Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14056 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.06/06/2017),  n. 14056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 6763-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

e contro

L.M.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. Sergio del Core

che conclude con l’accoglimento del ricorso, la cassazione

dell’ordinanza impugnata e la rimessione degli atti al giudice di

pace di Viterbo per la prosecuzione del giudizio.

avverso l’ordinanza n. 39/2016, emessa il 27/02/2016, del GIUDICE DI

PACE di VITERBO, depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il PG ha formulato la seguente requisitoria:

L’Avv. B.M. ha chiesto al giudice di pace di Viterbo di condannare al pagamento di compensi professionali L.M. che, in riconvenzione, ha domandato la condanna dell’attore per danni causati dal negligente svolgimento del mandato difensivo affidatogli.

Nel corso del giudizio, il L. ha presentato denunzia contro il B. per il reato di cui all’art. 380 c.p.

Con ordinanza 4 marzo 2016, il giudice adito ha sospeso il giudizio.

Il B. impugna il provvedimento ai sensi dell’art. 42 c.p.c.

Non replica l’intimato.

Osserva:

Il proposto regolamento è manifestamente fondato.

Anzitutto, il provvedimento gravato non spende una parola per esplicitare le ragioni della disposta sospensione del giudizio, limitandosi al riguardo a dare atto della allegata (dal convenuto) presentazione della denunzia penale contro l’attore.

D’altra parte, come correttamente evidenziato dal ricorrente, costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., è subordinata, a norma dell’art. 211 disp. att. c.p.p., alla precipua condizione che l’azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, poichè solo dalla contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, può sorgere il nesso di pregiudizialità sostanziale suscettibile di provocare interferenze sul corso del processo civile, con la conseguenza che la sospensione in discorso non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non danno vita ancora a un vero e proprio processo penale (cfr., e plurimis, Cass. nn. 313/2015, 16700/2014, 10974/2012, 15641/2009).

Conclude:

In accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata e rimessi gli atti al giudice di pace di Viterbo per la prosecuzione del giudizio.

Ciò premesso, la Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata requisitoria del PG che il Collegio condivide e fa propria.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Viterbo, per la prosecuzione del giudizio ed anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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