Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14057 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 21/05/2021), n.14057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10910/2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma Viale Manzoni n.

81, presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), rappresentato ex lege

dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Con Decreto n. 1652/2019 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso presentato da S.G. diretto a vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ritenendo non credibile il racconto del richiedente per la scarsa conoscenza dei luoghi e per avere fornito indicazioni sul conflitto a Gao contrastanti con le COI disponibili.

Il medesimo tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lettera c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato.

Neppure erano state dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità e comunque l’inattendibilità del ricorrente era motivo sufficiente per negare la misura invocata.

Avverso tale pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati da memoria; l’intimato Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si critica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non credibile il racconto fornito in quanto frutto di supposizione e congetture gratuite.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si rileva che nel nord e nel centro del Mali sussiste un livello di violenza indiscriminato in un contesto di conflitti armati tale da ritenere che qualora il ricorrente ritornasse nel Paese d’origine.

Con il terzo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il Tribunale non avrebbe svolto una adeguata attività istruttoria circa la sussistenza di situazione di vulnerabilità del ricorrente in caso di ritorno nel Paese anche in ordine alle allegate situazioni di crisi umanitaria presenti in quel territorio.

Il primo motivo è inammissibile.

Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Ciò posto nella specie il Tribunale ha espresso le ragioni poste a sostegno della ritenuta non credibilità del racconto, esaminato nel suo complesso, cogliendone specifici elementi dalla sua scarsa conoscenza dei luoghi e dalla lacunosità nel fornire indicazioni sulla guerra a Gao. Tanto esclude che il giudice non si sia conformato alla procedimentalizzazione delle modalità di verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente fissate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e segnatamente del criterio di cui alla lett. c) di tale disposizione. In questa prospettiva va poi ricordato che le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Cass., Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Cass., Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224). Il che esclude la fondatezza degli ulteriori rilievi censori esposti dal ricorrente.

La censura pertanto si risolve nella sollecitazione ad effettuare una

nuova valutazione delle risultanze di fatto, come emerse nel corso del procedimento; così mostrando il ricorrente di anelare piuttosto ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal Tribunale non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Il Tribunale con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, ha escluso la veridicità del racconto ed ha accertato l’insussistenza di un pericolo di violenza generalizzata derivante da conflitto armato idonea a determinare un grave danno alla popolazione risiedente nel Mali sulla scorta di dettagliati e precisi richiami a fonti informative precisando che in quel Paese è in corso un processo di normalizzazione e che le aree maggiormente critiche sono localizzate nel Nord con un’estensione della violenza anche al centro e con esclusione delle regioni del Sud.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della protezione sussidiaria prevista dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario alcun approfondimento istruttorio officioso. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; condanna il ricorrente a rifondere al Ministero le spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 2.100,00 oltre s.p.a.d..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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