Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14054 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angeli – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18119-2014 proposto da:

SOGEA SOCIETA’ GENERALE AUTOMAZIONE SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO NUCCI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 264/2014 della COMM.TRIB.REG.DEL LAZIO

SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA ARIA CASTORINA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 264/39/2014 depositata il 23.1.2014 rigettava l’appello proposto dalla Sogea – Società Generale Automazione s.r.l. avverso la

sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva respinto il ricorso introduttivo della contribuente, presentato avverso una cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, relativa ad omessi versamenti IVA e IRAP per l’anno di imposta 2006.

Il giudice di appello evidenziava che la cartella era adeguatamente motivata in quanto si fondava sulla liquidazione delle imposte dichiarate dalla stessa contribuente con il mod. Unico, che non era necessario l’avviso bonario in quanto dai controlli automatici non era emerso un risultato diverso da quelli indicato nella dichiarazione e che non era necessario indicare il responsabile del procedimento tenuto conto che la cartella era stata notificata in data anteriore al primo giugno 2008.

Avverso la sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Equitalia Sud s.p.a non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nullità della cartella in relazione al DL n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la CTR aveva erroneamente affermato non necessaria l’indicazione del responsabile del procedimento tenuto conto che la cartella era stata notificata in data anteriore al di 1 giugno 2008, mentre la cartella era stata notificata il 7 maggio 2010 con ruolo reso esecutivo in data 4.3.2010.

La censura è inammissibile per quanto si va a precisare.

In argomento deve richiamarsi come questa Corte abbia già chiarito, anche a sezioni unite, che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria è richiesta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 -a pena di nullità; per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, che nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento fissa la decorrenza di tale disciplina con riferimento ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse” (cfr. sez. un. 11722 del 2010 e sez. 5 n. 10805 del 2010). La Cassazione ha chiarito che è necessaria l’indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa”. Dal tenore letterale della norma si evince con chiarezza che è necessaria l’indicazione della identità della persona indicata quale responsabile del procedimento, trattandosi evidentemente di informazione necessaria per la difesa, cui il diritto di informazione è strettamente funzionale (Cass.23537/2018).

La decorrenza di tale disciplina fa espresso riferimento ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 e non come erroneamente affermato dalla CTR dalla notifica della cartella.

Nella specie sussisteva, certamente, l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento in quanto il ruolo è stato reso esecutivo nel marzo 2010 ed è stato, evidentemente, consegnato successivamente.

La CTR ha, tuttavia affermato che la cartella è stata notificata in data anteriore al I giugno 2008.

E’ incontestato, sulla base delle stesse controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate che la notifica della cartella sia, invece, avvenuta il 7 maggio 2010.

La CTR è incorsa, dunque, in un errore di percezione; l’erronea individuazione della data di notifica della cartella integra un errore di fatto frutto di una svista materiale concernente una circostanza decisiva non oggetto di contrasto fra le parti – la data della notifica della cartella – e non da una errata valutazione delle risultanze processuali.

La circostanza, pertanto, rileva quale vizio che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, doveva essere fatto valere con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione.

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, per la mancata indicazione della data di decorrenza del saggio e del calcolo degli interessi nonchè per la mancata indicazione degli elementi di calcolo della pretesa fiscale. Sulle stesse circostanze deduce omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti.

La censura non è fondata.

Questa Corte ha affermato che il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 15564/ 2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176 / 2014). Nel caso di specie la cartella di pagamento si è semplicemente basata sulle dichiarazioni della società contribuente, limitandosi a liquidare l’imposta sui dati forniti dalla stessa società, senza avanzare pretese ulteriori. Ne consegue che l’obbligo di motivazione della cartella ben poteva essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni, senza necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. (Cass. 7245/2019)

Inoltre, la cartella di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36-bis, è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato “ex lege”, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica (Cass., 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., 8 marzo 2019, n. 6812; Cass. 33595/2019).

La CTR ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte rilevando che l’emissione della cartella si fondava sulla liquidazione delle imposte dichiarate dalla stessa contribuente e che, conseguentemente, non si ravvisavano gli estremi della carenza motivazionale dell’atto opposto.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro13.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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