Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14057 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 11189-2019 proposto da:

A.G.F., B.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI, 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

ORLANDO, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI BEVERINI;

– ricorrenti –

contro

D.B.P., D.B.A., INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589,

DEMOLSTRADE SNC, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6320/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 6320/2019 la Corte di Cassazione definiva il procedimento promosso da D.B.P. e A., quali eredi di D.B.G. contro l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro), la Delmostrade s.n.c., A.G.F., B.R. e la Unipolsai Ass.ni spa.

A pagina 9 di tale sentenza la Corte commetteva un errore materiale nell’indicare nel dispositivo ‘rinvio alla Corte di Appello di Bolognà anzichè ‘rinvio alla Corte di Appello di Genovà.

2. Pertanto le signore A.G.F. e B.R. ricorrono in Cassazione affinchè, nell’osservanza dell’art. 380 bis c.p.c., venga disposta la correzione materiale della sentenza n. 6320/2019, sostituendo nella pagina 9 nel dispositivo ‘rinvio alla Corte di Appello di Genovà al posto di ‘rinvio alla Corte di Appello di Bolognà.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Le signore A.G.F. e B.R. hanno notificato il ricorso ex art. 391 bis, alla Unipolsai Ass.ni s.p.a. presso l’avvocato Gian Carlo Soave che era il difensore di Unipolsai nei gradi di merito. Nel giudizio promosso in cassazione da B.A. e P. la UnipolSai, come si evince anche dalla sentenza 6320/2019 di cui si chiede la correzione di errore materiale, è rimasta contumace. Pertanto le odierne ricorrenti devono notificare il ricorso ex art. 391, direttamente alla Unipolsai Ass.ni s.p.a..

Pertanto il Collegio dispone la notifica dell’atto di richiesta di correzione materiale direttamente alla Unipolsai Ass.ni s.p.a..

P.Q.M.

La Corte dispone la notifica del ricorso per correzione materiale

direttamente alla Unipolsai Ass.ni s.p.a.. e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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