendo – nel caso di specie – l’amministrazione ricorrente censurato, nella sostanza, un’omissione di pronuncia da parte della CTR della Campania, il ricorso proposto sub specie di vizio di motivazione deve essere ritenuto inammissibile.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato.

4. Le spese sostenute dall’intimata nel presente giudizio seguono la soccombenza dell’Ufficio finanziario, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’intimata, che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Tributaria,Sezione il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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