Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14057 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. I, 11/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29437-2007 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. (OMISSIS) – p.i. (OMISSIS)),

incorporante il Sanpaolo IMI s.p.a. che a sua volta aveva già

incorporato il Banco di Napoli S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso l’avvocato SANDULLI MICHELE, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l’avvocato GUERRA PIETRO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEDDA ALBERTO,

giusta procura speciale per Notaio Dott. MAURIZIO ZIVIERI di MODENA –

Rep. n. 43635 del 18.12.07;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2113/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. SANDULLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorsO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. LEDDA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 febbraio 2001 il sig. M.M. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Banco di Napoli s.p.a.

(successivamente incorporata nella San Paolo Irai s.p.a., poi a propria volta incorporata nella Intesa Sanpaolo s.p.a., ma che per comodità continuerà in prosieguo ad essere designatoa come Banco di Napoli). L’attore riferì di aver sottoscritto, nel dicembre del 1991, azioni emesse a seguito di un aumento di capitale del Banco di Napoli, offerte in borsa sulla scorta di un prospetto informativo recante una rappresentazione della situazione patrimoniale della società rivelatasi poi non veridica. Chiese perciò che l’istituto emittente fosse condannato al risarcimento dei danni.

Il Banco di Napoli sì costituì contestando la fondatezza della pretesa ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.

Il tribunale, disattesa tale eccezione, accolse la domanda e condannò la banca convenuta al risarcimento dei danni, che liquidò in Euro 6.197,48.

La decisione fu poi confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza resa pubblica il 21 giugno 2007.

Detta corte ritenne, infatti, che il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità aquiliana dovesse esser fatto decorrere non dal momento dell’acquisto dei titoli azionari da parte del sig. M., bensì da quando, anni dopo, egli aveva avuto consapevolezza sia del danno sofferto per la perdita di capitale sia delle cause che l’avevano provocato. La fondatezza della pretesa risarcitoria fu poi desunta soprattutto dal contenuto delle difese spiegate dallo stesso Banco di Napoli in un altro giudizio civile, intentato contro la società di revisione che aveva certificato i bilanci posti a base del prospetto d’offerta di cui si discute, nel quale la falsità dei dati di bilancio riportati in tale prospetto era stata sostenuta dalla difesa dell’istituto di credito.

Per la cassazione di tale sentenza la Intesa Sanpaolo ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi, al quale il sig. M. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La banca ricorrente in primo luogo lamenta vizi di motivazione del provvedimento impugnato.

La doglianza si riferisce alla decisione con cui la corte territoriale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata sin dal primo grado dalla difesa di parte convenuta ed, in particolare, all’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.

Sostiene la banca ricorrente che, all’affermazione secondo la quale per la decorrenza di detto termine occorre la consapevolezza nel danneggiato della causa illecita da cui il danno è scaturito, la corte napoletana non avrebbe fatto seguire la chiara identificazione del momento in cui il sig. M. ebbe siffatta consapevolezza ed avrebbe trascurato una serie di documenti acquisiti in causa dai quali si sarebbe potuto evincere come la crisi del Banco di Napoli fosse divenuta di pubblico dominio da oltre cinque anni prima della proposizione dell’azione giudiziaria in esame.

2. Anche il secondo motivo di ricorso investe il tema della prescrizione, essendo volto a denunciare la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c..

A parere della ricorrente, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito comincia a decorrere da quando il danno è divenuto oggettivamene conoscibile, indipendentemente dall’eventuale ignoranza in cui versi il danneggiato in ordine al meccanismo illecito della sua produzione.

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano entrambi sìa vizi di motivazione della sentenza impugnata sia la violazione degli artt. 2697, 2730, 2733 e 2735 c.c..

Si lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto provata la redazione colposa di un prospetto d’offerta non veritiero sulla sola base di quanto affermato dalla difesa del Banco di Napoli nell’atto introduttivo di un diverso giudizio, instaurato dal Banco medesimo nei confronti della società di revisione, benchè tali affermazioni non possano assurgere al valore di una confessione, trascurando che esse in realtà si riferivano a bilanci riguardanti periodi successivi a quelli considerati nel prospetto d’offerta e senza dar peso invece al fatto che i dati riportati nel prospetto non avrebbero potuto discostarsi da quelli risultanti da valutazioni compiute da soggetti terzi ed indipendenti in occasione del conferimento dell’azienda bancaria subito prima intervenuta in attuazione della cd. legge Amato.

4. Da ultimo, la ricorrente torna a denunciare vizi di motivazione della sentenza impugnata, questa volta afferenti al nesso di causalità tra la redazione del prospetto informativo asseritamente non veridico ed il danno subito dal sig. M. per la perdita di valore dei titoli azionari sottoscritti.

5. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

5.1. Premesso che la sentenza impugnata è stata emessa in data successiva al 2 marzo 2006, ma anteriore al 4 luglio 2009, onde al presente ricorso risulta applicabile la disposizione dettata dall’art. 366-bis c.p.c. (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ed abrogata dalla L. n. 69 del 2009), occorre anzitutto rilevare come nessuno dei profili di doglianza riferibili alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sia ammissibile. Difetta infatti, riguardo ad essi, quel momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che, nell’interpretare il citato art. 366-bis, la giurisprudenza di questa corte ha individuato come indispensabile per circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in maniera da non ingenerare incertezze sulla sua riconducibilità al modello legale e sul non superamento dei limiti che segnano il confine tra giudizio di legittimità e di merito (cfr. Sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603, ed altre pronunce conformi).

Appaiono perciò inammissibili il primo ed il quinto motivo di ricorso, nella loro interezza, così come i profili di censura contenuti nel terzo e quarto motivo che si riferiscono ad asseriti vizi di motivazione della sentenza impugnata.

5.2. Il secondo motivo del ricorso, debitamente corredato da un quesito di diritto, è invece ammissibile; ma non fondato.

Non sussiste, infatti, il denunciato errore di diritto in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione. A tal riguardo il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione di principi che trovano conferma nella più recente giurisprudenza di questa corte, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, quando vi sia un significativo divario temporale tra l’atto illecito ed il pregiudizio che ne consegue, inizia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato è obiettivamente in condizione, adoperando l’ordinaria diligenza, di rendersi conto che il danno da lui sofferto è stato prodotto da un altrui comportamento qualificabile in termini d’illiceità (si veda, in argomento, Sez. un. 11 gennaio 2008, n. 584).

La concreta verifica di quale sia tale momento è, ovviamente, rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato della cassazione, salvo che per eventuali vizi di motivazione, il cui esame, però, è in questo caso precluso dall’inammissibilità della relativa doglianza per le ragioni già dianzi indicate.

5.3. Non appaiono fondate neppure le censure in punto di diritto sollevate nel terzo e quarto motivo di ricorso.

I rilievi in ordine alla disciplina giuridica della confessione sono inconferenti, non avendo in alcun modo la corte d’appello inteso fare applicazione di tale disciplina, nè qualificato come confessione il contenuto degli atti difensivi versati dal Banco di Napoli in altro giudizio, dai quali la medesima corte d’appello ha tratto argomenti di convinzione utilizzati nella presente causa.

Per il resto, il principio per cui giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti medesime, liberamente valutando tali risultanze, implica anche la possibilità di trarre argomento dalle difese che una delle parti abbia svolto in quel diverso giudizio, ogni qual volta il tenore di tali difese ed i documenti in quella sede prodotti appaiano univoci nel confermare o smentire un determinato accadimento. Nè occorre aggiungere che l’obbligo del giudice di verificare la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi elementi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova (si vedano, tra le altre, Cass. 27 gennaio 2005, n. 1658; e Cass. 1 aprile 1995, n. 3822).

Il modo in cui, nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice napoletano ha fatto applicazione di tali principi si sottrae, ancora una volta, al sindacato di legittimità (fatta eccezione per il controllo sulla motivazione che però, come già detto, nel presente caso non è esercitabile in difetto di ammissibili censure sul punto).

Nessun errore di diritto, infine, è ravvisabile nell’avere la corte d’appello imputato alla società emittente la responsabilità derivante dalla non veridicità di dati contenuti nel prospetto d’offerta pubblica, benchè tali dati possano essere stati in larga misura influenzati da precedenti valutazioni compiute da soggetti terzi ed indipendenti (gli esperti nominati dal presidente del tribunale in occasione del conferimento dell’azienda bancaria subito prima intervenuta in attuazione della cd. legge Amato). Siffatte precedenti valutazioni nulla tolgono alla responsabilità di chi, in veste di amministratore della società offerente, ha sottoscritto i bilanci della società ed ha assunto la paternità del prospetto di offerta, per ciò stesso dovendone in prima persona verificare la veridicità e correttezza. Anche a prescindere dalla posizione personale degli amministratori – che non è qui direttamente in causa – non si vede come la responsabilità nei confronti dei sottoscrittori derivante dalla non veridicità di un prospetto d’offerta pubblica di azioni possa non far capo all’emittente, che quelle azioni offre e dal quale quel prospetto proviene.

6. Alla stregua di quanto sopra osservato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla controparte nel giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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