Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14056 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angeli – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6357-2014 proposto da:

A.V. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. WALTER TAMMETTA, unitamente

al quale è elett.te dom.to in Roma, alla VIA V.U. TABY, n. 19,

presso il sig. PIETRO PERNARELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/39/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/2/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

Che:

A.V. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Latina, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relative all’anno di imposta 2004, fondate sullo scostamento dagli studi di settore tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli stimati;

che la C.T.P. di Latina, con sentenza 420/3/10 (sebbene indicata, nel corpo della motivazione della decisione di secondo grado, con il diverso n. 136/07/10), accolse il parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito ascrivibile all’ A. del 30% e compensando tra le parti le spese di lite;

che avverso tale decisione l’ A. propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina la quale, con sentenza n. 455/39/13, depositata il 30.9.2013, rigettò il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – come l’Ufficio avesse dato atto, nella motivazione dell’avviso di accertamento, dello svolgimento del previo contraddittorio con il contribuente, tanto da conseguirne un riconoscimento parziale delle ragioni del contribuente;

che avverso tale decisione l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

che parte ricorrente ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo parte ricorrente deduce (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità della sentenza di secondo grado per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., non essendosi la C.T.R. pronunziata sul motivo di gravame concernente la mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento relativamente (a) al contraddittorio svoltosi con esso contribuente e (b) ai rilievi in tale sede dallo stesso formulati, idonei a giustificare lo scostamento dallo studio di settore;

che, indipendentemente dal mancato riferimento del motivo in esame alla violazione dell’art. 112 c.p.c., osserva il Collegio come la C.T.R., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, abbia espressamente affrontato la questione concernente la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato rispetto agli esiti del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (cfr. p. 3, terzultimo cpv.), tanto da dare atto che tale “partecipazione al contraddittorio e l’offerta in visione della documentazione utilizzata dall’Ufficio ai fini dell’accertamento, ha prodotto, in quella sede, gli effetti di un riconoscimento parziale delle ragioni del contribuente” (cfr. p. 3, penultimo cpv.);

che con il secondo motivo la difesa dell’ A. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, nonchè dell’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla mancata considerazione, ad opera dell’Ufficio, dei rilievi svolti da esso contribuente per giustificare lo scostamento dallo studio di settore;

che il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; che, infatti, non solo esso cumula, in un unico mezzo di gravame, senza chiaramente distinguerli tra loro, il vizio di violazione di legge e quello motivazionale (Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01) ma, nel merito, la doglianza appare destituita di fondamento, considerato che, come anticipato supra, la C.T.R. ha dato atto dell’avvenuta valutazione e parziale recepimento, ad opera dell’Ufficio, delle giustificazioni addotte dal contribuente a sostegno dello scostamento dallo studio di settore;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna A.V. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di A.V., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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