Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14055 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. I, 11/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26631/2008 proposto da:

COMUNE DI AVELLINO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74 –

INT. 2, presso l’avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentato e difeso

dagli avvocati SANTUCCI DE MAGISTRIS Giovanni, BRIGLIADORO GABRIELLA,

BASCETTA AMERIGO, MANGANIZLLO BERARDINA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. (c.f. (OMISSIS)), T.G. (c.f.

(OMISSIS)), G.G. (c.f. (OMISSIS)),

G.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso l’avvocato SANDULLI Emilio

Paolo, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

G.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1885/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati A. BASCETTA e G. SANTUCCI DE

MAGISTRIS che hanno chiesto breve rinvio a nuovo ruolo, in subordine

accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato E. P. SANDULLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.11.1987, T.M. citò il Comune di Avellino davanti al Tribunale di quella città, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di un fondo di sua proprietà sito in località (OMISSIS), assoggettato a procedura espropriativa per la realizzazione di un centro commerciale tra (OMISSIS).

Si costituì in giudizio l’amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Nelle more, deceduta l’attrice, e si costituivano gli eredi, signori F., M.A., G., P. e G.A.R..

La sentenza di primo grado ravvisò un’ipotesi di occupazione appropriativa, essendo stati portati a compimento i lavori entro il termine dell’occupazione legittima che era scaduto, in forza di proroghe di legge, il 21 novembre 1987. Di conseguenza condannò il Comune al pagamento dalla somma di L. 2.711.188.877, pari al valore di mercato del bene, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Proposero appello l’amministrazione in via principale, e i G. in via incidentale. Con sentenza depositata il 4 luglio 2003, la Corte d’appello di Napoli, confermando trattarsi di fattispecie appropriativa, ridusse la somma liquidata in primo grado a Euro 802.474,04, in applicazione del criterio di liquidazione regolata del danno, di cui alla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 7 bis, al netto di quanto già riscosso.

Decidendo sui ricorsi proposti sia dai privati e sia dal comune, questa corte suprema, con sentenza 24 dicembre 2004 n. 23978, respinse il ricorso incidentale dell’ente, che aveva prospettato l’esistenza di un giudicato sulla natura appropriativa dell’occupazione, e il primo motivo del ricorso principale dei privati, che metteva in discussione la previsione, nella deliberazione di approvazione del progetto, del termine di dieci mesi dall’inizio dell’opera per la sua esecuzione. La corte accolse invece il secondo motivo del ricorso principale, ravvisando il difetto di motivazione sul punto, decisivo, dell’individuazione del momento di inizio dei lavori, fissato dal giudice di merito alla scadenza del termine massimo di tre anni stabilito dalla L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1 comma 3, vale a dire il 4 maggio 1984, invece che dalla consegna dei lavori. Il punto era decisivo, perchè la decorrenza del termine di dieci mesi per l’esecuzione dei lavori da data anteriore al 4 maggio 1984 avrebbe potuto anticipare la deliberazione di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, grazie alla quale, secondo il giudice di merito, la dichiarazione medesima avrebbe coperto l’intera occupazione e l’intera durata dei lavori.

Riassunta la causa davanti alla corte d’appello di Napoli, questa, con sentenza 19 maggio 2008, ha accertato che l’occupazione legittima era durata dal 21 novembre 1981 al 13 novembre 1982, quando, scaduto il termine di dieci mesi per esecuzione dell’opera, l’opera stessa non era stata compiuta, nè il fondo era stato irreversibilmente trasformato, e ha liquidato la relativa indennità; ha accertato l’illegittimità della successiva occupazione, nel corso della quale l’opera era stata eseguita, dopo che la dichiarazione di pubblica utilità era venuta meno, fino alla data della citazione introduttiva del giudizio (26 novembre 1987), che aveva determinato, con la richiesta del danno da perdita del fondo, la rinuncia degli attori alla proprietà, liquidando il relativo danno; ha liquidato il danno cagionato dalla perdita della proprietà in base al valore di mercato di L. 210.000 (Euro 108,46) per mq (Euro 1.701.999,20), da rivalutare alla data della decisione e con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.

Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 10 settembre 2008, ricorre il Comune di Avallino con atto notificato il 13 novembre 2008, affidato a cinque motivi d’impugnazione.

Gli intimati resistono con controricorso notificato, il 18 dicembre 2008, e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il comune ricorrente censura per violazione dell’art. 2909 c.c., la condanna, pronunciata dal giudice di rinvio, al pagamento degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, sebbene sia il tribunale, e sia la medesima corte d’appello, nel giudizio di gravame, avessero condannato il comune al pagamento degli interessi legali sulle somme non rivalutate, e tale capo non fosse stato impugnato. Il quesito verte sul punto se in assenza d’impugnativa delle parti sulla decisione di primo grado che attribuisca alla parte vittoriosa gli interessi legali sulla sola somma base e non sulla somma rivalutata, il giudice di secondo grado possa riformare la sentenza di primo grado e attribuire alla parte vittoriosa gli interessi legali sulla somma da rivalutare annualmente.

Analogamente, con il quinto motivo si deduce che il tribunale di Avellino aveva liquidato il risarcimento del danno sulla base di un valore unitario di L. 169.039 al mq alla data del 1987, e che, sul punto, gli attori avevano dichiarato espressamente, nella comparsa di costituzione con appello incidentale del 30 ottobre 2001, di astenersi dal proporre impugnazione incidentale. Il giudice del rinvio, determinando un valore unitario riferito al 1987 in L. 210.000 (Euro 108,46) al mq, aveva sostenuto, per giustificare l’ultra petizione, che i G. avevano riconosciuto l’esattezza del valore di mercato riconosciuto dal tribunale sempre che tale valore fosse riferito agli anni 1982-1983, e non al 1987. Si pone il quesito se, in presenza d’impugnazione proposta dal soccombente per ottenere una condanna inferiore rispetto al decisum di primo grado, il giudice di secondo grado possa aumentare la somma dovuta alla parte vittoriosa, pur in assenza d’impugnazione incidentale.

I due motivi sono infondati. La determinazione del danno risarcibile dipendente dalla perdita della proprietà del fondo, e dei relativi accessori, è l’oggetto di un giudizio che suppone l’accertamento, oltre che della natura dell’illecito, anche e soprattutto della data di riferimento della traduzione del danno in termini monetari, sicchè, sin quando tali accertamenti siano sub iudice – come è avvenuto nel presente giudizio, nel quale la sentenza che aveva dichiarato la natura appropriativa dell’occupazione e ne aveva individuato il momento è stata cassata – sulla determinazione del danno risarcibile non può aversi formazione del giudicato autonomo, che nel giudizio di rinvio sopravviva alla controversia sull’identificazione del fatto illecito.

Con il secondo motivo sì censura l’affermazione del carattere usurpativo della vicenda ablatoria, conseguente al collegamento della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità alla scadenza del termine per il compimento dei lavori, individuato nel 13 novembre 1982. Si deduce che nella fattispecie il termine per il compimento delle operazioni espropriative era fissato, nella deliberazione del Consiglio comunale di Avellino del 4 maggio 1981, in tre anni, e quindi scadeva il 4 maggio 1984; che tale termine, come si riconosce nell’impugnata sentenza, era ancora pendente alla data di scadenza del termine per il compimento dei lavori; che per l’art. 13 della legge fondamentale del 1865 la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe divenuta inefficace alla scadenza dei termini indicati nella dichiarazione di pubblica utilità, e non del solo termine per l’esecuzione dei lavori (la cui rilevanza dipende ordinariamente dal fatto che nella legge fondamentale l’esecuzione dei lavori segue e non precede l’espropriazione). Si pone il quesito se l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità a norma della L. n. 2359 del 1865, art. 13, consegua all’inutile decorso del termine di completamento dei lavori, anche qualora il termine per il compimento delle operazioni di espropriazione sia ancora pendente.

La censura è infondata. Si deve premettere che nella precedente sentenza di questa corte, n. 23978 del 2004, non è considerata l’ipotesi che il termine per il compimento delle operazioni di espropriazione potesse essere posteriore a quello fissato per il completamento dei lavori. Movendosi implicitamente dalla premessa che esso fosse anteriore si osserva invece, nell’esaminare il secondo motivo del ricorso proposto dai proprietari, che sussiste un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della data di completamento dei lavori. Nella sentenza in quella sede impugnata per cassazione, infatti, dopo l’affermazione che il termine iniziale dei lavori va determinato al momento della consegna degli stessi all’assuntore, nella sostanza si disapplicava quel termine (che non era tradotto dal giudice in termini temporali concreti) e lo si sostituiva con il momento ultimo di tollerabilità, stabilito dalla legge (L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 3), ai fini della correttezza della procedura (4.5.1984); sicchè restava il dubbio che la consegna fosse avvenuta prima. Il vizio di motivazione, proseguiva la sentenza di cassazione, incideva “su un punto decisivo della controversia, giacchè se nella realtà storica i lavori fossero iniziati prima del 4.5.1984, il decorso della durata di dieci mesi potrebbe avere anticipato la delibera di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, grazie alla quale secondo il giudice di merito si sarebbe pervenuti a coprire sotto la dichiarazione di pubblica utilità l’intera occupazione e l’intera durata dei lavori”. E la sentenza concludeva che in quel caso “ne conseguirebbe che non potendo la proroga sopraggiungere postuma all’iniziale durata, essa sarebbe inutilitar data (Cass. 8.5.2003, n. 6979), con l’inevitabile connotazione usurpativa dell’occupazione, a decorrere dalla scadenza dei dieci mesi dal reale inizio”. Come risulta dal passo riportato, non vi è dubbio che la cassazione della prima sentenza della corte d’appello fu determinata dal carattere decisivo attribuito all’accertamento della data di completamento dei lavori, nel senso che qualora tale data fosse anteriore alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità disposta con ordinanza sindacale del 22 ottobre 1984, l’occupazione ulteriore sarebbe stata da qualificare come usurpativa, laddove nel caso opposto l’occupazione – conformemente a quanto già deciso nella sentenza di appello 4 luglio 2003 – sarebbe stata da qualificare come appropriativa.

Ora, il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che sarebbero state deducibili dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (giurisprudenza consolidata, cfr. da ultimo Cass. 12 gennaio 2010 n. 327). Ne deriva che la questione della posteriorità della data stabilita per il completamento delle operazioni espropriative, rispetto alla data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, non poteva essere esaminata nel giudizio di rinvio.

Con il terzo motivo si denuncia l’esistenza di vizi di motivazione e la violazione di norme di diritto (art. 934 c.c., e segg., e principi generali in tema d’irreversibile trasformazione e di occupazione acquisitiva), Si deduce che l’inizio delle operazioni di fondazione, estremamente imponenti per il tipo di costruzione dell’opera realizzata (centro commerciale) comportava una radicale trasformazione del fondo che, secondo la giurisprudenza, determina il passaggio della proprietà in capo all’espropriante, e dunque alla data fissata per il compimento dei lavori, il 13 novembre 1982, in costanza di dichiarazione di pubblica utilità, si era già determinata e aveva comportato il trasferimento della proprietà, con conseguente esclusione della natura usurpativa dell’espropriazione.

Si pone il quesito se, ai fini dell’occupazione acquisitiva, l’irreversibile trasformazione del fondo possa configurarsi anche prima dell’ultimazione dei lavori, quando il suolo abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale.

Il principio di diritto applicabile alla fattispecie è che il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva si può realizzare anche prima dell’ultimazione dei lavori, allorquando il suolo abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, nel nuovo bene costituito dall’opera stessa (Cass. 27 maggio 1999 n. 5166). In quale momento siffatta radicale trasformazione si verifichi, con gli esiti appena indicati, non può essere affermato in forma di principio di diritto, applicabile in tutte le fattispecie, come si chiede con il mezzo in esame, perchè dipende essenzialmente dalla natura dei lavori da eseguire e dell’interesse pubblico che attraverso di essi si persegue.

L’accertamento in questione, in particolare, non può essere messo in rigida relazione con le fondazioni dell’edificio da edificare, nè nel senso che esse implicherebbero necessariamente l’irreversibilità della trasformazione, nè nel senso che esse sarebbero sotto tale profilo sempre insufficienti, ma è oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, e non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti del vaglio di sufficienza e logicità.

Nel caso in esame, il motivo non contiene precise censure alla motivazione della sentenza impugnata, ma sollecita un accertamento diretto sul punto da parte della corte, ed è pertanto inammissibile.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c., art. 934 c.c., e segg., e art. 832 c.c., e dei principi generali in tema d’irreversibile trasformazione e di occupazione acquisitiva. Si pone il quesito se, passata la proprietà in capo all’espropriante a causa dell’accessione invertita, spetti all’espropriato ancora, e fino alla data notifica della citazione con la quale sia richiesto il pagamento del controvalore del bene, il risarcimento del danno per la perdita della possibilità di utilizzazione del fondo.

L’esame del mezzo, che muove dalla premessa della natura appropriativa dell’occupazione, è assorbito dal rigetto dei motivi di ricorso con i quali si censura l’affermazione della natura usurpativa dell’occupazione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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