Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14055 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/06/2017),  n. 14055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1242-2016 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

41 A, presso L’AGENZIA ESSE DI MARISA SESSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSIMO LOVELLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO

VII 154, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO BRUNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI GIORGIO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 461/2014, emessa il 15/10/2014 della CORTE

D’APPELLO LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. In prossimità dell’udienza P.V., ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

P.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 461 del 2014 con la quale la Corte di Appello di Lecce riformava la sentenza del 9 marzo 2010 con la quale il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da D.S. e confermava il decreto ingiuntivo n. 687/05 per la somma di Euro 8.920,00 oltre accessori.

Secondo la Corte distrettuale il decreto ingiuntivo andava revocato perchè il debito a carico del D. e di cui alla scrittura privata di cui si dice non era ancora sorto perchè il pagamento era chiaramente subordinato al completamento entro 15 giorni dei lavori tutti (…). Il D. aveva convenientemente provato che nel formare la scrittura del 29 marzo 2005 aveva agito in nome e per conto della subappaltatrice DE.MA. srl di cui era amministratore unico, e, non era configurabile l’espromissione ravvisata dal Tribunale di Taranto mancando nel caso la sussistenza di una precedente obbligazione altrui, che vi era un contratto di subappalto tra la DE.MA srl ed il P. e che il D. aveva agito quale amministratore della società e non in proprio.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.V. per un motivo illustrato con memoria. D.S. ha resistito con controricorso.

1.= Con l’unico motivo di ricorso P. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1388 c.c. art. 113 c.p.c., comma 1, e dei criteri legali d’ermeneutica contrattuale ai sensi dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nonchè erronea ed omessa valutazione delle risultanze probatorie e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe correttamente compreso il senso letterale della scrittura privata dalla quale risulterebbe che il D. aveva agito in proprio, in qualità di persona fisica In particolare, il ricorrente eccepisce Piuttosto la Corte distrettuale avrebbe dovuto rilevare che tutti gli impianti compreso il montaggio di sedici condizionatori erano stati terminati nei termini pattuiti poichè negli stessi termini era stata consegnata anche la dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte, e conseguentemente avrebbe dovuto rilevare la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito vantato dal P. neo confronti di d. e avrebbe dovuto confermare il decreto ingiuntivo.

1.1. = Il motivo è infondato essenzialmente perchè nonostante la denuncia di violazioni di legge, si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se come nel caso in esame la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici. La Corte distrettuale ha ampiamente chiarito le ragioni giuridiche nonchè le ragioni di fatto che hanno comportato: a) l’individuazione di un sub appalto tra DE.MA e P. (tale conclusione è rafforzata dai numerosi buoni di prelevamento materiali, intestati tutti alla DE.MA e sottoscritti da P. in un arco di tempo che va dall’agosto 2004 al marzo 2005): b) non era configurabile nel caso in esame l’espromissione ravvisata dal Tribunale per la ragione assorbente che il debito di cui si dire non era ancora sorto (nella scrittura privata azionata in monitorio il debito non era ancora sorto giacchè il pagamento era subordinato chiaramente al completamento entro q5 giorni gg dei lavori tutti compresso il montaggio di condizionatori in via (OMISSIS)).

Il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.

Considerato che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio dà atto che non ricorrono i presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie pari al 15% del compenso e accessori come per legge.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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