Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14057 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.06/06/2017),  n. 14057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 7331-2016 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DODARO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

D.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENEDETTO

CROCE 66-68, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO FALZONE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. Alberto

Celeste, che conclude indicando il tribunale di Firenze quale organo

competente a giudicare la causa in oggetto, con le conseguenze di

legge.

avverso la sentenza n. 2743/9016, emessa 1’8/03/2016, del TRIBUNALE

di NAPOLI, depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Vista la seguente requisitoria del PG.

Fatto

PREMESSO

che, con ricorso per regolamento necessario di competenza, ex artt. 42 e 47 c.p.c., notificato il 16/3/2016, E.G. ha impugnato la sentenza (rectius, ordinanza) del Tribunale di Napoli del 19/2/2016, con cui si dichiarava l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Firenze;

che, in particolare, il suddetto provvedimento era stato emesso nel giudizio promosso dall’ E., nei confronti di D.M.C., al fine di condannare quest’ultimo alla restituzione della caparra confirmatoria, versata in occasione della stipula, in data 22/11/2010, di una proposta irrevocabile di acquisto della farmacia di proprietà del convenuto, sul presupposto del mancato avveramento di una condizione (erogazione del mutuo in favore del promissario acquirente);

che il D.M., al quale è stata ritualmente notificata l’istanza di regolamento di competenza, si è costituito, depositando la scrittura difensiva del 29/3/2016, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c..

Diritto

OSSERVA

L’istanza di regolamento di competenza appare infondata.

Il ricorrente non nega l’esistenza della clausola di cui all’art. 13, secondo la quale, “per le controversie che dovessero insorgere tra il proponente e il venditore, in relazione alla presente scrittura, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze”, ma sostiene soltanto che la proposta dell’ E. non sarebbe stata accettata dal D.M..

In particolare, lo stesso ricorrente rileva che, nel documento sottoscritto da quest’ultimo, denominato “accettazione del venditore”, sarebbero presenti due nuove condizioni (competenza di un arbitro e preventivo tentativo di conciliazione), sicchè l’accettazione non era conforme alla proposta e, quindi, non poteva ritenersi perfezionato alcun contratto, e le clausole ivi contenute, compresa quella di cui al citato art. 13, non avevano mai acquisito efficacia.

Tuttavia, atteso che la “nuova proposta” del venditore non era idonea all’individuazione di un foro “esclusivo”, doveva ritenersi valida l’unica clausola che permetteva di individuare in via esclusiva il foro competente; d’altronde, la pacifica mancata accettazione, da parte dell’acquirente, della clausola arbitrale non aveva comportato la caducazione del foro di Firenze proposto in via esclusiva dallo stesso attore.

Ne consegue che, disattendendo il ricorso di cui sopra, va confermata la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, come ritenuto nella sentenza impugnata.

Ciò premesso, la Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata requisitoria del PG che il Collegio condivide e fa propria;

dato atto della memoria del ricorrente che non supera le conclusioni del PG.

PQM

 

Rigetta il ricorso, rimette la causa al Tribunale di Firenze, anche per le spese, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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