Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14054 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. I, 11/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32072-2007 proposto da:

FALLIMENTO ARREDAMENTI DI PONTRELLI & C. S.N.C, (c.f. (OMISSIS)),

in persona del Curatore Dott. SERGIO LO PRATO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 74, presso l’avvocato PERSICO MARIA

TERESA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 2367-2008 proposto da:

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)),

incorporante della Banca Nazionale dell’Agricoltura, fusa per

incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena spa, e per essa

quale mandataria PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A., in persona del

Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 38, presso l’avvocato TRAISCI FRANCESCO PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio PIETRO

MAZZA di ROMA – Rep. n. 111233 del 15/4/2010;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro FALLIMENTO ARREDAMENTI DI PONTRELLI & C. S.N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3657/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2007;

preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi; udita la

relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2010

dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARIA TERESA PERSICO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

FRANCESCO PAOLO TRAISCI, con procura che deposita all’udienza odierna

in sostituzione del precedente difensore, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale; rigetto dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

per l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 novembre 1998 il fallimento Arredamenti PONTRELLI & C. s.n.c., dichiarato con sentenza del 17 aprile 1197, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. – più tardi incorporata nella Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. – per ottenere la revoca, L. Fall., ex art. 67, comma 2, delle rimesse effettuate su due conti correnti intestati alla società, per le somme, rispettivamente, di Lit. 1.012.521.127 e di Lit. 93.850.000, con la consapevolezza, da parte della banca, dello stato di insolvenza dell’impresa.

Costituitasi ritualmente, la Banca Nazionale dell’Agricoltura negava il carattere solutorio delle rimesse, data l’esistenza di un’apertura di credito per lire 150 milioni e di più castelletti di sconto, ed eccepiva la propria inconsapevolezza dell’altrui stato di insolvenza.

Nel corso dell’istruttoria erano esperite prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio.

La causa, interrotta per la fusione della Banca Nazionale dell’Agricoltura con la Banca Antoniana Popolare Veneta, veniva poi riassunta ritualmente e decisa con sentenza emessa 7 ottobre 2002, con la quale il Tribunale di Roma accoglieva la domanda limitatamente alla somma di Lit. 24.236.325, corrispondente alle rimesse successive alla data del 10 ottobre 1996, cui faceva risalire la scientia decoctionis da parte della creditrice.

Compensava per tre quarti le spese di giudizio e poneva la residua frazione a carico della convenuta.

Il successivo gravame della curatela del fallimento Arredamenti di Pontrelli & C. s.n.c. veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 17 settembre 2007.

La corte territoriale motivava – che era inammissibile, ex art. 345 c.p.c., comma 3, la produzione di nuova documentazione contabile, consistente in estratti del conto corrente bancario, a decorrere dal mese di gennaio 1995, e in un prospetto riepilogativo dei saldi extra-fido, di cui non erano dimostrate l’impossibile produzione tempestiva in primo grado, nè l’indispensabilità ai fini della decisione, tenuto conto dei documenti già prodotti in primo grado;

– che l’accertamento della scientia decoctionis solo a partire dal 25 settembre 1996, a seguito del protesto di un assegno tratto su altra banca, appariva corretto, giacchè il precedente andamento, pur ritenuto anomalo, dei rapporti di conto corrente ed il protesto di cambiali girate per lo sconto dimostravano la difficoltà dell’impresa di ottenere pagamenti dai propri clienti, piuttosto che la sua stessa insolvenza;

– che non era accoglibile la richiesta di esibizione nei confronti della Banca d’Italia e della Banca Antoniana Popolare Veneta in ordine alle segnalazioni destinate alla Centrale rischi riguardanti l’Arredamenti Pontrelli & C. s.n.c., dato il suo carattere esplorativo in ordine a documenti non individuati.

Avverso la sentenza notificata il 5 ottobre 2007 il fallimento Arredamenti Pontrelli & C. s.n.c. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi e notificato il 3 dicembre 2007.

Deduceva:

1) la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e dell’art. 2729 cod. civ. e art. 116 c.p.c., perchè la corte territoriale aveva escluso il valore probatorio, ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis, degli elementi di fatto indicati dalla curatela per il solo fatto che si non si identificassero, oggettivamente, con quelli generalmente esemplificati come sintomatici dalla giurisprudenza di legittimità;

2) la carenza e contraddittorietà della motivazione nel ritenere non raggiunta la prova della scientia decoctionis, all’esito di una valutazione atomistica, e non complessiva, degli elementi indiziari addotti dal fallimento, pur ritenuti indicativi di un andamento anomalo del conto corrente.

Resisteva con controricorso la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., che proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla ritenuta natura revocabile delle rimesse, nonostante l’apertura di credito ed il castelletto di sconto di cui usufruiva l’impresa debitrice.

All’udienza del 22 aprile 2010 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il fallimento Arredamenti PONTRELLI & C. s.n.c. deduce la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e dell’art. 2729 cod. civ. e art. 116 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Il riferimento contenuto in sentenza alla casistica giurisprudenziale, in tema di valore sintomatico dei singoli comportamenti delle parti ai fini della prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza, è, all’evidenza, puramente esemplificativo e, come tale, non assurge certo ad elenco tassativo dei fatti significativi della scientia decoctionis, cui porre a raffronto, ad excludendum, diversi elementi di fatto addotti a riprova dalla curatela. La corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non attribuire efficacia presuntiva all’andamento, pur definito anomalo, del conto corrente e ai protesti delle cambiali girate per lo sconto dalla società fallita: ragioni, che attengono eminentemente alla loro possibile ambivalenza di significato – fiducia riposta dalla banca nelle capacità di rientro dell’impresa debitrice e difficoltà di quest’ultima di ottenere pagamenti dei propri clienti, piuttosto che non incapacità di adempiere le obbligazioni con mezzi ordinari – e non certo alla loro estraneità al panorama casistico dei precedenti citati di questa Corte.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la carenza e contraddittorietà della motivazione nel ritenere non raggiunta la prova della scientia decoctionis.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di una difforme e alternativa interpretazione dei fatti, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

Come già rilevato, la corte territoriale si è fatta carico di esaminare le circostanze di fatto che caratterizzavano la fattispecie concreta – ed in particolare, i protesti di assegni di terzi, il saldo negativo del conto, l’accantonamento del 10% sullo sconto extracastelletto – pervenendo peraltro alla conclusione che da esse non fosse possibile trarre la prova presuntiva della conoscenza dell’altrui stato d’insolvenza per carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 cod. civile). L’iter argomentativo appare immune da vizi logici, offrendo di volta in volta una plausibile spiegazione dei fatti prospettati come anomali dalla curatela, insuscettibile di sindacato nel merito.

Il ricorso principale è dunque infondato e va respinto; assorbita la disamina del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a..

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

PQM

– Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

– Condanna il Fallimento Arredamenti di Pontrelli & C. s.n.c. alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 7.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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