Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14054 del 06/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/06/2017), n. 14054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
H.A., e He.Ab. rapp. e dif. dall’avv. Andrea
Gori, elett. dom. presso il suo studio in Bologna, via Rizzoli n.
1/2, come da procura in calce all’atto;
– ricorrenti –
Contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello Bologna
11.1.2016, n. 49/2016 in R.G. 1723/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. H.A. e He.Ab. hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello Bologna 11.1.2016, n. 49/2016 in R.G. 1723/2015, con cui, accogliendo l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e in riforma della sentenza appellata, è stato rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti – volto al mantenimento del permesso di soggiorno Ue del primo, sin dalla minore età iscritto in quello del padre, il secondo – e sono state compensate le spese processuali;
2. H.A. era iscritto sulla carta di soggiorno del padre, He.Ab., prima del compimento dei 14 anni di età; tra i 14 e i 18 anni il ricorrente non aveva proposto alcuna domanda D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 2, e, raggiunta la maggiore età, aveva richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. in data 4.9.2013 la Questura di Bologna aveva negato a H.A. il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concedendo invece il permesso di soggiorno per motivi di studio per la durata di un anno;
4. il predetto diniego era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Bologna, che aveva accolto il ricorso, ritenendo che con il compimento della maggiore età non fosse mutata la posizione del figlio rispetto a quella che lo aveva accompagnato anche dopo il compimento del quattordicesimo anno di età;
5. la Corte di Appello di Bologna ha in primo luogo affermato la propria giurisdizione, vertendo la controversia sulla condizione giuridica dello straniero che ha ottenuto il soggiorno italiano per motivi di unità familiare quando non aveva ancora compiuto 14 anni di età;
6. la stessa corte, dopo aver constatato che non erano state dedotte le ragioni che avrebbero impedito una domanda tempestiva (tra i 14 e i 18 anni) del titolo D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 2, e che non era presente una ipotesi di legittima sanatoria, ha ritenuto che con il passaggio alla maggiore età il ricorrente è ormai divenuto autonomo dalla posizione della sua famiglia; conseguentemente non era possibile riconoscere in via retroattiva un titolo di soggiorno mutuato dalla posizione giuridica paterna;
7. con il ricorso si deduce un unico motivo sulla violazione ovvero o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto lo straniero iscritto in minore età sul permesso di soggiorno di lunga durata del padre, una volta conseguita la maggiore età, non diverrebbe autonomo soggetto svincolato dalla precedente condizione giuridica.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, commi 1 e 2, (inserito nel titolo relativo al “Diritto dell’unità familiare e tutela dei minori”, con rubrica “Disposizioni a favore dei minori”), prima dell’intervento della L. 7 luglio 2016, n. 122, stabiliva che “1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4 è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest’ultimo, se più favorevole. L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell’iscrizione. 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno”;
2. dalla disposizione in esame emerge che il figlio minore, fino al quattordicesimo anno di età, era iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno di uno o entrambi i genitori, mentre, una volta compiuto il quattordicesimo anno di età, veniva rilasciato al minore un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero una carta di soggiorno; tale scadenza, nell’impianto vigente fino alla L. 7 luglio 2016, n. 122, appariva funzionale alla costituzione di un nuovo titolo, una conversione in via amministrativa del precedente, così legittimante il soggiorno del minore per altri quattro anni, cioè fino alla maggiore età, ora divenuta, con la citata nuova norma, una condizione giuridica fissata ovvero protratta ex lege;
3. il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32 come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità, prevede che al minore che raggiunge la maggiore età “”può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura”; salvo il caso che non sia stata rilasciata una carta di soggiorno permanente durante la minore età, quando lo straniero minore con permesso di soggiorno diviene maggiorenne, non può procedersi al rinnovo del permesso, ma solo rilasciarsi altra autorizzazione a soggiornare in Italia, per i motivi di cui all’art. 32 T.U.” (Cass. 13166/2005);
4. il motivo di ricorso è, pertanto, infondato, in quanto ai sensi della disciplina recata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e ss. ratione temporis vigente, salvo il caso in cui, una volta compiuto il quattordicesimo anno di età, sia stato rilasciato al minore un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero una carta di soggiorno, quando il minore straniero divenga maggiorenne, non può procedersi ad alcun rinnovo automatico, non essendo mai stato concesso alcun permesso o carta di soggiorno, apparendo consentito soltanto il rilascio di altra autorizzazione a soggiornare in Italia per i motivi di cui al medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32 (ovvero per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per esigenze sanitarie o di cura).
Il ricorso va dunque rigettato, per manifesta infondatezza.
Non si fa luogo ad applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di processo esente.
Motivazione semplificata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017