Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14054 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4542/2014 proposto da:

F.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIOVANNI AMENDOLA 77, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO FABI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTFFUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8814/2012 della CORTE D’APPELLO di RONL1 del

5/11/2012, depositata il 28/3/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’avvocato ALFREDO FABI difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“Con sentenza n. 8814/2012, depositata in data 28 marzo 2013, la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. nei confronti di F.A., avverso la decisione del Tribunale di Velletri (che aveva riconosciuto il diritto del F. al ricalcolo della somma erogatagli dall’istituto al momento del pensionamento, a titolo di liquidazione in capitale di una quota del trattamento pensionistico a carico del Fondo Volo al quale il predetto era iscritto, con l’applicazione del coefficiente di calcolo previsto dal 19/2/1981), riteneva l’infondatezza della pretesa richiamando la pronuncia di questa Corte a Sezione Unite n. 22154/2009. Per quanto di interesse nel presente giudizio, la Corte capitolina respingeva preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività formulata dal F., ritenendo non idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica effettuata all’I.N.P.S. presso la sede di (OMISSIS) in data 5/11/2008.

Avverso tale sentenza F.A. ricorre per cassazione con un motivo.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., nonchè degli artt. 285 e 170 c.p.c.. Lamenta che l’appello dell’I.N.P.S. non sia stato dichiarato inammissibile per tardività considerato che, nella specie, la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata non presso la sede dell’I.N.P.S. bensì presso il domicilio eletto ossia presso gli uffici dell’avvocatura dell’Istituto in (OMISSIS), irrilevante essendo, ai fini della valutazione dell’opportunità dell’impugnazione, la mancata menzione del nominativo del procuratore costituito.

Il motivo è manifestamente infondato.

E’ indiscusso che la notifica della sentenza di primo grado sia stata eseguita senza l’indicazione del nominativo del procuratore domiciliatario (avv. Massimiliano Mordi) presso il quale la stessa doveva essere eseguita a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c..

Valgono i principi già espressi in Cass. 18 aprile 2007, n. 9298, stante l’analogia tra la fattispecie ivi esaminata e quella oggetto del presente giudizio. In tale decisione è stato affermato che, allorquando un Comune sia rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente pane dell’organico comunale e particolarmente di un organo (se del caso denominato “Avvocatura comunale”) deputato alla trattazione degli affari legali, ed il Comune abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo, qualora l’esecuzione della notificazione della sentenza venga fatta all’Ente in tale domicilio, la notificazione non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto. Nello stesso senso si è espressa anche Cass. 11 giugno 2012, n 9431, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 326 e 285 c.p.c.), il principio consolidato, secondo cui la notifica della sentenza (anche nella forma esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario, non può estendersi alla ipotesi in cui la notifica sia effettuata alla parte, domiciliata per la carica, nello stesso domicilio (nella specie Casa Comunale) del difensore, in assenza di qualunque richiamo nella notificazione al procuratore domiciliatario (non essendo sufficiente il richiamo nell’atto), che è la forma legale attraverso cui, differenziando la disciplina della notifica della sentenza ai fini dell’esecuzione e collegando la parte al proprio procuratore tecnico che la rappresenta, il codice di rito (art. 170 c.p.c.) assicura che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione, legittimando la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

E’ pur vero che secondo un diverso orientamento, espresso da Cass. 12 settembre 2011 n. 18640, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata alla pane, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme d’impugnazione assicurano l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l’opportunità dell’impugnazione. A maggior ragione deve ritenersi idonea tale forma di notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, nell’ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte, garantendo in tal modo un univoco collegamento tra di essa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo (nel caso esaminato, la sentenza era stata notificata presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli, ovvero presso il servizio di avvocatura municipale, che si trova nell’identico luogo di domicilio del sindaco).

Tale secondo indirizzo è stato tuttavia superato (oltre che dalla citata Cass. 11 giugno 2012, n. 9431) dalla più recenteCass. 8 novembre 2013, n. 25205 che lo ha espressamente ritenuto non condivisibile, ove si consideri che la probabilità concreta che la sentenza notificanda pervenga al procuratore della parte, è rimessa – soprattutto nel caso di organizzazioni complesse, quali sono le amministrazioni e gli enti pubblici (come l’I.N.P.S.) – ad assetti organizzativi degli uffici della parte, che possono essere ben diversi a seconda delle dimensioni e delle prassi locali, anche in ragione delle dimensioni dell’ente. Con la conseguenza che, se si ritenesse valida siffatta notifica occorrerebbe ipotizzare La facoltà della parte di dimostrare che, nonostante l’identità fisica del domicilio con il proprio procuratore, la struttura organizzativa non è stata idonea ad assicurare la tempestiva conoscenza della sentenza da parte del difensore domiciliatario. L’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità – essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione – si veda anche, nel medesimo senso Cass. 7 maggio 2014, n. 9843 -.

Nè a tale carenza può ovviarsi mediante il rinvio agli atti (“…come in atti…”), privo di qualsiasi ulteriore specificazione che renda di immediata percezione, senza ulteriori indagini o interpretazioni rimesse al soggetto addetto alla ricezione delle notificazioni, l’individuazione dell’atto – o della parte di un atto – di riferimento in cui dovrebbe essere rinvenuta l’indicazione mancante nella relata e che dovrebbe costituirne integrazione. Stante la funzione acceleratoria propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare (artt. 325 e 326 c.p.c.), le modalità di esecuzione della notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l’esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario della parte cui la notificazione è diretta.

Sulla base delle considerazioni che precedono si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Essendo il ricorso in questione integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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