Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14056 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VIMA DI NUZZO VINCENZO & C. SNC in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204,

presso lo studio dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RIZZOLI GIANLUIGI, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 14/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 5/18/06, depositata il 14.2.06, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate -Ufficio di (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Vima di Nuzzo V. & C. s.n.c. nei confronti dell’avviso di accertamento, con il quale era stato elevato il reddito dichiarato da detta società ai fini IRPEF, IRPEG ed IVA, per l’anno 1996.

2. La CTR riteneva, invero, – nell’assenza in giudizio della società contribuente – pienamente legittima la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 effettuata dall’Ufficio alla stregua dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, emesso in forza del disposto della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181.

3. Per la cassazione della sentenza n. 5/18/06 ha proposto ricorso, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la Vima di Nuzzo V. & C. s.n.c. formulando un unico motivo, cui l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, la Vima di Nuzzo V. & C. s.n.c. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33.

1.1. La ricorrente si duole, invero, dell’omessa comunicazione, da parte del giudice di appello, dell’ordinanza in data 11.10.05, con la quale la CTR convocava l’Ufficio per l’udienza del 17.1.06, per chiarimenti in ordine alla vicenda processuale.

Siffatta omissione integrerebbe, ad avviso della Vima s.n.c., una palese violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, oltre che una manifesta lesione del diritto al contraddittorio a danno di essa istante, avendo la ricorrente ricevuto comunicazione – con raccomandata del 15.11.05 – unicamente del fatto che l’appello sarebbe stato trattato in camera di consiglio, nello stesso giorno 17.1.06.

1.2. La censura è del tutto infondata e va, pertanto, disattesa.

1.2.1. Osserva, invero, la Corte che la Commissione tributaria ha il solo obbligo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31, di comunicare (almeno trenta giorni liberi prima) la data di trattazione della causa, la quale avverrà in camera di consiglio o in pubblica udienza, a seconda che una delle parti presenti, o meno, l’istanza ai sensi dell’art. 33, comma 1 del citato decreto. E tuttavia, anche in tale ultima evenienza nessuna ulteriore comunicazione sarà comunque dovuta, in quanto – fatta salva l’ipotesi di un differimento – l’udienza si terrà pur sempre nella data stabilita, portata a conoscenza delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 (cfr. Cass. 3936/02).

1.2.2. Nel caso concreto, la società ricorrente dichiara di avere ricevuto regolarmente comunicazione della data di trattazione dell’appello, fissata per il giorno 17.1.06, laddove non avrebbe ricevuto comunicazione alcuna soltanto dell’ordinanza con la quale la CTR stabiliva di convocare, per la medesima data del 17.1.06, l’Ufficio finanziario, perchè rendesse chiarimenti sui fatti di causa.

Ebbene, è del tutto evidente che – avendo la parte ricevuto l’unica comunicazione che la legge prevede, a garanzia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, ovverosia quella della data di trattazione del ricorso – nessuna violazione del disposto del D.Lgs., artt. 31 e 33, può ritenersi sussistente nel caso concreto, come pure non è ravvisabile, nella fattispecie in esame, violazione alcuna dei diritti suindicati. E’ fin troppo evidente, infatti, che l’effettiva ed esatta conoscenza della data dell’udienza di trattazione dell’appello ha consentito alla Vima s.n.c. di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, ed altresì di interloquire sui chiarimenti resi dell’Ufficio, convocato dalla CTR per la stessa data.

Sicchè la mancata comparizione della contribuente in udienza, di cui da atto l’impugnata sentenza, deve ritenersi ascrivibile ad una scelta volontaria, imputabile esclusivamente alla medesima.

2. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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